Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XII
Ambito Territoriale per la Provincia di Catania
Via N. Coviello n. 15/a, 95128 Catania – Telefono 0957161115 –
Fax 095 7161102
UFFICIO PENSIONI
Prot. A00USPCT0000820
Catania , lì 18/01/2011
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
CATANIA E PROVINCIA
ALL’ U.S.R. SICILIA
PALERMO
p.c. :
ALL’ INPDAP
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26
CATANIA
Alle OO.SS.
LORO SEDI
OGGETTO: D.M. n. 99 del 28/12/2010 - C.M. N. 100 prot. n.
AOODGPER
11273 del 29/12/2010 - Cessazioni dal servizio – trattamento
di quiescenza – Indicazioni operative.
Si rende noto che sono disponibili nel
sito INTRANET e nel sito INTERNET < WWW. ISTRUZIONE. IT
> il decreto e la circolare ministeriale, di cui all’oggetto,
recanti indicazioni operative per gli adempimenti connessi alle
cessazioni dal servizio dall’01/09/2011.
Per l’anno scolastico corrente il D.M.
succitato fissa, all’art. 1, il termine finale dell’ 11/02/2011, quale
termine perentorio sia per la presentazione delle domande di
collocamento a riposo sia per la presentazione di eventuali
revoche delle suddette istanze, nonché per coloro che manifestino
la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente
provvedimento di permanenza in servizio.
La C.M. n. 100, citata in oggetto, precisa i
requisiti di accesso e i termini per la presentazione delle domande di
cessazione dei Dirigenti Scolastici al punto B) nonché i requisiti e i
termini per l’accesso alla pensione di anzianità per il personale
docente ed ATA.
Per quel che concerne l’istanza di dimissioni volontarie i requisiti
minimi richiesti per il diritto al trattamento pensionistico di
anzianità ( secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 6 lettera a)
della legge 243/2004, così come modificato dall’ art. 1 comma 2 della
legge 247/2007) sono:
· 60 anni d’età e 36 anni di anzianità contributiva ( quota 96);
· 61 anni di età e 35 di anzianità contributiva ( quota 96);
ancorché maturati entro il 31 dicembre 2011; il possesso di tale
anzianità può legittimare il
personale scolastico a produrre la domanda di dimissione dal servizio
con contestuale richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro a part-time.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che
inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna
forma di arrotondamento, sono 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L'ulteriore anno necessario per raggiungere la "quota 96" può essere
anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni
e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
I collocamenti a riposo d’ufficio per raggiunti limiti d’età,
riguardano il personale, sia maschile che femminile che compie i
sessantacinque anni entro il 31 agosto 2011, e, pertanto, il personale
che compie i sessantacinque anni tra il 1^ settembre e il 31 dicembre
2011, qualora voglia cessare dal servizio per limiti d’età deve
produrre apposita istanza di cessazione volontaria.
Il personale di sesso femminile che intende cessare al compimento
dell’anzianità anagrafica di
61 anni ( così come previsto dal D. l. 78/2009 convertito in legge
102/2009 art. 22-ter di modifica ed integrazione dell’art. 2 comma 21,
della legge 335/1995) e godere del regime pensionistico di vecchiaia
deve produrre apposita istanza di cessazioni dal servizio.
Come preannunciato dalle varie note ministeriali e da ultimo dalla C.M.
più volte richiamata , per le
cessazioni con effetto dall’anno scolastico 2011/12, la presentazione
delle istanze di cessazioni e le
revoche avverrà on –line secondo la procedura Web POLIS nel periodo dal
12 gennaio 2011 all’11 febbraio 2011 solo per il personale docente ,
educativo ed ATA di ruolo, mentre i Dirigenti Scolastici e il personale
non di ruolo, tra cui il personale incaricato di religione, dovranno
produrre istanza di cessazione in formato cartaceo.
Anche le domande di trattenimento in servizio continueranno ad essere
presentate in forma cartacea.
Le cessazioni inserite tramite POLIS devono essere convalidate dal SIDI
con l’apposita funzione, per acquisirne gli effetti in organico di
diritto; la convalida deve essere effettuata dopo l’11/02/2011 e,
comunque, non oltre la fine dello stesso mese.
