Il 21 ottobre il Miur
ha pubblicato sul proprio sito internet il Codice disciplinare per i
dirigenti scolastici, di cui all’art. 16 del CCNL relativo al personale
dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed
il primo biennio economico 2006-2007; con tale pubblicazione il
suddetto Codice è pienamente operativo. Questi i principali criteri e
provvedimenti:
http://www.notiziedellascuola.it/news/2010/ottobre/nuovo-codice-disciplinare-per-dirigenti-scolastici
Criteri di proporzionalità della sanzione
La sanzione disciplinare dev'essere proporzionale ai seguenti criteri:
intenzionalità della condotta, grado di negligenza, rilevanza della
inosservanza, gravità della lesione del prestigio dell'Amministrazione
o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, eventuale
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.
Sanzione pecuniaria
La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un
massimo di € 350,00, si applica nei casi di:
inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di
servizio;
condotta non conforme ai principi di correttezza verso i componenti
degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
alterchi negli ambienti di lavoro;
violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente
all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere
avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare compensi,
regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia;
inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli
infortuni o di sicurezza del lavoro;
violazione del segreto d'ufficio;
Sospensione dal servizio
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei
mesi, si applica in base alla casistica prevista dagli artt. 55-bis
comma 7, 55-septies comma 6, 55-sexies comma 1, del d. lgs. n.
165/2001, e inoltre per:
recidiva delle mancanze quando sia stata già comminata la sanzione
massima oppure quando le infrazioni si caratterizzano per una
particolare gravità;
minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico,
altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi negli ambienti di lavoro;
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che
siano espressione della libertà di pensiero;
tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di
contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del
personale dipendente;
assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'amministrazione;
qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno
all'amministrazione o a terzi;
sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti dei dipendenti dell'istituzione scolastica;
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona;
Licenziamento
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del
d. lgs. n. 165/2001;
recidiva plurima, o che abbia già comportato l'applicazione della
sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.
La sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per:
le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e)
ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
condanna, anche non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in
servizio;
recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri
dipendenti;
recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona.
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