L’on. Russo, insieme a
diversi deputati del PD, accoglie la richiesta dell’ANIEF e presenta
una proposta di legge che mira alla stabilizzazione di tutto il
precariato docente e Ata della scuola: 108.000 potrebbero essere
assunti già nel 2010-2011.
Il presidente dell’ANIEF, Marcello Pacifico, si dichiara soddisfatto e
auspica che tale proposta di legge abbia un iter veloce e condiviso da
tutte le forze politiche, visto il contenzioso seriale che già migliaia
di docenti e Ata della scuola ci hanno chiesto di attivare per ottenere
giustizia dai tribunali del lavoro e il rispetto della normativa
nazionale e comunitaria. A rischio, peraltro, sarebbero i conti
pubblici viste le migliaia di domande risarcitorie presentate.
La proposta di legge risponde puntualmente alle denunce, agli studi e
alle richieste poste dall’ANIEF in quest’ultimo anno e alle richieste
recenti anche del governatore della Banca d’Italia per il rilancio
della scuola pubblica.
La norma presentata intende intervenire per sanare quella situazione di
criticità e instabilità che da anni caratterizza il sistema di
istruzione, per via del ricorso sistematico a contratti a tempo
determinato per il suo funzionamento ordinario (15,6% dell’organico
complessivo in organico di fatto tra personale docente, educativo ed
Ata). La norma intende stabilizzare docenti, educatori e personale
tecnico-amministrativo, in primo luogo coprendo quel 10,2%
dell’organico di diritto su posto vacante e disponibile dato in
supplenza annuale o al termine delle attività didattiche per l’a. s.
2009-2010, come risultante dalle dotazioni organiche ufficiali a cui è
stato sottratto il personale in servizio a tempo indeterminato (tab.
B3): 37.064 docenti, 92 educatori, 71.119 Ata, per un totale di 108.275
posti su un organico di 1.065.000. L’obiettivo principale è quello di
stabilizzare progressivamente tutto quel personale della scuola che
stabilmente da diversi anni è stato impiegato in supplenza per il
funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica, a partire
dalla copertura in organico dei nuovi posti che si renderanno
disponibili dalle cessazioni dal servizio al 1 settembre 2011 quando le
nuove norme sull’età pensionabile per le donne (70,7 % del personale in
servizio è di sesso femminile) che entreranno in vigore dal 1 gennaio
2012 fanno prevedere un aumento delle ultime cessazioni dal servizio
(39.088 al 1 settembre 2009) e produrranno con le nuove immissioni in
ruolo disposte dalla presente norma un abbassamento dell’età anagrafica
del personale in servizio (50 anni in media). Infine, considerato che
sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento aggiornate per il
biennio 2009-2011 i docenti che hanno conseguito dopo la trasformazione
delle graduatorie ad esaurimento l’abilitazione all’insegnamento in uno
stato estero, analogamente si dispone l’inserimento dei circa 10.000
docenti che si sono abilitati in Italia la scorsa estate 2010 presso le
Accademie, i Conservatori e nelle sessioni di laurea del 2009 e del
2010 presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria a seguito
dell’esame di stato conclusivo di un corso di studi universitario con
accesso a numero programmato.
Vai al comunicato per aderire ai ricorsi ANIEF al giudice del lavoro in
merito a richieste di stabilizzazione, scatti di anzianità, estensione
dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, risarcimento danni e condanna
alle spese della P.A.
Vai al comunicato ANIEF sulla relazione del governatore della Banca
d’Italia
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati RUSSO ANTONINO …,
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI NELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Onorevoli colleghi,
la situazione della precarietà nella scuola italiana è drammatica,
mette a rischio la continuità didattica, l’attività ordinaria di
insegnamento e di formazione garantita dallo Stato ai cittadini, grazie
al persistente utilizzo di personale specializzato a tempo determinato.
L’accordo quadro comunitario in materia di diritto al lavoro,
introdotto dalla direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di
predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità
di trattamento tra personale a tempo determinato. Le sentenze della
Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04,
del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007
su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo che, in verità, è
stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6
settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della
scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006,
n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della
pubblica amministrazione.
Decine di migliaia di precari tra docenti e personale tecnico,
all’inizio di ogni anno scolastico, garantiscono, come supplenti,
l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole. Migliaia di docenti hanno
conseguito l’abilitazione in Italia con corsi organizzati dalle
Università a numero chiuso, ma continuano a rimanere fuori dalle
graduatorie ad esaurimento, mentre i loro colleghi abilitati all’estero
ne sono inseriti a pieno titolo.
La norma stabilisce alcuni criteri per la stabilizzazione del personale
docente e del personale Ata, e per l’inserimento di personale docente
nelle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della normativa
comunitaria.
Per quanto riguarda il personale docente e Ata della scuola che ha
superato un concorso per titoli ed esami, si tratta di personale
inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste
dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 1
(Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli
obblighi comunitari nell’amministrazione scolastica)
1. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione
nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva
comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto
legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno
del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del
personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di
cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Considerata la normativa comunitaria di cui alle direttive
2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre
2007, n. 206 e quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 30 ottobre
2008, n. 169, nei termini e nelle modalità fissati con Decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare
entro il 30 aprile 2011, possono inserirsi, a domanda, con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento disposte per il biennio 2011/2013, ai
sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno
frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID, ABA), il secondo e il terzo corso biennale di
secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione
musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale
nella scuola media della classe di concorso 77/A, attivati nell’anno
accademico 2008/2009 e 2009/2010, e coloro che si sono iscritti negli
anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 al corso di laurea in
scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica
della musica, e i docenti che sono in possesso di un’abilitazione
conseguita in Italia. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento
dell’abilitazione entro il 30 giugno del relativo anno accademico
corrispondente, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e i docenti sono
collocati nelle graduatorie nella posizione spettante in base ai
punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Articolo 2
(Copertura finanziaria)
1. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui alla legge
30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un piano
straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente legge, da
autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro
dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.
(da Anief)
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