La posizione della Cisl
scuola è chiara: il personale precario non può, ogni due anni, veder
rimesse in discussione le proprie legittime aspettative.
Da parte nostra (ed è l’impegno della CISL Scuola Nazionale) ribadiamo
una posizione sempre sostenuta fin dal momento in cui le graduatorie
permanenti sono state rese "ad esaurimento" (legge finanziaria 2007).
Come si ricorderà, tale trasformazione, legata peraltro all'impegno di
favorire lo "svuotamento" delle graduatorie avviando un piano
straordinario di 150.000 assunzioni, si accompagnava in origine ad una
previsione di vero e proprio congelamento delle graduatorie stesse,
senza prevedere nessuna ulteriore opportunità di aggiornamento.
Alla fine rimase la possibilità di un aggiornamento biennale,
escludendo tuttavia (con la sola eccezione consentita nel 2007) la
possibilità di cambiare provincia di inclusione, se non attraverso
un inserimento cosiddetto "in coda". Una regola posta allora in termini
molto chiari, rispondente a requisiti di ragionevole equilibrio tra
esigenze diverse e che trova il suo fondamento nella necessità di
salvaguardare chi, giustamente, chiede di non veder rimesse in
discussione, ogni due anni, le proprie legittime aspettative.
Regola che, a nostro avviso dovrebbe permanere.
Cosa ci fa ben sperare in una soluzione positiva (a favore della
“coda”):
con la decisione del 20 luglio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso del MIUR contro la sentenza del TAR Lazio che aveva a suo tempo
riconosciuto ai ricorrenti il diritto di spostare su altra classe di
concorso, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento, il servizio già
dichiarato per classe di concorso diversa.
La sentenza del Consiglio di Stato è di notevole interesse, oltre che
per gli effetti della decisione, anche per le motivazioni su cui la
stessa si fonda. I comportamenti dell’Amministrazione, infatti, vengono
riconosciuti come pienamente legittimi alla luce di quanto disposto dal
decreto legge 134/09 (cosiddetto “salva precari”), convertito dalla
legge 167/09. Si tratta, come si ricorderà, delle norme con cui il
Legislatore, oltre a prevedere misure straordinarie per il personale
docente e ata non riconfermato negli incarichi di supplenza, aveva fra
l’altro affrontato il tema delle graduatorie ad esaurimento, avallando
le decisioni dell’Amministrazione in merito ad alcune questioni oggetto
di un perdurante contenzioso (inclusione “a pettine” o in coda nelle
graduatorie, possibilità di far valere in diversa graduatoria i servizi
già valutati in un’altra).
Ma c’è di più: il Consiglio di Stato esprime anche l’avviso che per le
suddette disposizioni di legge non siano ravvisabili i dubbi di
legittimità costituzionale che vengono sollevati dai soggetti
ricorrenti in primo grado. Esse esprimono infatti – come si legge
testualmente – “una scelta di merito del legislatore, il quale, in una
valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, ha inteso
privilegiare la necessità di non alterare gli equilibri già esistenti e
consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi,
graduatorie ad esaurimento”.
Un pronunciamento forte, che appare estensibile anche alle altre
fattispecie di contenzioso in materia di modalità di aggiornamento
delle graduatorie.
(da http://www.vaol.it/)
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