E´ prevista per lunedì prossimo la
pubblicazione della circolare sulle sanzioni disciplinari dei docenti e
del personale Ata.
Il testo del provvedimento accoglierà una richiesta avanzata dalla
Gilda, perché espliciterà l´obbligo, per i dirigenti scolastici, di
motivare debitamente le sanzioni. Ciò
per impedire interventi sanzionatori non adeguatamente ponderati e per
consentire ai destinatari delle sanzioni di difendersi adeguatamente,
fondando le eventuali azioni legali sulla piena conoscenza del percorso
argomentativo adottato dall´amministrazione per la decisione.
La nostra delegazione, inoltre, ha chiesto e ottenuto, insieme agli
altri sindacati, che nella circolare
venisse ricordato ai dirigenti scolastici che in nessun caso è
possibile sindacare il comportamento dei docenti nell´esercizio della
libertà di insegnamento garantita dall´art. 33 della Costituzione.
La circolare, però, reintrodurrà attraverso un intervento
interpretativo la sospensione cautelare che, per contro, è stata
espressamente abrogata dal legislatore. La FGU ha rappresentato
all´amministrazione la propria netta contrarietà, evidenziando che la
reintroduzione di questo istituto collide apertamente con lo spirito
del decreto 150/2009, che ne ha disposto la cancellazione.
La delegazione della FGU, inoltre, ha messo in guardia
l´amministrazione dai rischi di responsabilità penali che potrebbero
insorgere a carico dei dirigenti scolastici, qualora dovessero
infliggere sanzioni ingiuste. In particolare per quanto riguarda i
docenti, per i quali la disciplina sanzionatoria è ancora interamente
regolata dalla legge. Una eventuale violazione delle disposizioni
disciplinari, unita a un comportamento intenzionale del dirigente
scolastico, qualora dovesse causare un danno ingiusto nei confronti di
un docente, potrebbe integrare, infatti, l´abuso d´ufficio.
L´amministrazione ha ritenuto di non inserire alcun riferimento a tale
rischio. In ogni caso, i docenti che dovessero essere fatti oggetto di
sanzioni ingiuste potranno rivolgersi presso le nostre sedi
provinciali, dove sarà loro offerta la necessaria tutela legale, sia in
sede civile che in sede e penale.
La cancellazione dei rimedi amministrativi per impugnare le sanzioni,
infatti, determinerà, per forza di cose, la necessità di utilizzare gli
altri rimedi offerti dall´ordinamento che sono costituiti, in presenza
dei relativi presupposti, dall´azione penale e dall´impugnazione della
sanzione davanti al giudice del lavoro. (da Gilda)
redazione@aetnanet.org