Giungono a
codesta O.S. segnalazioni di comportamenti da parte di alcuni
Dirigenti Scolastici totalmente in contrasto con il CCNL Scuola;
pertanto si intende precisare alcuni punti:
1. Le attività obbligatorie del personale docente sono articolate in
attività d’insegnamento e in attività funzionali all’insegnamento
(artt. 28 e 29 CCNL); il piano di tali attività è predisposto dal
Dirigente Scolastico, ma DEVE essere
deliberato dal Collegio dei Docenti , consegnato alle OO.SS. o
RSU e, per eventuali modifiche, si
utilizza sempre il passaggio in Collegio (art. 28 c. 4 CCNL).
Qualsiasi impegno che il Dirigente Scolastico richieda al di fuori di
tali attività deliberate è da considerarsi non conforme al CCNL e
conseguentemente impugnabile. Altro è l’attività volontaria individuale
su attività di insegnamento e non, oltre il proprio orario di servizio,
che va retribuita e riconosciuta; pertanto le
fantasiose dichiarazioni tipo: “voi docenti avete 32 giorni di
ferie e per il resto siete in servizio per supplenze, per attività…ecc.
o “le dovrete recuperare per...” sono ILLEGITTIME se non deliberate dal
Collegio dei Docenti.
1.
Se il Consiglio di Istituto o di Circolo delibera un orario di lezioni
ridotto per i primi giorni di scuola e conseguentemente un orario
settimanale di servizio dei docenti ridotto, le ore per il
raggiungimento delle 18 settimanali NON sono da recuperare; discorso
diverso se è una delibera del Collegio per esigenze didattiche.
Si invitano pertanto i
docenti, le RSU, a segnalare comportamenti già applicati in questo
senso a codesta O.S. che provvederà ad inoltrare, in primo luogo,
all’ Ufficio Scolastico Regionale E.R. e/o ad impugnare successivamente.
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