Non può in ogni
caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell'allievo
disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio
diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti
specializzati di sostegno, giacchè la L. n. 449 del 1997, all'art. 40,
assicura comunque l'integrazione scolastica degli alunni handicappati
con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso
il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di
insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti - alunni in
presenza di handicap particolarmente gravi. Nel caso vi sia stata
violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti
e protetti, vi è il presupposto per il risarcimento del danno
esistenziale, individuabile negli effetti che la seppure temporanea,
fino all'intervento di questo giudice, diminuzione delle ore di
sostegno alle quali il minore aveva diritto, ha interrotto la piena
continuità di sostegno al recupero ed allo sviluppo del disabile in
situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi
bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita
"normale".
http://www.dirittoscolastico.it/tar_sardegna_-_sentenza_n_2457-2010.html
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