Quest’Ufficio resta in attesa di istruzioni, da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale, riguardanti la competenza ad effettuare la
predetta convalida (Segreterie Scolastiche o Ufficio Scolastico
Territoriale) che saranno tempestivamente comunicate via e-mail.
CESSAZIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare,
dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle
istanze di dimissioni.
La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso
di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l'art. 59 comma 9
della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31
dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al
pensionamento dal 1° settembre.
Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate
in forma cartacea.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause
di cessazione:
compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite
massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico
regionale, tranne i casi in cui il predetto Ufficio valuti
positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni,
secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;
recesso del dirigente: nel caso di specie è richiesto il preavviso.
L'Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto
a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati
l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi
hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre
cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI:
Come per il decorso anno, lo scrivente ha predisposto una
modulistica e stabilito uno scadenziario degli adempimenti,
il cui rispetto è indispensabile per consentire all’INPDAP l’efficace e
tempestivo svolgimento delle attività di liquidazione
del trattamento pensionistico e della buonuscita.
ENTRO L’11/02/2011
Il personale docente, educativo ed ATA può presentare istanze di
cessazione relativamente alle seguenti fattispecie:
1. compimento del 40° anno di servizio;
2. dimissioni volontarie;
3. cessazione anticipata rispetto alla data finale fissata in un
precedente provvedimento di
trattenimento in servizio;
4. cessazione con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai
sensi del D.M. 331/97 del Ministro per la Funzione Pubblica;
5. cessazione definitiva dal servizio qualora soggetto di un rapporto
di lavoro a tempo
parziale con contestuale trattamento pensionistico;
6. istanza di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età ai
sensi dell’art. 509 D.l.vo n. 297/1994:
- comma 2 ( diritto spettante al personale in servizio al 1°
ottobre 1974 per il conseguimento
dell’anzianità massima di servizio e comunque fino al 70°
anno di età)
- comma 3 (diritto spettante al personale per il conseguimento
dell’anzianità minima
e
comunque fino al compimento del 70° anno di età).
7. istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno
ai sensi c. 5 dell’art. 509 D.l.vo n. 297/1994 (che recepisce
l’art. 16 c. 1 del D.L.vo 503/1992, così come modificato per effetto
dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008 di conversione del D.L.
122/2008 ).
Tenuto conto delle ulteriori precisazioni di cui all’art. 9 c. 31 della
legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 ( che testualmente
recita. “”I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al
1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente
decreto, sono privi di effetti.””) si ribadisce che l’accoglimento
delle domande di proroga continua ad essere disciplinato dalla
direttiva n. 94 del 2009, nonché da quanto precisato dalla C.M n. 100
del 2010, lett. A) paragrafo “Applicazione dell’art. 72 c. 7 della
legge 133/2008” che prevede “””Deve essere considerata, con particolare
attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di
appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non
vanificare le aspettative occupazionali del personale precario”””. A
tal proposito si allegano le situazioni di esubero relative al settore
della scuola Primaria e dell’istruzione secondaria di I° e II° grado.
L’art. 3 del D.M. 99 prevede che si proceda all’emissione di un
provvedimento motivato solo nel caso di rifiuto della domanda di
trattenimento in servizio. Pertanto, le SS.LL. dovranno
trasmettere copia dei provvedimenti motivati di rifiuto o inviare una
relazione motivata nel caso di accoglimento della stessa entro il
18/02/2011.
In ordine all’applicazione dell’art. 72 c. 11 della l. 133/2008, ossia
della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento
dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni alla data del 31
agosto 2011, si precisa che, come previsto dalla C.M. n. 100, rimangono
validi i criteri stabiliti dalla direttiva n. 94/2009.
ENTRO IL 18/02/2011
Le Istituzioni Scolastiche, devono rimettere allo scrivente
Ufficio :
1. elenco nominativo del personale che ha prodotto istanza di
cessazione on-line, distinto per causale di cessazione;
2. elenco nominativo del personale collocato a riposo per limiti di età
e di coloro che manifestano la volontà di cessare prima della data
finale fissata in un provvedimento di permanenza in servizio (sempre
presentate on-line);
3. elenco nominativo, unitamente alle domande, di coloro che cessano
con istanze in formato cartaceo;
4. copia delle istanze di proroga del collocamento a riposo oltre il 65
anno unitamente alla relazione favorevole, di cui alla precedente
sezione, ovvero copia dei provvedimenti motivati di diniego;
I predetti elenchi nonché le domande cartacee, dovranno essere
inoltrate in un unico plico, distinto per tipologia di personale ( ATA
– MATERNA ED ELEMENTARE – SECONDARIA );
Sulla busta si prega di riportare la seguente dicitura: PENSIONI
Per tutti i cessati dovrà essere allegata la dichiarazione dei servizi.
