Con n. 88 dell’ 8 novembre
2010 il MIUR ha dettato agli Uffici regionali dell'istruzione
ampie istruzioni applicative delle nuove disposizioni in materia di
procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici contenute nel
decreto legislativo 150/2009, e già da tempo in vigore. Attraverso la
circolare, la cui opportunità è stata condivisa da tutte le sigle
sindacali, pur con le riserve che si possono manifestare sulle nuove
disposizioni, stante la necessità di comportamenti omogenei in
ordine alla loro applicazione, il Ministero ha inteso innanzitutto
illustrare il nuovo quadro normativo, nel
cui ambito si rinvengono comunque, particolarmente per il personale
docente della scuola, una serie di criticità interpretative.
La Segreteria Nazionale CISL Scuola ha
individuato i punti forti e quelli controversi che espone nella nota
appresso riportata integralmente:
I punti forti
Unificazione delle procedure e delle competenze (articolo 55-bis del
decreto legislativo 165/2001).
Competenze: per le sanzioni di minore gravità (rimprovero
scritto, sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10
giorni) la competenza è affidata al dirigente dell’ufficio (nel caso
delle istituzioni scolastiche, al dirigente scolastico). Per le
sanzioni di grado più elevato (sospensione superiore a 10 giorni,
licenziamento) la competenza spetta ad uno specifico ufficio per i
procedimenti disciplinariâri, individuato, per quanto riguarda il
sistema scolastico, nell’ambito delle direzioni regionali
dell’istruzione.
Procedure: per tutti i dipendenti è previsto:
- l’avvio del procedimento attraverso una contestazione di
addebito (entro 20 giorni dalla acquisizione della notizia del fatto
disciplinarmente rilevante) e una convocazione “con preavviso di almeno
10 giorni “ per il contraddittorio a sua difesa, anche con assistenza
di procuratore o di rappresentante sindacale;
- conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla
contestazione dell’addebito;
- trasmissione degli atti da parte del responsabile della
struttura lavorativa all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari entro 5 giorni dalla notizia del fatto, nel caso in cui il
responsabile stesso non abbia qualifica dirigenziale (es. sia preside
incaricato) ovvero se la sanzione da adottare è di grado superiore (con
termini procedurali raddoppiati).
Personale docente:
- mancando la regolamentazione contrattuale del sistema
sanzionatorio, continuano ad applicarsi al personale docente le
sanzioni previste dagli articoli da 501 del decreto legislativo
297/1994 non sono più applicabili, per espressa abrogazione degli
articoli da 507 del decreto 297, e viene quindi meno il coinvolgimento
“ attraverso pareri vincolanti “ dei consigli di disciplina sia
provinciali che nazionali.
Controversie in materia disciplinare: non è più previsto, a seguito
delle richiamate abrogazioni, il ricorso al Ministro con parere del
competente Consiglio per il contenzioso del CNPI. Le controversie in
questione possono essere avviate, quindi, soltanto in sede
giurisdizionale, dopo aver esperito “ almeno fino all’entrata in vigore
del “collegato lavoro“ il tentativo obbligatorio di conciliazione,
essendo stati aboliti anche i collegi arbitrali di disciplina (art. 73,
comma 1, del decreto 150) e non essendo più consentito alla
contrattazione collettiva istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari (venendo così meno anche la conciliazione in
sede contrattuale e il ricorso all’arbitro unico).
I punti controversi
Di seguito illustriamo ora i punti più controversi della materia,
affrontati dal provvedimento ministeriale, evidenziando gli eventuali
problemi che rimangono ancora aperti.
Disciplina sanzionatoria personale docente a tempo determinato: si può
aderire alla tesi secondo la quale gli articoli da 539 del decreto
legislativo 297/1994 devono considerarsi “meramente ricognitivi” di
disposizioni legislative previgenti, e pertanto non più applicabili a
seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro
pubblico. Qualche dubbio sulla tesi espressa dal MIUR si può rinvenire
nel sistema previsto dal decreto 165, rispetto al quale la
disapplicazione di tali norme avrebbe dovuto avvenire fin dalla stipula
del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola
(5 agosto 1995) e comunque (attraverso disapplicazione espressa
dell’art. 71 del decreto legislativo 165/2001) a decorrere dal 27
maggio 1999 (giorno successivo alla sottoscrizione del CCNL relativo al
quadriennio 1998-2001). Quest’ultimo contratto non ha disposto alcuna
ricognizione delle disposizioni disapplicate (elenco contenuto nel
successivo CCNL del 24 luglio 2003, e nel quale continuano a non essere
citate le disposizioni in questione) e nell'elenco delle disposizioni
disapplicate allegato al decreto 165/2001 non si fa cenno di queste
norme.
