Riviste le
norme sul diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito,
l'assistenza a familiari, parenti o affini con handicap in situazione
di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro.
Il diritto spetta al lavoratore, pubblico o privato, che assiste una
persona con disabilità in situazione di gravità.
Tale diritto spetta per i parenti e affini entro il secondo grado, a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno.
Sono parenti e affini entro il secondo grado: figli, genitori,
fratelli, sorelle, nonni e nipoti diretti, suoceri, cognate/i, generi e
nuore.
Assistenza familiari entro il terzo grado : è possibile usufruire dei 3
giorni di permesso per assistere i familiari entro il terzo grado
qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l’assistenza alla stessa persona, salvo che si tratti
del figlio. In questo caso tale diritto spetta a entrambi i genitori
che possono fruirne in alternativa.
Questo diritto spetta anche ad entrambi i genitori con un figlio, anche
adottivo, con più di 3 anni con handicap grave con possibilità di
fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del
mese.
I lavoratori dipendenti che hanno diritto a fruire dei permessi in
questione hanno anche diritto a scegliere hanno diritto a scegliere la
sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito/a.
Decade il diritto nel caso in cui il datore di lavoro accerti
irregolarità o il venir meno delle condizioni che consentivano al
lavoratore di fruire dei 3 giorni di permesso.
Le PP. AA. sono tenute a comunicare
alla Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che
fruiscano dei permessi retribuiti mensili.
Libero Tassella
libero.tassella@fastwebnet.it