Per il personale docente delle scuole materne ed elementari è
necessario trasmettere, allegati alla suddetta dichiarazione, anche il
certificato cumulativo dei servizi prestati fino alla
decorrenza economica della nomina in ruolo, al fine di avere un
riscontro preciso con quanto dichiarato dal dipendente.
ENTRO IL 25/02/2011
Le segreterie dovranno inoltrare allo
scrivente, per il personale che cesserà dal servizio, la seguente
documentazione in duplice copia, debitamente compilata e sottoscritta
dagli interessati:
modello “A “, redatto in duplice copia, nelle parti che
interessano (indicate chiaramente con una X), a stampatello per
essere chiaramente leggibile, sbarrando con evidenza le
parti che non hanno pertinenza con le situazioni
personali (già allegato all’e-mail trasmessa in data 22/12/2010).
nel caso di richiesta di accreditamento della pensione sul c/c bancario
o c/c postale (disponibile, nel sito:
www.inpdap.it/webinternet/modulistica/ModuliDinamici.asp?Prestazione=CR
-
eventuale richiesta dell’attribuzione dell’assegno per il nucleo
familiare (disponibile, nel sito:
www.inpdap.it/webinternet/modulistica/ModuliDinamici.asp?Prestazione=CR
);
Modulo da compilare e sottoscrivere , qualora il dipendente intenda
aderire, anche in pensione, alla Gestione Autonoma delle prestazioni
creditizie e sociali dell’INPDAP istituita dall’art. 1, comma 242 e
segg. della L. 662/96 (disponibile sul sito:
www.inpdap.it/webinternet/modulistica/ModuliDinamici.asp?Prestazione=CR
);
eventuale prospetto delle retribuzioni accessorie percepite dal
dipendente a partire dall’1/1/1996, assoggettate a contribuzione
previdenziale (già allegato all’e-mail trasmessa in data 22/12/2010).
per il personale maschile copia del foglio matricolare militare anche
se negativo.
Le istituzioni scolastiche, per tutto il personale che cesserà a
qualsiasi titolo, dovranno adoperarsi per l’accertamento dei
congedi straordinari ed aspettative, fruiti dal dipendente dalla
decorrenza economica della nomina in ruolo, che abbiano comportato una
retribuzione ridotta o interruzione dal servizio, trasmettendo un
prospetto cumulativo, sottoscritto dal Dirigente scolastico, con
l’indicazione dei periodi soggetti a riduzione o interruzione, la
causale e la percentuale di riduzione.
Entro la stessa data, qualora il dipendente non abbia usufruito di
congedi con riduzione dello stipendio, dovrà essere data comunicazione
negativa.
Copia di eventuali provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione
emessi dall’INPDAP, in mancanza copia delle eventuali domande prodotte
al predetto Ente.
N. 2 copie dei certificati di servizio pre – ruolo relativi ai
soli periodi coperti da contribuzione in conto Entrata Tesoro
fino alla decorrenza economica della nomina in ruolo compresa.
A tal proposito le
segreterie si attiveranno , con urgenza , a
contattare le scuole o
gli Enti interessati presso i quali il
dipendente ha svolto i
suddetti servizi ed a farsi rilasciare i
relativi
certificati compilati con le modalità e le specifiche
previste.
ONDE EVITARE DISCORDANZE –
RITARDI OD EVENTUALI
RILIEVI DA PARTE
DELL’INPDAP è indispensabile che i
suddetti certificati
riportino i seguenti elementi :
- NATURA DELLA NOMINA;
- AUTORITA’ CHE HA CONFERITO L’INCARICO;
- LA DATA DI INZIO E FINE DEL SERVIZIO;
- LA DATA DI INIZIO E FINE DELLA RETRIBUZIONE;
- VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/
ENTRATA
TESORO – Cod. RA01 o RA02 (quest’ultimo utilizzabile esclusivamente per
il personale supplente in servizio dall’01/01/1988 con rapporto
d’impiego inferiore ad un anno e come tale assoggettato a
ritenute previdenziali in conto Tesoro senza versamenti Opera di
previdenza – D.L. 13/01/88 n. 5).
