Prot. n. AOODGPER
9839 Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Supplenze
temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà
delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità
delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale
docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n.
14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla
sostituzione di detto personale assente temporaneamente,
prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a
disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione
di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in
subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in
servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore
settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti,
considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente
definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come
finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata
e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del
supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate
nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione
con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di
ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino
praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire
ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della
piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla
nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche
nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni
nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15
giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in
merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella
scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art.
5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non
ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in
servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti
risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale
assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli
specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo
di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
redazione@aetnanet.org