Congedi, aspettative
e permessi: tutto da rifare. Lo prevede il disegno di legge
1441-quater-G (collegato lavoro) approvato in via definitiva dalla
Camera il 19 ottobre scorso. Il provvedimento, attualmente in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delega il governo a riordinare
l'intera materia delle assenze tipiche.
Conferendo all'esecutivo il potere di riscrivere le disposizioni che
regolano questa materia e sottraendolo alla contrattazione collettiva. Insomma, le regole per fruire del diritto
di assentarsi dal lavoro non saranno più scritte al tavolo negoziale,
dai rappresentanti delle amministrazioni e dei sindacati, ma dal
governo, tramite lo strumento dei decreti legislativi. E i
contratti non potranno introdurre trattamenti più favorevoli, perché la
legge 15/2009 lo vieta espressamente. Il
provvedimento prevede anche nuove disposizioni sull'aspettativa per
intraprendere un'altra attività e sui permessi per l'handicap.
Assenze per legge
Le sorprese sulle assenze riguarderanno probabilmente solo i permessi.
I congedi e le aspettative, infatti, sono già regolati dalla legge. E
il contratto di lavoro, per prassi, si limita a un mero rinvio alle
disposizioni di legge. Si pensi ai congedi parentali, per i quali
l'art.12 rinvia al decreto legislativo 151/2001 o alle aspettative, per
le quali l'art.18 dello stesso accordo fa riferimento al decreto del
presidente della repubblica 3/57. Non così, invece, per i permessi che
sono regolati autonomamente al tavolo negoziale. E che nel corso degli
anni hanno subito evoluzioni differenti da comparto a comparto, in
ragione della loro specificità. Per esempio, mentre nella scuola
l'istituto dei permessi per motivi personali è stato caratterizzato da
un progressivo ampliamento delle ipotesi di applicazione, nel comparto
degli enti locali esso è rimasto fermo alla stesura contenuta nel
contratto del 1995. Ciò è dovuto al fatto che, mentre nella scuola è
quasi impossibile ottenere giorni di ferie durante i periodi di
svolgimento delle lezioni, in altri comparti le ferie si possono essere
fruite in qualsiasi periodo dell'anno. E quindi la contrattazione
collettiva aveva consentito di valorizzare le specificità di comparto
adattando le disposizioni alle diverse necessità. Con la
decontrattualizzazione di questa materia, invece, non sarà più
possibile operare in questo modo.
Altro impiego
Il collegato lavoro prevede anche che il dipendente pubblico, che abbia
intenzione di avviare un'attività professionale o imprenditoriale,
possa farlo godendo di un periodo di aspettativa non superiore ad un
anno. E in tale periodo non si applica la disciplina delle
incompatibilità.
Assistenza
Per fruire dei permessi per assistere i portatori di handicap non sarà
più necessario convivere con l'assistito. Ma potranno fruirne solo i
parenti e gli affini fino al 2° grado e non più fino al 3° come in
passato. E' prevista però una deroga, che consente anche ai congiunti
fino al 3° grado di accedere al beneficio. A patto che i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti
da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi
potranno essere utilizzati da una sola persona, con l'eccezione dei
genitori del figlio disabile, che potranno utilizzarli entrambi, ma
alternativamente (uno alla volta). Infine, la precedenza nei
trasferimenti avrà valore solo per il comune di domicilio
dell'assistito o, in mancanza, per i comuni più vicini.
(da ItaliaOggi di Antimo di Geronimo)
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