Il criterio di
organizzazione scolastica ( D.P.R. 81/09 e D.I. 55/2010) con il quale
viene fissato il numero degli studenti per classi deve apprezzarsi di
stretta normalità; criterio che subisce deroga tutte le volte in cui
fatti e circostanze specifiche, come nella fattispecie in esame,
richiedono l’apprezzamento favorevole di altri interessi pubblici
funzionali al mantenimento della classe di studenti.
In particolare la coesione realizzata
in una classe di studenti - che costituisce il risultato
culturale, didattico e sociale di un lungo percorso di studio - non può essere compromessa attraverso lo
smembramento della medesima classe; e ciò tanto più se si considera che
quella compromissione turba gravemente le coscienze degli studenti
diversamente abili che in quella classe-comunità hanno trovato un punto
di equilibrio psico-fisico e culturale.
(da http://www.dirittoscolastico.it/tar_puglia_-_ordinanza_n_707-2010.html)
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