Il Dipartimento
della Funzione Pubblica con Circolare n. 13 del 6 dicembre dettato
disposizioni applicative dell'art. 24 della Legge 183/2010 (Collegato
lavoro) in relazione alle modifiche apportate alla disciplina dei
permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di
gravità. In allegato, la scheda di lettura a commento delle
disposizioni ivi contenute, elaborata dalla Segreteria nazionale e
dall’Ufficio legislativo della CISL Scuola.
CIRCOLARE N. 13 DEL 6 DICEMBRE 2010 - DISCIPLINA DEI PERMESSI PER
L’ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
Pubblicata il 6 dicembre u.s. n. 13/2010 della Presidenza del
Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l’assistenza alle persone con disabilità- banca dati
informatica
presso il Dipartimento della funzione
pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183. La nota detta le
disposizioni applicative dell’art. 24 della legge 183/2010 (Collegato
Lavoro) in relazione alla disciplina dei permessi per l’assistenza ai
portatori di handicap in situazione di gravità, riportando,
sostanzialmente, quanto noi abbiamo già ampiamente commentato e
descritto nei nostri comunicati precedenti (vd. 4 marzo e 3 novembre
2010).
LAVORATORI LEGITTIMATI A FRUIRE DEI PEMESSI
Fermo restando che il primo legittimato a beneficiare della fruizione
dei permessi è
il coniuge (laddove sia presente), la novità più rilevante è
rappresentata dalla limitazione
del riconoscimento ad un solo lavoratore dipendente entro il secondo
grado di
parentela o affinità:
I parenti:
- genitori
- nonni,
- fratelli, sorelle,
- nipoti (figli dei figli),
gli affini:
- suocero,
- nuora,
- genero,
- cognati
Soltanto i genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
alternativamente dei tre
giorni di permesso in deroga al requisito di unicità ed esclusività
dell’assistenza.
La disposizione prevede di allargare la cerchia dei famigliari
legittimati a fruire dei
permessi ad un solo lavoratore dipendente appartenente al terzo grado
di parentela
o affinità:
I parenti:
- bisnonni,
- zii,
- nipoti,(figli di fratelli o sorelle,
- pronipoti in linea retta,
gli affini:
- zii acquisiti,
- nipoti acquisiti.
Tale estensione può avvenire nel caso in cui anche uno solo dei
soggetti titolari del
diritto (coniuge, genitore) sia deceduto o mancante o abbia raggiunto
il limite di età
anagrafica (65 anni) o sia stato colpito da patologie invalidanti.
ASSENZA NATURALE O GIURIDICA DEL LAVORATORE
Oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto
(decesso, celibato o
stato di figlio naturale non riconosciuto), vengono riconosciute anche
le situazioni che
abbiano carattere certo e stabile, quali il divorzio, la separazione
legale e l’abbandono,
risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra
pubblica autorità.
PATOLOGIE INVALIDANTI
In relazione alle cosiddette “patologie invalidanti”, in mancanza di
una loro definizione
legislativa la circolare propone, come riferimento per la loro
individuazione, il Decreto
interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante
disposizioni di attuazione
dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. del Ministero della salute,
che ha disciplinato le
ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui
all’art. 4 comma 2,
della L.53 del particolare, si tratta delle: “1) patologie acute e
croniche che
determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia
personale, ivi
incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da
dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche; 2) patologie
acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici,
amato chimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che
richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
Pertanto, nel caso in cui il coniuge, o i parenti e affini entro il
secondo grado di parentela
della persona in situazione di handicap grave, siano affetti dalle
patologie rientranti in tale
elenco, l’assistenza potrà essere prestata anche da parenti e affini
entro il terzo grado. Ai
fini del riconoscimento del beneficio dei permessi, dette situazioni
dovranno essere tutte
ampiamente documentate.
INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO PER L’ASSISTENZA
ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore dipendente
per l’assistenza
alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
In base a tale disposizione, viene individuato un unico referente, per
ciascun disabile,
che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva.
In presenza di più persone in situazione di gravità, non è preclusa la
possibilità per lo
stesso dipendente, di assistere più persone.
Tale circostanza dovrà essere ben valutata dal dipendente che intende
fruire dei permessi,
in considerazione del notevole disagio che una tale situazione potrebbe
arrecare sia
all’attività di assistenza che, se prestata nei confronti di più
famigliari, potrebbe risultare
non soddisfacente, sia all’attività amministrativa in considerazione
delle assenze frequenti
e protratte del lavoratore stesso.
Il dipendente, all’atto della presentazione della domanda, ha l’onere
di dichiarare la
sussistenza di tali presupposti confidando nella sua esclusiva
valutazione e nel suo senso
di responsabilità.
GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
I genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
alternativamente dei tre giorni di
permesso in deroga al requisito di unicità ed esclusività
dell’assistenza.
Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili,
i permessi possono
essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per
l’assistenza al
medesimo figlio in situazione di handicap grave, anche se di età
inferiore ai tre anni.
Tale facoltà si aggiunge ai riposi, ai permessi e ai congedi previsti
dal d.lgs. n. 151/2001.
La fruizione dei due istituti normativi, art. 33 comma 3 della legge
104 e art. 42 comma 1,
2, del D.L.vo n. 151/2001, nell’arco del mese, deve intendersi
alternativa e non
cumulativa.
