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Diversamente abili: Disciplina dei permessi per l'assistenza ai portatori  di handicap: la C.M. n° 13 della Funzione Pub

Sindacati
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 13 del 6 dicembre dettato disposizioni applicative dell'art. 24 della Legge 183/2010 (Collegato lavoro) in relazione alle modifiche apportate alla disciplina dei permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità. In allegato, la scheda di lettura a commento delle disposizioni ivi contenute, elaborata dalla Segreteria nazionale e dall’Ufficio legislativo della CISL Scuola.
CIRCOLARE N. 13 DEL 6 DICEMBRE 2010 - DISCIPLINA DEI PERMESSI PER L’ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
Pubblicata il 6 dicembre u.s. n. 13/2010 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità- banca dati informatica
presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183. La nota detta le disposizioni applicative dell’art. 24 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro) in relazione alla disciplina dei permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, riportando, sostanzialmente, quanto noi abbiamo già ampiamente commentato e descritto nei nostri comunicati precedenti (vd. 4 marzo e 3 novembre 2010).

LAVORATORI LEGITTIMATI A FRUIRE DEI PEMESSI
Fermo restando che il primo legittimato a beneficiare della fruizione dei permessi è
il coniuge (laddove sia presente), la novità più rilevante è rappresentata dalla limitazione
del riconoscimento ad un solo lavoratore dipendente entro il secondo grado di
parentela o affinità:
I parenti:
- genitori
- nonni,
- fratelli, sorelle,
- nipoti (figli dei figli),
gli affini:
- suocero,
- nuora,
- genero,
- cognati
Soltanto i genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire alternativamente dei tre
giorni di permesso in deroga al requisito di unicità ed esclusività dell’assistenza.
La disposizione prevede di allargare la cerchia dei famigliari legittimati a fruire dei
permessi ad un solo lavoratore dipendente appartenente al terzo grado di parentela
o affinità:
I parenti:
- bisnonni,
- zii,
- nipoti,(figli di fratelli o sorelle,
- pronipoti in linea retta,
gli affini:
- zii acquisiti,
- nipoti acquisiti.
Tale estensione può avvenire nel caso in cui anche uno solo dei soggetti titolari del
diritto (coniuge, genitore) sia deceduto o mancante o abbia raggiunto il limite di età
anagrafica (65 anni) o sia stato colpito da patologie invalidanti.
ASSENZA NATURALE O GIURIDICA DEL LAVORATORE
Oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (decesso, celibato o
stato di figlio naturale non riconosciuto), vengono riconosciute anche le situazioni che
abbiano carattere certo e stabile, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono,
risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

PATOLOGIE INVALIDANTI
In relazione alle cosiddette “patologie invalidanti”, in mancanza di una loro definizione
legislativa la circolare propone, come riferimento per la loro individuazione, il Decreto
interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. del Ministero della salute, che ha disciplinato le
ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4 comma 2,
della L.53 del particolare, si tratta delle: “1) patologie acute e croniche che
determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi
incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da
dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie
acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,
amato chimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario”.
Pertanto, nel caso in cui il coniuge, o i parenti e affini entro il secondo grado di parentela
della persona in situazione di handicap grave, siano affetti dalle patologie rientranti in tale
elenco, l’assistenza potrà essere prestata anche da parenti e affini entro il terzo grado. Ai
fini del riconoscimento del beneficio dei permessi, dette situazioni dovranno essere tutte
ampiamente documentate.

INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE UNICO PER L’ASSISTENZA
ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore dipendente per l’assistenza
alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
In base a tale disposizione, viene individuato un unico referente, per ciascun disabile,
che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva.
In presenza di più persone in situazione di gravità, non è preclusa la possibilità per lo
stesso dipendente, di assistere più persone.
Tale circostanza dovrà essere ben valutata dal dipendente che intende fruire dei permessi,
in considerazione del notevole disagio che una tale situazione potrebbe arrecare sia
all’attività di assistenza che, se prestata nei confronti di più famigliari, potrebbe risultare
non soddisfacente, sia all’attività amministrativa in considerazione delle assenze frequenti
e protratte del lavoratore stesso.
Il dipendente, all’atto della presentazione della domanda, ha l’onere di dichiarare la
sussistenza di tali presupposti confidando nella sua esclusiva valutazione e nel suo senso
di responsabilità.
GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
I genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire alternativamente dei tre giorni di
permesso in deroga al requisito di unicità ed esclusività dell’assistenza.
Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi possono
essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l’assistenza al
medesimo figlio in situazione di handicap grave, anche se di età inferiore ai tre anni.
Tale facoltà si aggiunge ai riposi, ai permessi e ai congedi previsti dal d.lgs. n. 151/2001.
La fruizione dei due istituti normativi, art. 33 comma 3 della legge 104 e art. 42 comma 1,
2, del D.L.vo n. 151/2001, nell’arco del mese, deve intendersi alternativa e non
cumulativa.
Di conseguenza ciascuno dei due genitori, laddove entrambi chiedano di fruire dei tre
giorni di permesso mensile ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104, non potrà
beneficiare per lo stesso figlio e per lo stesso periodo, delle due ore di riposo giornaliero
(art. 42 comma 1), del prolungamento del congedo parentale (art. 33 comma 1) e del
congedo di cui all’art. 42 comma 5 e viceversa. Questi riposi e permessi potranno essere
cumulati esclusivamente con il congedo parentale e ordinario e con il congedo per malattia
del figlio (art. 42 comma 4).

PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI
Per il riconoscimento dei permessi, la persona in situazione di handicap grave non deve
essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero
per le intere 24 ore, in strutture ospedaliere o comunque in strutture pubbliche o
private che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle seguenti circostanze:
- Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura per
effettuare visite o terapie;
- Ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato terminale;
- Ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulti documentato dai sanitari della
struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.
Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea documentazione medica che
l’amministrazione è tenuta a valutare.

ELIMINAZIONE DEI REQUISITI DI CONVIVENZA, CONTINUITA’
ED ESCLUSIVITA’ DELL’ASSISTENZA
I requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza sono stati eliminati. In
particolare:
- con la modifica dell’art. 20 comma 1 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 è stata
eliminata la parte in cui venivano prescritte le condizioni di continuità ed esclusività
dell’assistenza.
- con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 42 del D.lvo n. 151/2001 è stata eliminata la
condizione, indispensabile per i genitori di figlio in situazione di handicap grave
maggiorenne, della convivenza e della necessità che l’assistenza fosse continuativa
ed esclusiva.

SERVIZIO
La nuova norma stabilisce che il lavoratore, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede. Pertanto il lavoratore può chiedere il trasferimento
verso il domicilio della persona da assistere e non più verso il domicilio dello stesso
lavoratore.

ONERI DEL DIPENDENTE INTERESSATO ALLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Il lavoratore dipendente interessato alla richiesta delle agevolazioni previste dalla legge
deve presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione. Nel dettaglio:
- verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento della situazione
di handicap grave
- eventuale certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all’art. 33,
comma 3, della legge 104
- certificato medico di non ricovero a tempo pieno del soggetto in situazione di
handicap grave
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che il
dipendente presta assistenza nei confronti del disabile, ovvero:
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che il
dipendente necessita delle agevolazioni per le sue necessità dovute alla propria
situazione di handicap
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza nella quale il
lavoratore, che assiste un soggetto in situazione di gravità, conferma il proprio
impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di
assistenza
- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza circa l’onere per
l’amministrazione e l’impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività
sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabili
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della
situazione di fatto e di diritto causanti il venir meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dei benefici.
La nuova norma prescrive, infine, controlli di merito, eventuali sanzioni disciplinari da parte
del datore di lavoro e sanzioni di natura penale (es. reato di falso).
Per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente scolastico le
assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile, con programma mensile, al fine di
consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.
DOVERI DELL’AMMINISTRAZIONE
- L’Amministrazione che riceve la domanda di fruizione dei permessi da parte del
lavoratore dipendente ha l’obbligo di verificare l’adeguatezza e la correttezza della
documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l’integrazione.
- L’Amministrazione, ha l’obbligo, altresì, di monitorare e verificare l’effettività delle
dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto della domanda, nonché, sulla necessità
di chiedere il nuovo verbale medico, in caso di accertamento di handicap grave
rivedibile.
- L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
- L’Amministrazione provvederà a revocare i benefici, per effetto della decadenza,
nel caso in cui dall’accertamento risultasse l’insussistenza dei presupposti per la
legittima fruizione dei permessi.
- L’Amministrazione procederà alla tempestiva contestazione d’addebiti ai sensi
dell’art. 55 quater, comma 1, let. A), e art. 55 quinquies, Commi 1 e 2, del d.lgs. n.
162/2001, qualora, nell’ambito o a seguito di accertamenti, risultino gli estremi di
una responsabilità disciplinare del dipendente.
- L’avvio e l’esito dei provvedimento dovranno essere comunicati all’Ispettorato della
funzione pubblica ai sensi della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 6
dicembre 2007, n. 8.

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI INFORMATICA
Con l’art. 24, commi da 6 della nuova norma, viene istituita la banca dati informatica,
finalizzata al monitoraggio e alla verifica della legittima fruizione dei permessi di cui
all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
dati è costituita secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.
In essa vi confluiscono le comunicazioni fornite dall’Amministrazione per via telematica
entro il 31 marzo di ciascun anno, e in particolare:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi, ivi compresi i
nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se:
- i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità,
- dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio,
- per assistenza al coniuge
- per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in
situazione di gravità:
- il nominativo della persona con handicap in situazione di gravità,
- l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la
denominazione della stessa,
- il comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la
persona assistita.
- di coniugio,
- il rapporto di maternità o paternità.

(da cisl-Scuola)

redazione@aetnanet.org








Postato il Mercoledì, 15 dicembre 2010 ore 17:55:00 CET di Pasquale Almirante
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