Il MIUR ha pubblicato l’attesa circolare sulle sanzioni disciplinari
C.M. 88 dell’8 novembre 2010 per il personale ATA, docente del comparto
scuola e per i dirigenti scolastici e la relativa nota di trasmissione
(prot. AOODPIT/0003310 dell’8 novembre 2010. Si tratta del tentativo di
armonizzare quanto previsto dal D.Lgs. 150/09 (il cosiddetto “Decreto
Brunetta”) con la normativa legale e contrattuale in vigore.
Per rendere comprensibile il contenuto della circolare (ben 25
pagine!), che utilizza un linguaggio più vicino al ricorso di un
avvocato o a una sentenza di un tribunale, sono allegate 4 tabelle
la tabella 1 riassume le modalità e la tempistica dei procedimenti
disciplinari per tutto il personale
la tabella 2 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la
sospensione cautelare del personale ATA
la tabella 3 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la
sospensione cautelare del personale docente
la tabella 4 indica le infrazioni, le sanzioni disciplinari e la
sospensione cautelare dei dirigenti scolastici.
Nella stesura definitiva del documento, sono state parzialmente accolte
alcune delle osservazioni della FLC. Infatti per le fattispecie del
collocamento in disponibilità per inefficienza ed incompetenza
professionale e per il licenziamento disciplinare per incapacità o
persistente insufficiente rendimento, il decreto 150/2009 prevede un
esplicito riferimento alle procedure e al sistema di valutazione della
performance. Poiché tale sistema non è allo stato esistente nel
comparto scuola (vedi infra), la FLC CGIL aveva chiesto che fosse
esplicitamente sospesa l’applicazione di tali punti sia per il
personale docente, educativo che ATA. La soluzione individuata
dall’amministrazione ci soddisfa parzialmente. Si prevede infatti il
mantenimento della vigenza dell’art. 512 del Testo Unico della scuola
(D.Lgs. 297/94) che regola l’istituto della “dispensa dal servizio” dei
docenti e personale educativo per “incapacità o persistente
insufficiente rendimento”.
Non è stata accolta, invece, la richiesta di cassare la parte relativa
al licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento e al
collocamento in disponibilità per inefficienza ed incompetenza
professionale riguardante il personale ATA.
La FLC ritiene che i contenuti della circolare siano:
regressivi rispetto a quanto previsto dallo stesso “Decreto Brunetta”
infondati in molte parti.
Per queste ragioni la FLC CGIL ha preannunciato che impugnerà la
circolare 88/10.
Questi i punti di maggiore criticità che sono stati sollevati durante
gli incontri che hanno preceduto la pubblicazione della circolare.
Pubblicheremo a breve un commento analitico ed un vademecum sui
contenuti della circolare.
Libertà di insegnamento
Almeno in tre punti la circolare fa riferimento alla libertà di
insegnamento. Si tratta, tuttavia, più che altro di indicazioni e
raccomandazioni. Ad esempio: “Il dirigente scolastico deve in ogni caso
assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente
rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non
a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente”
Rimane completamente scoperto il nocciolo vero della questione: chi
decide e/o verifica se l’azione disciplinare non vada “a sindacare
neppure indirettamente l’autonomia della funzione docente”? In base
alla circolare tutto sarebbe rimandato alla “prudente” valutazione del
dirigente scolastico o degli uffici competenti per i procedimenti
disciplinari e, in ultima istanza, ai tribunali. È evidente che la
norma risulta sostanzialmente inapplicabile per i docenti sia perché
non in linea con il dettato costituzionale e sia perché solo un
giudizio tra pari può dare garanzie rispetto ad eventuali abusi.
Collocamento in disponibilità e licenziamento disciplinare
La circolare richiama a proposito del collocamento in disponibilità e
del licenziamento disciplinare le disposizioni “legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche”. Tale richiamo oltre ad avere un carattere
sinistro e minaccioso, è inapplicabile in quanto:
le parti relative alla “Misurazione e valutazione della performance” e
a “Merito e premi” non sono allo stato applicabili
la contrattazione nazionale è stata bloccata per 3 anni
l’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 150/09 stabilisce in maniera
inequivocabile che il sistema scolastico rimane escluso dalla
costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione
per i docenti, il medesimo comma 4, rimanda all’emanazione di un
apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
l’applicazione dei Titoli II e III del D.Lgs. 150/09 concernenti il
sistema di valutazione della performance e di riconoscimento della
premialità.
Personale docente non di ruolo
La tesi che le sanzioni disciplinari del personale non di ruolo
previste dagli articoli 535 e seguenti del T.U. non sarebbero più in
vigore, in quanto si tratterebbe di norme precedenti al 13 gennaio 1994
non “salvati” dai Contratti collettivi del comparto scuola, è, a parere
della FLC, infondata. Innanzitutto il Testo Unico è entrato in vigore
il 3 giugno 1994. Inoltre non sarebbe condivisibile la tesi è che si
tratterebbe di una norma precedente, semplicemente “risistemata” nel
T.U., in quanto l’art. 676 del D.Lgs 297/94 stabilisce: “Le
disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
formulazione da esso risultante”.
Sospensione cautelare personale docente ed educativo
Ben sette pagine della circolare sono dedicate a questo aspetto. Dopo
aver fatto riferimento alla normativa precedente e ai casi di
sospensione obbligatoria e facoltativa prevista dal DPR 3/57, pur di
dimostrare che la sospensione cautelativa può essere comminata anche in
altri casi, con un esercizio acrobatico, si afferma che: “stante la
privatizzazione del lavoro pubblico,” (…) “la sospensione cautelare, va
ritenuta, come nel settore privato, espressione del potere
organizzativo dell’Amministrazione datore di lavoro (articolo 2086
c.c.)”. Per rafforzare questa tesi si cita, tra le altre, una sentenza
della Corte di Cassazione, per affermare, in conclusione, che
l’abrogazione dell’art. 506 del Testo Unico della scuola non “determina
l’impossibilità giuridica di sospendere cautelativamente il personale
docente ed educativo”.
A tal proposito la FLC ha osservato che
non può essere una circolare che, in via interpretativa, indica quali
siano le norme in vigore e quali no. Da questo punto di visto il
documento travalica di gran lunga le proprie competenze e funzioni
solo un atto normativo di pari o superiore livello rispetto al D.Lgs.
150/09 può, tramite interpretazione autentica o con norma ex novo,
regolare la materia
pertanto, stante le abrogazioni previste dal D.Lgs. 150/09, le norme in
vigore sono quelle previste dal DPR 3/57 comprese le competenze ad
adottare il provvedimento di sospensione cautelare (il Ministro)
di conseguenza buona parte di questo paragrafo doveva essere
semplicemente cassato in attesa di altro intervento normativo.
Pubblicità del codice disciplinare
La circolare ribadisce l’obbligo per tutte le scuole di pubblicare sul
proprio sito internet istituzionale il codice disciplinare del
personale ATA e del personale docente recante “l’indicazione delle
infrazioni e delle relative sanzioni”. La norma appare di difficile
applicazione tenuto conto che non tutte le scuole hanno un sito
internet e che i non tutti siti web esistenti hanno le caratteristiche
legali tipiche dei siti istituzionali.