Per il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato : Mod.98.2
(relativo al trattamento pensionistico) - Mod. 350/P (relativo
alla bunuscita) - Delibera ricongiunzione L.29/79 - eventuali
certificati servizi non di ruolo – ricostruzione di carriera
aggiornata;
Per il personale A.T.A. dichiarazione di godimento della seconda
posizione economica ( ex art. 7 del contratto ) con allegato il
cedolino dello stipendio;
Ricostruzione di carriera per il personale docente di religione
cattolica nonché per il personale immesso in ruolo a partire
dall’1/9/2000 e per il personale che ha prodotto istanza di
ricostruzione di carriera dopo l’1/9/2000, anche se l’immissione in
ruolo è avvenuta in data antecedente. A tal fine, e con riferimento al
corrente anno scolastico si richiama il contenuto della circolare di
quest’Ufficio prot. n. 4053 del 17/03/2010;
Per la liquidazione della buonuscita:
modello “B”, in duplice copia (già allegato all’e-mail trasmessa in
data 22/12/2010).
Fotocopia delibera di riscatto emessa dall’ex ENPAS o dall’INPDAP
Nell’ipotesi che le trattenute di riscatto ai fini della buonuscita non
siano state effettuate dalla DPT di Catania, la Scuola di attuale
titolarità acquisirà dalle scuole interessate la dichiarazione o
attestazione che le suddette trattenute siano state effettivamente
operate con l’indicazione dei dati qui di seguito riportati:
1. numero delle rate trattenute
2. decorrenza iniziale e finale ( dal mese di
...dell’anno..... al mese di .... dell’anno... l’importo
complessivamente trattenuto
La mancata trasmissione all’INPDAP della predetta documentazione,
potrebbe comportare un nuovo pagamento del riscatto a carico degli
interessati.
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE:
Tale adempimento resta, per il corrente anno scolastico, nelle
competenze di questo Ufficio che dovrà verificare , per ciascun
dipendente, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
alla data di
cessazione.
Verificati per ciascun dipendente
i requisiti anagrafici e contributivi posseduti alla data del
31/12/2011, sarà comunicato, a mezzo e-mail o fax, SOLO ai
soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla normativa
vigente, il mancato conseguimento del diritto alla pensione, entro il
31/03/2011 , tramite le istituzioni scolastiche di titolarità.
Le istituzioni scolastiche immediatamente notificheranno tale
comunicazione agli interessati che, ENTRO 5 GIORNI dalla
notifica, dovranno manifestare la volontà di revocare o non
revocare l’istanza di dimissioni, compilando e sottoscrivendo
l’apposito modello “C“, (firma per esteso ) ed apponendo
una “ X “ nella sola casella corrispondente alla
volontà che intende
manifestare.
Si raccomanda il rispetto delle
scadenze, al fine di garantire il corretto e puntuale espletamento di
tutti gli adempimenti collegati alle cessazioni dal
servizio.
ENTRO IL 31 MAGGIO 2011
Questo Ufficio redigerà l’elenco definitivo del personale docente,
educativo ed A.T.A. che cesserà con decorrenza 01/09/2011, inviandolo,
via e-mail alla sede provinciale INPDAP ed alle scuole.
Le segreterie scolastiche dovranno verificare che i nominativi del
personale incluso nell’elenco
coincidano con i dati delle cessazioni in loro possesso segnalando
eventuali discordanze.
Le segreterie scolastiche, inoltre, provvederanno a comunicare,
utilizzando l’apposito modello D,
per ciascun dipendente che verrà collocato in quiescenza, il
collocamento a riposo, specificandone la decorrenza e la causale della
cessazione, e la conseguente sospensione degli emolumenti di attività
di servizio.
Si invitano le SS.LL. a seguire con attenzione gli adempimenti di
competenza
e dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il
personale interessato.
F.to Il Direttore Coordinatore
( Dott.ssa Concetta Tagliavia )