Importante sentenza della Corte
Costituzionale che conferma la posizione assunta dalla FLC e dalla CGIL.
Con la sentenza n. 334 del 24 novembre 2010, la Corte Costituzionale si
è espressa, sul ricorso presentato dal Governo, in riferimento
all'istituto dell'apprendistato in rapporto all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione.
La sentenza ricorda che con l'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che estende a dieci
anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in
quello di istruzione e formazione professionale, il legislatore ha
inteso spostare ai sedici anni l'età per l'accesso al lavoro. In tal modo, il legislatore ha voluto
riconfermare che si può accedere all'apprendistato qualificante
soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo
aver assolto l'obbligo di istruzione.
La legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009, impugnata, fissando in
quindici anni l'età minima per accedere all'apprendistato, è in
contrasto con la su richiamata disciplina statale sull'obbligo di
istruzione, che rientra tra le norme generali sull'istruzione (sentenza
n. 309 del 2010). Ne discende quindi la violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera n), della Costituzione.
Con la sentenza arriva la conferma della posizione assunta dalla FLC e
dalla CGIL, e ribadita anche in occasione della pubblicazione del
"Collegato al Lavoro".
Si tratterà di valutare con la CGIL, alla luce della sentenza, quali
azioni intraprendere per cancellare quanto contenuto nel collegato al
lavoro.
Non servono al Paese norme che percorrono pericolose scorciatoie
"aziendalistiche", inutili per garantire lo sviluppo economico e
indegne di un paese civile. Dobbiamo investire sulla qualità del
sistema di istruzione e formazione pubblico e puntare sul rafforzamento
dell'autonomia scolastica.
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