Di conseguenza ciascuno dei due genitori, laddove entrambi chiedano di
fruire dei tre
giorni di permesso mensile ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge
104, non potrà
beneficiare per lo stesso figlio e per lo stesso periodo, delle due ore
di riposo giornaliero
(art. 42 comma 1), del prolungamento del congedo parentale (art. 33
comma 1) e del
congedo di cui all’art. 42 comma 5 e viceversa. Questi riposi e
permessi potranno essere
cumulati esclusivamente con il congedo parentale e ordinario e con il
congedo per malattia
del figlio (art. 42 comma 4).
PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI
Per il riconoscimento dei permessi, la persona in situazione di
handicap grave non deve
essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende
il ricovero
per le intere 24 ore, in strutture ospedaliere o comunque in strutture
pubbliche o
private che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle
seguenti circostanze:
- Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori
dalla struttura per
effettuare visite o terapie;
- Ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato
terminale;
- Ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulti documentato dai
sanitari della
struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un
famigliare.
Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea
documentazione medica che
l’amministrazione è tenuta a valutare.
ELIMINAZIONE DEI REQUISITI DI CONVIVENZA, CONTINUITA’
ED ESCLUSIVITA’ DELL’ASSISTENZA
I requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza
sono stati eliminati. In
particolare:
- con la modifica dell’art. 20 comma 1 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
è stata
eliminata la parte in cui venivano prescritte le condizioni di
continuità ed esclusività
dell’assistenza.
- con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 42 del D.lvo n. 151/2001 è
stata eliminata la
condizione, indispensabile per i genitori di figlio in situazione di
handicap grave
maggiorenne, della convivenza e della necessità che l’assistenza fosse
continuativa
ed esclusiva.
SERVIZIO
La nuova norma stabilisce che il lavoratore, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può
essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede. Pertanto il lavoratore può
chiedere il trasferimento
verso il domicilio della persona da assistere e non più verso il
domicilio dello stesso
lavoratore.
ONERI DEL DIPENDENTE INTERESSATO ALLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Il lavoratore dipendente interessato alla richiesta delle agevolazioni
previste dalla legge
deve presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione.
Nel dettaglio:
- verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento
della situazione
di handicap grave
- eventuale certificato medico dal quale risulti la patologia
invalidante di cui all’art. 33,
comma 3, della legge 104
- certificato medico di non ricovero a tempo pieno del soggetto in
situazione di
handicap grave
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla
quale risulti che il
dipendente presta assistenza nei confronti del disabile, ovvero:
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla
quale risulti che il
dipendente necessita delle agevolazioni per le sue necessità dovute
alla propria
situazione di handicap
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza nella
quale il
lavoratore, che assiste un soggetto in situazione di gravità, conferma
il proprio
impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente la
propria opera di
assistenza
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza circa
l’onere per
l’amministrazione e l’impegno di spesa pubblica che lo Stato e la
collettività
sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabili
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni della
situazione di fatto e di diritto causanti il venir meno delle
condizioni richieste per la
legittima fruizione dei benefici.
La nuova norma prescrive, infine, controlli di merito, eventuali
sanzioni disciplinari da parte
del datore di lavoro e sanzioni di natura penale (es. reato di falso).
Per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al
dirigente scolastico le
assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile, con programma
mensile, al fine di
consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.
DOVERI DELL’AMMINISTRAZIONE
- L’Amministrazione che riceve la domanda di fruizione dei permessi da
parte del
lavoratore dipendente ha l’obbligo di verificare l’adeguatezza e la
correttezza della
documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l’integrazione.
- L’Amministrazione, ha l’obbligo, altresì, di monitorare e verificare
l’effettività delle
dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto della domanda, nonché,
sulla necessità
di chiedere il nuovo verbale medico, in caso di accertamento di
handicap grave
rivedibile.
- L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi,
ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
- L’Amministrazione provvederà a revocare i benefici, per effetto della
decadenza,
nel caso in cui dall’accertamento risultasse l’insussistenza dei
presupposti per la
legittima fruizione dei permessi.
- L’Amministrazione procederà alla tempestiva contestazione d’addebiti
ai sensi
dell’art. 55 quater, comma 1, let. A), e art. 55 quinquies, Commi 1 e
2, del d.lgs. n.
162/2001, qualora, nell’ambito o a seguito di accertamenti, risultino
gli estremi di
una responsabilità disciplinare del dipendente.
- L’avvio e l’esito dei provvedimento dovranno essere comunicati
all’Ispettorato della
funzione pubblica ai sensi della Direttiva del Ministro della Funzione
Pubblica del 6
dicembre 2007, n. 8.
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI INFORMATICA
Con l’art. 24, commi da 6 della nuova norma, viene istituita la banca
dati informatica,
finalizzata al monitoraggio e alla verifica della legittima fruizione
dei permessi di cui
all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
dati è costituita secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e
7, del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.l.vo 30 giugno
2003, n. 196.
In essa vi confluiscono le comunicazioni fornite dall’Amministrazione
per via telematica
entro il 31 marzo di ciascun anno, e in particolare:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi,
ivi compresi i
nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando
se:
- i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di
gravità,
- dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio,
- per assistenza al coniuge
- per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a
persona con handicap in
situazione di gravità:
- il nominativo della persona con handicap in situazione di gravità,
- l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e
la
denominazione della stessa,
- il comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei
permessi e la
persona assistita.
- di coniugio,
- il rapporto di maternità o paternità.
(da cisl-Scuola)
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