Sempre nell'ambito della disciplina del sistema sanzionatorio riferito
al personale a tempo determinato appare in qualche modo forzata la
soluzione che si è intesa dare al venir meno della sanzione
dell’esclusione dall’insegnamento (divenuta inapplicabile, secondo
l'interpretazione ministeriale). Tale soluzione, infatti, potrebbe
valere per il personale che si debba iscrivere nelle graduatorie di
terza fascia di istituto, ma non può a nostro avviso valere per coloro
che sono già iscritti nella graduatorie ad esaurimento, per i quali non
esiste una procedura selettiva per l’iscrizione.
In merito all'individuazione delle infrazioni di minore gravità
applicabili al personale docente, e di competenza del dirigente
scolastico, si ribadiscono le perplessità in ordine alla competenza del
dirigente ad irrogare la sanzione della sospensione fino a 10 giorni
(sanzione inesistente nel sistema sanzionatorio del personale docente).
In particolare la valutazione preventiva sulla sanzione da irrogare
costituirebbe una evidente violazione del diritto a difesa,
introducendo un pre-giudizio che prescinderebbe dall'audizione del
dipendente interessato, e in ogni caso vincolerebbe il dirigente anche
nel caso in cui emergesse l'esigenza di adottare una sanzione di grado
superiore.
Un capitolo ampio e importante della circolare riguarda il delicato
problema della sospensione cautelare del personale docente, istituto
venuto meno a seguito dell'improvvida abrogazione, da parte
dell'articolo 72 del decreto 150, dell'articolo 506 del decreto
legislativo 297/1994. Non possiamo che concordare con lo sforzo
interpretativo del MIUR per individuare, nel sistema normativo che
regolamenta in generale il rapporto di lavoro dipendente, i fondamenti
giuridici che “ pur in presenza di uno specifico vuoto legislativo “
possono legittimare il mantenimento di un istituto che comunque trova
la sua giustificazione nella tutela del buon andamento dell'attività
delle istituzioni scolastiche rispetto a situazioni che possono creare
anche un grave disagio, sia riguardo al corretto svolgimento della
funzione docente che nei confronti degli utenti del servizio
scolastico. Le soluzioni individuate dalla circolare prestano ancora il
fianco a qualche critica, particolarmente per quanto riguarda
l'eventuale intervento cautelare di emergenza che poteva essere
adottato, in presenza di determinati presupposti, direttamente da parte
del dirigente scolastico. In ogni caso la circolare pone validi
presupposti per una possibile soluzione giuridica del problema, fermo
restando che un intervento normativo correttivo dell'articolo 72 del
decreto 150 costituirebbe, a nostro parere, il rimedio più corretto ed
efficace, evitando la ricerca di soluzioni complesse e controverse.
, preso atto che “la stessa formulazione della C.M. a rendere
esplicite, in diversi passaggi, le incongruenze riscontrabili nel
quadro normativo a seguito delle innovazioni introdotte“ talvolta forse
con eccessiva fretta - col d.lvo 150/09, ha ripetutamente richiamato la
necessità di assicurare che l’esercizio dell’azione disciplinare non
interferisca, direttamente o indirettamente, con le prerogative della
libertà di insegnamento. Una posizione, la nostra, che si muove in
coerenza anche con quella recentemente assunta dal CNPI e che
l’Amministrazione ha mostrato di recepire, almeno a livello di
attenzione, in più di un passaggio della circolare, pur dicendosi
impossibilitata ad individuare concretamente sedi atte a temperare
l’unilateralità delle decisioni in materia disciplinare.
Sarà quindi importante proseguire nella ricerca di adeguate
garanzie in sede di definizione del codice disciplinare del personale
docente, secondo quanto già previsto dal CCNL attualmente in vigore.
Per leggere interamente la circolare n. 88/2010 nel sito Miur http://www.istruzione.it
/web/istruzione/prot3310_10
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