Con riferimento ai
DD.MM.n.68 del 30 luglio 2010 e n.80 del 15 settembre 2010, relativi a
quanto in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti
già forniti per l'a.s. 2009/10, con le note n.14655 del 30 settembre
2009 e n.19212 del 17 dicembre 2009.
Dalla predetta nota n.19212/2009 in particolare si segnalano i seguenti
aspetti:
1. Allo scopo di assicurare parità di trattamento in
relazione alla valutazione dei servizi prestati nell'a.s. 2010-2011, il
personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per
rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si
avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente
anno scolastico, può all' atto dell'aggiornamento delle graduatorie a
esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie
permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia
stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o
profilo diverso rispetto a quello dell' anno di rispettivo riferimento,
scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il
punteggio.
2. Il personale ATA che parimenti non si avvalga
della normativa in oggetto,qualora abbia stipulato nell'anno in corso
contratto di supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al
31 agosto, ha diritto, all'atto dell'inserimento o dell'aggiornamento
delle graduatorie permanenti, all'attribuzione del corrispondente
maggior punteggio.
3. Allo scopo di non pregiudicare la situazione
economica del personale scolastico interessato è consentito rifiutare
la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento
stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento
spettante.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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