Collegato lavoro, quali conseguenze per la scuola. Da Flc e
Uil-scuola
Una scheda di approfondimento sulla Legge 183/10 con i nostri commenti
e le prevedibili conseguenze su Università, Scuola statale e non
statale, Ricerca, AFAM e Formazione Professionale.
Con l'approvazione della Legge 183/10 (Collegato lavoro), in vigore dal
24 novembre 2010, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che opera
una vera e propria controriforma del diritto e del processo del lavoro.
In particolare vengono modificate alcune norme che riguardano
la certificazione del contratto individuale
l’introduzione dell’arbitrato di equità e le clausole compromissorie
la limitazione del ruolo del giudice del lavoro
le decadenze in materia di licenziamento e contratto a termine
l’apprendistato
il tentativo di conciliazione che ritorna ad essere facoltativo
l’introduzione di meccanismi centralistici di controllo del lavoro
pubblico prevedendo modifiche in peius del D.Lgs 165.
Per fornire ai nostri lettori una chiave di lettura di queste
modifiche, pubblichiamo in allegato una scheda di approfondimento. Il
testo originale della Legge 183/10 viene commentato, riportando anche
l'illustrazione dalle prevedibili conseguenze sui diversi comparti di
Università, Scuola (compresa quella non statale), Ricerca, AFAM e
Formazione Professionale.
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/collegato-lavoro-quali-conseguenze-per-i-comparti-della-conoscenza.flc
CONCILIAZIONE, ARBITRATO, IMPUGNAZIONI (UIL-SCUOLA)
Il 24 novembre è entrata in vigore la Legge 183/2010
(Collegato Lavoro).
Le principali novità riguardano, nelle controversie individuali di
lavoro, la conciliazione, l’arbitrato e i termini per impugnare
licenziamenti e contratti
CONCILIAZIONE E ARBITRATO:
Le nuove norme sulle controversie di lavoro sono state discusse per
oltre due anni prima della loro approvazione.
In particolare il testo nella sua formulazione finale ha positivamente
tenuto conto dell’Avviso Comune delle parti sociali dello scorso 11
marzo e delle osservazioni espresse dal Presidente della Repubblica.
I lavoratori hanno bisogno di una giustizia del lavoro celere ed
efficace per vedere pienamente e concretamente rispettati i propri
diritti e non, come avviene oggi, di contenziosi di lavoro destinati a
durare anni prima della loro risoluzione.
Questi strumenti devono essere liberamente scelti dai lavoratori e
regolati attraverso la contrattazione collettiva mantenendo ferma la
possibilità di adire le vie legali a libera scelta del lavoratore.
Cosa cambia rispetto al passato:
CONCILIAZIONE
La conciliazione è lo strumento più semplice ed immediato di
risoluzione delle controversie di lavoro.
Nelle forme precedentemente previste la conciliazione obbligatoria era
inserita in un iter che comunque portava al contenzioso giudiziario con
allungamento dei tempi.
Con le nuove norme viene prevista in maniera esplicita la possibilità,
e non più l’obbligo, di svolgere il tentativo di conciliazione in sede
sindacale e comunque lasciare libero il lavoratore di scegliere, in
qualunque fase della vertenza, di poter affidare la soluzione della
controversia o in via arbitrale, alla commissione di
conciliazione, oppure di adire fin da subito le vie legali.
ARBITRATO
L’arbitrato è lo strumento di risoluzione delle controversie di lavoro
su cui più puntano le nuove norme.
Nella legge sono previsti diversi tipi di arbitrato tra cui i più
importanti sono:
ARBITRATO “CONTRATTUALE”
Può essere svolto presso le sedi sindacali secondo le modalità
previste nei contratti collettivi.
ARBITRATO DEFINITO DALLA LEGGE
E’ regolato dal provvedimento legislativo e si svolge presso la
Direzione Provinciale del Lavoro
ARBITRATO SECONDO EQUITA’
Le parti possono decidere liberamente di utilizzare l’arbitrato secondo
equità.
Nel giudizio secondo equità, in base alle nuove norme, il collegio
arbitrale è tenuto al rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico e dei principi regolatori della materia del lavoro, anche
derivanti da obblighi comunitari.
Significa il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori sugli
istituti regolati da contratti collettivi e leggi.
Sono pertanto infondate le tesi secondo le quali l’arbitrato di equità
rappresenta la cancellazione del diritto del lavoro, che come si vede
resta indiscutibilmente il parametro di riferimento anche
nell’arbitrato di equità.
ARBITRATO CON CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Non entra immediatamente in vigore.
Esso prevede la possibilità, per il lavoratore, di sottoscrivere una
una clausola compromissoria, che deve essere certificata, con l’impegno
ad utilizzare il canale arbitrale per le eventuali controversie future.
La clausola compromissoria potrà essere introdotta solo se prevista da
accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro (da
realizzare nei prossimi 18 mesi).
In ogni caso:
- non potrà essere sottoscritta prima della conclusione del periodo di
prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni
dalla data di stipulazione del contratto, in tutti gli altri casi;
- non potrà comunque riguardare controversie relative alla risoluzione
del rapporto di lavoro (licenziamenti).
Sono pertanto totalmente prive di fondamento e strumentali le posizioni
che hanno parlato di ricatto ai lavoratori, di “libertà di
licenziamento” o di attentato all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
NUOVI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI E CONTRATTI
Dal 24 novembre 2010, chiunque intenda IMPUGNARE licenziamenti,
contratti a termine, collaborazioni, trasferimenti, somministrazioni,
nullita’ del termine del contratto a tempo determinato, questioni
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, etc..,
AVRA’ 60 GIORNI DI TEMPO
che decorreranno:
- per i licenziamenti: dal giorno del ricevimento della comunicazione
scritta o, se mancante dei motivi, dal ricevimento della comunicazione
scritta dei motivi di licenziamento
- per i contratti a tempo determinato scaduti prima del 24 novembre: 60
giorni dal 24 novembre
- per i contratti a tempo determinato ancora in essere al 24 novembre:
60 giorni dalla scadenza del termine
[ATTENZIONE: nel caso specifico di conversione di un contratto a tempo
determinato in un contratto a tempo indeterminato, la conversione del
contratto si “aggiungerà” ad una indennità economica da 2,5 a 12
mensilità]
- per i trasferimenti: dal ricevimento della comunicazione di
trasferimento
- per la cessione del contratto di lavoro: dalla data del trasferimento
Oltre al rispetto di tale termine, è inoltre necessario, altrimenti
l’impugnazione sarà inefficace, che nei successivi 270 giorni:
- o venga depositato il ricorso presso il Tribunale (se si intende
procedere in via giudiziale)
- o venga data comunicazione alla controparte del tentativo di
conciliazione o arbitrato (se si intende aderire alla procedura
arbitrale).
E’ NECESSARIO NON FAR SCADERE QUESTI TERMINI, ALTRIMENTI SI DECADE DAL
DIRITTO DI IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO E IL CONTRATTO!