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Contratto: VADEMECUM SUL PART-TIME

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Vademecum sul part-time (Rapporto di lavoro a tempo parziale). I riferimenti normativi. Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge 23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662 CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, art. 36 CCNL del 24.7.2003. La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale, è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata , ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno. Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa. Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l’eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d’interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge. Non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni il personale interessato decida di proseguire. Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate. Chi può costituire un rapporto a tempo parziale. Sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione in part-time del rapporto già instaurato, possono costruire un rapporto a tempo parziale: • i docenti di ogni ordine e grado; • il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali; • il personale ATA; • il personale della scuola utilizzato in altri compiti, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 4.8.1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti o istituzioni diversi da quello di titolarità. L’istanza va presentata, per il tramite del dirigente scolastico, al CSA della provincia in cui si trova la sede di titolarità. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 marzo 2005. I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso e fino al riassorbimento degli esuberi nelle cattedre di educazione tecnica e fisica nella scuola media. Per il reclutamento del personale docente a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. • I docenti della scuola dell’infanzia e part time. Dal part time sono esclusi i docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia che lavorano nel solo turno antimeridiano in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione. Nelle sezioni con 8/10 ore giornaliere si potrà applicare il part-time ad una sola delle due insegnanti. • I docenti della scuola primaria e part time. Non è consentito l’impiego di un insegnante in part time nelle classi di scuola primaria ove l’insegnamento è svolto da un unico docente. • I docenti di scuola secondaria di primo grado e part time. I docenti di scuola media di primo grado in part time possono essere assegnati al tempo prolungato, tranne i docenti di materie letterarie, considerata la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo. • I docenti di scuola secondaria ( primo e secondo grado)titolari di classi di concorso comprendenti più discipline e part time. Per gli insegnanti delle scuole secondarie titolari in classi di concorso comprendenti più discipline, il part-time può essere realizzato in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento, in ogni caso deve essere garantita l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno degli insegnamenti in cui è composta ciascuna cattedra in base agli ordinamenti didattici vigenti.A tale scopo, il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, deve provvedere ad individuare l’effettiva possibilità e opportunità dell’assegnazione su posti compatibili con la riduzione dell’orario. • I docenti di sostegno e part time. L’insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario normale, quindi in pratica non possono operare sui rapporti in deroga 1/1. • Il personale educativo e part time. Per il personale educativo, il rapporto a tempo parziale prevede, di norma, un orario settimanale di 12 ore per l’attività educativa, ivi compresa l’assistenza notturna, più tre ore per gli impegni funzionali all’attività educativa. Il rapporto a tempo parziale per il personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali e di almeno di due giorni lavorativi settimanali quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. Il part-time orizzontale e verticale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all’accoglimento della domanda. Il tempo parziale può essere realizzato (cfr. comma 7 art.. 36 e 57 del CCNL 24.7.2003, art. 1 del D.lvo del 24.7.2003): a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( tempo parziale orizzontale) b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno ( tempo parziale verticale); c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. a e b ( tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs 25.2.2000, n. 61. Il part-time e gli obblighi di servizio. La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. Le attività funzionali all’insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario d’insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. In ogni caso l’insegnamento deve essere svolto interamente in attività curricolari nelle classi assegnate, salvo l’obbligo, per i docenti di scuola elementare della partecipazione alla programmazione collegiale prevista dal vigente ordinamento. Per la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale il dirigente scolastico e il Collegio dei Docenti stabiliranno le modalità più opportune di assegnazione delle cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. ( cfr. comma 8 art. 36 CCNL 24.7.2003). Ricordiamo che il CCNI del 31.8.1999 non prevedeva per i docenti in part time l’attribuzione di Funzioni Obiettivo ora denominate Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa ( art 30 CCNL 2003), per il citato Contratto Integrativo tali funzioni non erano attribuibili neanche ai docenti autorizzati allo svolgimento della libera professione. Tali divieti, che potranno essere reintrodotti con successiva contrattazione integrativa, al momento non emergono dalla lettura degli artt. 30 e 36 del CCNL del 24.7.2003. Il trattamento economico e altro per i docenti in part time. Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata. I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. I docenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate prestate nell’anno. Ai fini dell’applicazione delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali verrà presa in considerazione la sola retribuzione effettivamente percepita, il trattamento previdenziale per i docenti in part-time è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 con l’interpretazione della circolare INPDAP n. 61/97. Ai fini del diritto di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio prestati a tempo parziale sono utili per intero, in proposito l’art. 9 del D.Lvo n. 61 del 25.5.2000, modificato con il D.lgs. 26.2.2001 n. 100, non ha apportato alcuna modifica in merito agli aspetti previdenziali dei rapporti di lavoro a tempo parziale che continuano ad essere disciplinati dal citato art. 8 della legge 554/1988. Si ricorda che alla mancanza di copertura assicurativa, l’art. 8 del D.lgvo n. 564/1996 offre al docente, per i periodi di part time successivi al 31.12.1996, la possibilità di ricorrere al riscatto o, in alternativa, a quello della prosecuzione volontaria. Ai fini invece della determinazione dell’importo di pensione e dell’indennità di buonuscita, gli anni trascorsi in regime di part-time sono proporzionalmente ridotti in rapporto all’orario effettivamente svolto ( art.8, legge 554/88). Per ovviare a tale riduzione, dovuta all’assenza di copertura assicurativa per la parte di orario non prestato, l’art. 8 del decreto legislativo 16.9.1996, n. 564 consente di ricorrere all’istituto del riscatto ( vedi circolare INPDAP . 61 del 1997), in alternativa alla prosecuzione volontaria. Ricordiamo inoltre che il D.M. 29.7.1997, n. 331 offre la possibilità al personale docente, non appartenente a ruolo o classe di concorso in esubero, che deve essere collocato a riposo per anzianità di servizio, di chiedere il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora possieda i requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti dal DM della Funzione Pubblica n. 331/1997 (35 anni di servizio + anni 55 di età ovvero solo 37 anni di servizio). In questo caso l’importo della pensione è diminuito in misura inversamente proporzionale alla riduzione- comunque non inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro; la somma della retribuzione e della pensione non può in ogni caso superare l’importo dell’intera retribuzione normale ( art. 1, comma 185 della legge 662/1996). Questo personale avrebbe dovuto chiedere entro il 10 gennaio la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico ai sensi del DM 9.12.2004. La C.M. n. 45 del 17.2.2000 prot. 47523/BL Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000, di seguito integralmente riportata, il Ministero fece un deciso richiamo ai Provveditorati (ora denominati CSA) e ai dirigenti scolastici affinché agevolassero le prestazioni di servizio part-time e rendessero appetibile il ricorso all’istituto da parte dei docenti, in particolare di quelli che erano già in possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico di anzianità e che avrebbero potuto essere orientati ad avvalersi della facoltà di trasformare il rapporto di lavoro in tempo parziale. In particolare si richiamava l’attenzione delle autorità scolastiche sulla necessità che, nell’individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale, fosse favorita, salvaguardando l’esigenza della continuità didattica delle classi e del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall’interessato ( per esempio la prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro). Nella circolare si ricordava che la partecipazione alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti dovesse avvenire su base volontaria, specie se le attività in questione si fossero svolte in orario pomeridiano; che a favore dei docenti part-time potesse essere disposto il trattamento accessorio collegato alla realizzazione di attività aggiuntive di insegnamento, anche in misura non direttamente proporzionale all’orario di servizio prestato ( vedi ora il comma 8 dell’ art 36 del CCNL 24.7.2003) e che se fossero venuti a trovarsi in posizione di soprannumerarietà, nei loro confronti si sarebbero applicate, ai fini della mobilità, le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno. Circolare Ministeriale 17 febbraio 2000, n. 45 Prot. GAB/III n. 47523/BL Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola L’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 