Con nota 3320
del 9 novembre 2010 il Capo Dipartimento per l’istruzione fornisce
indicazioni operative per la Valutazione degli apprendimenti per il
corrente anno scolastico.
I contenuti
Premesso che, in relazione alla completa ridefinizione degli assetti
ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione,
prevista dall’art. 64 della Legge 133/08, sarà modificato e integrato
il Regolamento sulla valutazione degli studenti (DPR 122/09), il Capo
Dipartimento fornisce le seguenti indicazioni:
Gli scrutini finali delle classi terminali e delle classi seconde,
terze e quarte dei percorsi liceali di ordinamento si svolgeranno
secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
Per le classe seconde, terze e quarte degli istituti tecnici, il cui
orario delle lezioni è stato ridotto a 32 ore, le modalità di
valutazione rimangono quelle vigenti visto che l’intervento
riduttivo non si estende agli ordinamenti. Pertanto:
non vi sono ragioni, “in generale”, per modificare gli attuali
ordinamenti in materia di valutazione
le scuole che hanno modificato tali ordinamenti sono invitate a:
1. riconsiderare il loro orientamento, o a modificare le decisioni già
assunte
2. prevedere verifiche coerenti con gli ordinamenti o i decreti
autorizzativi delle sperimentazioni.
Per le classi prime di nuovo ordinamento della secondaria di II grado:
per gli insegnamenti che “sotto il profilo sostanziale” possono essere
assimilati a quelli dei previgenti curricoli le modalità di valutazione
negli scrutini intermedi e finali rimangono identiche. Pertanto, ad
esempio, “Lingua e letteratura italiana”, “Lingua e lettere latine”,
“Lingua e lettere greche”, “Lingua e letteratura straniera” devono
prevedere voti distinti per lo scritto e per l’orale. Invece “Storia e
geografia”, “Scienze naturali”, “Scienze motorie e sportive” sono
valutati con un solo voto
Nel caso di coesistenza nello stesso istituto di percorsi sperimentali
e percorsi in ordinamento occorre fare riferimento a questi ultimi per
l’individuazione degli insegnamenti a una o più prove;
Nel caso nell’istituto sono presenti solo percorsi sperimentali occorre
fare riferimento ai progetti “di più ampia diffusione nazionale
assistiti dal Ministero”
Nel caso di insegnamenti non assimilabili in alcun modo a quelli
previgenti, le istituzioni scolastiche per l’individuazione degli
insegnamenti con una più prove devono fare riferimento:
alle Indicazioni nazionali dei Licei
alle Linee guida per gli istituti tecnici (Direttiva 57/10)
alle Linee guida per gli istituti professionali (Direttiva 65/10)
ai risultanti di apprendimento dei singoli percorsi della secondaria di
II grado.
A tal proposito, e tenuto conto della complessità della materia, gli
Uffici Scolastici Regionali sono invitati a convocare apposite
conferenze di servizio
Riguardo a insegnamenti che comprendono più discipline (“Storia e
Geografia”, “Matematica e Informatica” ecc.), il Capo Dipartimento
“ritiene” che, “anche in sede di scrutinio periodico, il voto debba
essere attribuito per l’insegnamento e non per ogni singola disciplina
compresa nell’insegnamento”.
Il commento
Innanzitutto apprendiamo che il Capo Dipartimento dà per certo la
modifica e l’integrazione del Regolamento sulla valutazione (DPR
122/09) cosa, che l’art. 14 comma 8, prevedeva come mera possibilità.
Trova ulteriore conferma la pratica di questo ministero di emanare note
e circolari che, per via interpretava, cercano di rimediare alle lacune
presenti nella normativa legale di riferimento
Nella parte relativa alla riduzione a 32 ore nelle classi seconde,
terze e quarte degli istituti tecnici, il Capo Dipartimento postula un
principio, assolutamente incredibile nell’ambito degli ordinamenti
scolastici, secondo cui non vi è alcun collegamento tra il curricolo
scolastico, le modalità valutative e il numero di ore lezione di
ciascuna disciplina.
Lascia completamente esterrefatti il fatto che si citano le
“Indicazioni Nazionali per i Licei” senza indicare l’atto normativo con
il quale sarebbero state adottate!
(da Flc-Cgil)