Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per
l’Istruzione
Prot. n.AOODPIT 3320
OGGETTO: Valutazione.
Indicazioni operative per l’a.s. 2010-2011.
Pervengono
al Ministero numerosi quesiti concernenti la valutazione degli
apprendimenti in occasione degli scrutini periodici e finali.
Premesso che, in relazione alla ridefinizione degli assetti
ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione
derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, saranno adottate le modifiche e integrazioni al
d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 previste nell’art. 14, comma 8 del
medesimo d.P.R. n. 122/2009, al fine di assicurare l’ordinato e sereno
svolgimento degli scrutini periodici e finali nel corrente anno
scolastico, si formulano le seguenti indicazioni operative.
In primo luogo, si ribadisce che gli scrutini relativi alle classi
terminali si svolgeranno secondo le consuete modalità nel rispetto
nelle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni.
Analogamente, si svolgeranno con le consuete modalità gli scrutini
relativi alle classi seconda, terza e quarta dei percorsi liceali di
ordinamento o sperimentali. Per quanto riguarda le classi seconda,
terza e quarta degli istituti tecnici, coinvolte nell’attuazione delle
note disposizioni sulla ridefinizione dell’orario complessivo delle
lezioni, si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’intervento
riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non
si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ciò considerato,
si ritiene che, in generale, non sussistano ragioni che possano
giustificare la modificazione degli attuali ordinamenti in materia di
valutazione. Le istituzioni scolastiche che abbiano ritenuto di
discostarsi da essi sono pertanto invitate a riconsiderare il loro
orientamento. Le istituzioni scolastiche che motivatamente ritengano di
non poter modificare, per l’anno scolastico in corso, le decisioni già
assunte in sede di programmazione dell’attività didattica garantiranno
comunque l’effettuazione di verifiche coerenti con le prove previste
dagli ordinamenti o dai decreti di autorizzazione delle sperimentazioni.
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni frequentanti le prime
classi dei percorsi del nuovo ordinamento, nelle more della già citata
revisione e integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
122/2009, si fa presente che, ove sia possibile ricondurre, sotto il
profilo sostanziale, gli insegnamenti ivi previsti agli insegnamenti
impartiti nei corrispondenti previgenti curricoli delle istituzioni
scolastiche (ordinamentali o, se del caso, sperimentali), le
istituzioni scolastiche si atterranno, per la individuazione delle
prove relative agli insegnamenti da valutare, negli scrutini periodici,
alle indicazioni riportate nei decreti istitutivi dei percorsi
ordinamentali o, se del caso, sperimentali del previgente ordinamento.
Per esempio, nella prima classe del liceo classico di nuovo
ordinamento, sono insegnamenti a più prove, quindi con voto distinto
per lo scritto e per l’orale, Lingua e letteratura italiana, Lingua e
cultura latina, Lingua e cultura greca, Lingua e cultura straniera. In
effetti, tali insegnamenti sono riconducibili ai corrispondenti
insegnamenti ginnasiali di Lingua e lettere italiane, Lingua e lettere
latine, Lingua e lettere greche e Lingua e letteratura straniera, i
quali prevedono, quali prove di esami interni, prove scritte e orali.
Sono insegnamenti a una sola prova i seguenti: Storia e Geografia,
Scienze naturali e Scienze motorie e sportive (perché tali insegnamenti
o le discipline in essi comprese sono a una sola prova nelle classi
ginnasiali o liceali del previgente ordinamento del ginnasio-liceo
classico). Gli insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo
voto anche negli scrutini periodici. Laddove nel vecchio ordinamento i
percorsi ordinamentali siano affiancati da percorsi sperimentali, ai
fini della individuazione degli insegnamenti a una o più prove si farà
riferimento ai percorsi ordinamentali. In caso di mancanza di percorsi
ordinamentali cui fare riferimento, le istituzioni scolastiche si
atterranno alle indicazioni contenute nei decreti relativi ai progetti
di più ampia diffusione nazionale assisti dal Ministero (per esempio,
agli indirizzi “Brocca”).
Ove gli insegnamenti previsti nei percorsi del nuovo ordinamento non
appaiano immediatamente riconducili a quelli attivati nei percorsi del
previgente ordinamento, le istituzioni scolastiche assumeranno le
opportune decisioni in materia di individuazione degli insegnamenti a
una o più prove, ovviamente sulla base di una conoscenza approfondita
delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento dei percorsi liceali, delle Linee guida a norma
dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Direttiva n.
57 del 15 luglio 2010 - Istituti tecnici) e delle Linee guida a norma
dell’articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Direttiva n.
65 del 28 luglio 2010 - Istituti professionali) nonché dei risultati di
apprendimento relativi ai singoli percorsi liceali, tecnici e
professionali. In effetti, i sopra citati documenti appaiono
sufficientemente articolati in rapporto all’esigenza di stabilire se
specifici insegnamenti richiedano o meno, negli scrutini periodici,
l’assegnazione di uno o più voti correlati ad una o più prove (scritte,
orali, pratiche, grafiche o altro). A tale proposito, è comunque
opportuno che, in apposite conferenze di servizio convocate dai
competenti direttori degli Uffici scolastici regionali, i dirigenti
scolastici esaminino le problematiche emergenti e formulino convergenti
proposte di soluzione da sottoporre ai collegi dei docenti.
Peraltro, le esperienze realizzate dalle scuole in materia di
valutazione, anche per effetto delle norme introdotte dalla legge 10
dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, hanno
permesso di affinare la cultura della valutazione e di arricchire il
patrimonio delle tipologie di verifica degli apprendimenti. Nella terza
prova scritta possono essere coinvolte discipline che non prevedono la
valutazione dello scritto. Nelle classi sperimentali la seconda prova
scritta può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il
relativo piano degli studi non preveda la prova scritta. Le citate
Indicazioni nazionali e Linee guida prescrivono il raggiungimento di
risultati di apprendimento variamente articolati. Le istituzioni
scolastiche sono pertanto tenute a verificare, con idonee ed adeguate
procedure, i risultati conseguiti dagli studenti su più versanti
all’interno del medesimo insegnamento. Si ritiene perciò che,
relativamente agli insegnamenti a una sola prova, in rapporto alla
specificità e alla varietà dei risultati di apprendimento attesi, le
istituzioni scolastiche siano tenute ad individuare le tipologie di
verifica degli apprendimenti finalizzate alla valutazione periodica e
finale. Le citate tipologie possono prevedere, per esempio, forme
scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
Nei piani degli studi di percorsi del nuovo ordinamento sono
rappresentati insegnamenti comprendenti più discipline (per esempio,
nei licei: Storia e Geografia, Matematica con Informatica, Scienze
naturali, Scienze umane; negli istituti tecnici e professionali:
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)). Avuto riguardo
alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida, si ritiene che, anche in
sede di scrutinio periodico, il voto debba essere attribuito per
l’insegnamento e non per ogni singola disciplina compresa
nell’insegnamento. A titolo di esempio, si precisa che, nel liceo
scientifico, Matematica con Informatica è, ovviamente, insegnamento a
più prove (con voto distinto per lo scritto e per l’orale). Negli
scrutini periodici deve quindi essere attribuito un voto per lo scritto
di Matematica con Informatica e un voto per l’orale di Matematica con
Informatica.
Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Direzione generale per
gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica.
Si ringrazia per la collaborazione.
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