Il Decreto
legislativo 150 del 29 /10/2009 (decreto Brunetta) riforma la normativa
sulla responsabilità disciplinare del personale. La Circolare del Miur
fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove norme al personale
della scuola
Un decreto, il 150, pensato e costruito per le attività amministrative,
utilizzato per gli insegnanti, produrrà un incremento del contenzioso
giurisdizionale, creando ulteriori problemi nelle scuole, rischiando di
compromettere la serenità necessaria alle attività didattiche.
Anche per la disciplina servirebbe un
decreto specifico per gli insegnanti, cosi come è avvenuto per il
“merito” per cui lo stesso 150 rinvia ad un provvedimento ad hoc.
La “debolezza giuridica” della circolare deriva anche dal mancato
rinnovo contrattuale, sede normativa naturale per le soluzioni.
LA COMPETENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Per il personale scolastico l’organo competente per i procedimenti
disciplinari è ora il dirigente della scuola di servizio.
Per i dirigenti scolastici l’azione disciplinare spetta al direttore
dell’Ufficio scolastico regionale dal quale dipende l’istituzione
scolastica
LE SANZIONI
Per la dirigenza scolastica ed il personale ATA le infrazioni
disciplinari e le relative sanzioni restano quelle normate dai
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Dirigenti scolastici: sono quelle previste nel CCNL 15 luglio 2010, del
personale dell’Area V;
Personale ATA: si applicano le sanzioni previste dall’articolo 93 del
CCNL IN VIGORE (2006-2009)
Per i docenti le infrazioni e le relative sanzioni di competenza del
dirigente sono quelle disciplinate dal d.l. 297/94 dagli articoli 492
(avvertimento scritto), 493 (censura) e 494 (sospensione
dall’insegnamento fino a un massimo di dieci giorni, con la perdita del
trattamento economico ordinario).
AUTONOMIA DELLA FUNZIONE DOCENTE
Il dirigente scolastico è tenuto ad assicurare che l’esercizio del
potere disciplinare sia effettivamente rivolto “alla repressione di
condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure
indirettamente, l’autonomia della funzione docente”, salvaguardanola.
ORGANI COLLEGIALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Abrogata la competenza degli organi collegiali nei procedimenti
disciplinari dei docenti. Gli organi collegiali di disciplina restano
in carica e svolgono ancora le competenze in materia di trasferimento
di incompatibilità
ASSENZA DEL CODICE DISCIPLINARE DEI DOCENTI
Non è stato mai stilato il codice disciplinare richiamato dallo stesso
decreto 150, per cui non sono delineati gli obblighi del personale e le
relative sanzioni.
( rinvio operato dall’art 91 del CCNL, alla revisione degli Organi
Collegiali)
SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA
La Circolare la prevede; tuttavia l’abrogazione delle norme del testo
unico rendebbe di fatto inapplicabile la sospensione cautelare
facoltativa, nonostante il richiamo alla convalida da parte del
direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. Inoltre non
garantisce chi la commina, rispetto alle conseguenze (pagamento spese
processuali) che potrebbero derivare a seguito di annullamento
giurisdizionale.
NUCLEO DI SUPPORTO GIURIDICO MIUR
Presso il Miur è costituito un nucleo di supporto finalizzato alla
consulenza che fornirà supporto giuridico, rilevazioni ed ad analisi
dei dati inerenti la gestione dei procedimenti disciplinari ed del
relativo contenzioso.(da UilScuola)
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