ha disciplinato - come è noto - la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998. Con successiva O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, emanata in attuazione del decreto n. 331 del 29 luglio 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono state emanate ulteriori disposizioni per il personale della scuola che, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso al pensionamento, chieda la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. L’istituto del part-time, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato guardato con favore sempre crescente dal legislatore che ha individuato in esso un valido strumento per una più flessibile organizzazione del lavoro ed un incentivo all’assunzione di nuovo personale. Disposizioni in materia di misure di potenziamento e di incentivazione del part-time finalizzate ad incrementare il ricorso a tale istituto, sono contenute infatti nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, ivi compresa la legge 23 dicembre 1999, n. 488. Premesso quanto sopra, viene tuttavia da varie sedi segnalato a questa amministrazione che l’effettuazione del part-time presso le dipendenti istituzioni scolastiche da parte del personale della scuola, non viene nei fatti agevolata; anzi spesso le modalità di prestazione richieste, ne rendono difficoltoso lo svolgimento, scoraggiando di conseguenza il dipendente a ricorrere a tale istituto. Tale ultimo effetto acquista particolare rilievo negativo riguardo il personale che, in possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico di anzianità contestualmente con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non si avvale tuttavia di questa facoltà, ma preferisce la via del pensionamento, per il timore - spesso fondato - che le modalità di svolgimento del servizio risultino eccessivamente gravose, tali da rendere non più utile e rispondenti alle necessità personali il ricorso al part-time. Ciò non appare peraltro in linea con gli indirizzi seguiti da questa amministrazione, tesi a favorire la permanenza in servizio del personale della scuola, anche per non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità che possono ancora rendere un utile servizio al mondo della scuola. Considerato quanto sopra, si desidera attirare l’attenzione sulla necessità che: - nella individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa sia favorita, nella salvaguardia della esigenza della continuità didattica delle classi e del principio della unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall’interessato (ad esempio prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro al fine di rendere meno oneroso l’impegno lavorativo, come già raccomandato nella C.M. n. 62 del 19 febbraio 1998, con la quale è stata trasmessa l’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998); - la partecipazione del personale part-time alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti che, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, sono considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, avvenga su base volontaria, specie se le attività in questione si svolgano in orario pomeridiano; - possibilità che la prestazione lavorativa a tempo parziale, come già previsto dall’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, richiamata dell’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, sia concentrata su determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell’attività didattica. Si rammenta che l’art. 9 dell’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 ha previsto che con contrattazione collettiva decentrata, può essere disposto, a favore del personale part-time, il trattamento accessorio collegato alla realizzazione di attività di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995, anche in misura non direttamente proporzionale all’orario di servizio prestato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa. Si ritiene inoltre utile ricordare che - ai sensi dell’art. 5 dell’ O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 - al personale che fruisca del regime della cumulabilità (part-time e contestuale pensionamento) e che venga a trovarsi in posizione di soprannumerarietà si applicano, ai fini della mobilità, le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa. Ciò significa che nella eventuale graduatoria formulata dai Capi di istituto per l’individuazione dei perdenti posto (v. contratto integrativo nazionale n. 2/2000 e O.M. n. 26 del 2 febbraio 2000 sulla mobilità del personale della scuola), la posizione del personale in questione, sarà determinata in base agli stessi criteri di valutazione stabiliti nella relativa Tabella per i trasferimenti d’ufficio previsti per il personale a tempo pieno, non potendo in nessun modo la posizione in part-time costituire un elemento penalizzante al fine della collocazione nella graduatoria stessa. La casistica sopra riportata ha - ovviamente - semplice valore esemplificativo. Quello che preme sottolineare è la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso. Gli interessati sono cortesemente pregati di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche.








Postato il Mercoledì, 16 marzo 2005 ore 06:10:00 CET di Silvana La Porta
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