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Precariato: VADEMECUM CORSI ABILITANTI

Normativa Utile
VADEMECUM CORSI ABILITANTI E SPECIALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO (D.M. N. 21 9.2.2005) di Libero Tassella 1. Corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 17.3.2005 Cosa dice la legge? Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati: a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturita' afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquenuale, che siano privi di abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. art. 2 comma 1 lettera a) b) c) della legge 143/2004. Chi può presentare la domanda? 1. gli insegnanti di scuola media e di scuola superiore in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di belle arti o del diploma ISEF, che consentono l’accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’accesso al corso abilitante (DM 30.1.1998 n. 39 e DM 10.8.1988 n. 354) privi della specifica abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado; 2. gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria in possesso del titolo conclusivo del corso di studio dell’istituto magistrale e i diplomati di scuola magistrale, privi della specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento;3. insegnanti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale che consente l’accesso alle classi di concorso di cui alle tabelle C e D annesse al DM 39/98; 4. i docenti in possesso dei diplomi di scuola secondaria superiore che danno accesso alle classi di concorso 75/A e 76/A di cui alla tabella A annessa al citato DM 39/98.Qual è la condizione necessaria ed indispensabile per l’accesso ai corsi? • Il possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, conseguito a seguito di corsi biennali, di cui al DM 24.11.1998, n. 460 e al DPR 31.10.1975 n. 970. • Il possesso di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria legalmente riconosciuta con il prescritto titolo di studio dall’1.9.1999 al 6.6.2004, data di entrata in vigore della legge 143/2004. Ai fini del computo dei 360 giorni possono essere valutati i servizi comunque prestati indifferentemente in scuole di ordine e gradi diversi (nota ministeriale 10.2.2005 prot. 243), mentre non è possibile cumulare sempre per lo stesso fine servizio prestato su posto di sostegno con servizio prestato su posto comune. Si precisa inoltre che ai fini del computo dei 360 giorni non sono considerati valide: le attività parascolastiche, le attività di studio, di ricerca e di insegnamento universitario. I servizi valutabili sono solo quelli riferibili ad insegnamenti prestati in classi di concorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado o a posti d’insegnamento nella scuola materna ed elementare. I servizi prestati con contratto di prestazione d’opera o di collaborazione coordinata e continuativa sono validi al fine del computo dei 360 giorni purché siano relativi ad insegnamenti curriculari e siano computati per i soli giorni di effettivo servizio. Infine è bene ribadire che sono da considerare validi, ai fini del compimento dei 360 giorni, i periodi di congedo ordinario nei confronti di quei docenti che hanno stipulato un contratto a tempo determinato di durata annuale . Non si possono cumulare, al fine del raggiungimento dei 360 giorni, i servizi prestati prima e/o dopo il periodo fissato dalla legge 143/04 e dal D.M 21/05 (1 settembre 1999 – 6 giugno 2004). Come scegliere il corso in cui conseguire l’abilitazione o l’idoneità? Gli interessati possono partecipare al corso speciale per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, con riferimento al posto d’insegnamento o all’area disciplinare nella quale hanno ottenuta la nomina su posto di sostegno. Ai fini della partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria di I grado per “area disciplinare”si intendono tutte le classi di concorso della scuola secondaria di I grado. In caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini o gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il corso tra quelli corrispondenti ad uno dei servizi prestati. Anche in questo caso il DM n. 21 al comma 4 dell’art. 21 pone dei vincoli non previsti dall’ art. 2 comma 1 lettera a) b) c) della legge 143/2004. Ricordiamo che i corsi speciali per li conseguimento dell’abilitazione o idoneità nella scuola secondaria saranno svolti: 1. per ciascuna delle classi di concorso della tab A ( vedi allegato1 al DM n. 21/2005, poi sostituito con nota 14.2.2005 n. 150)); 2. per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella C allegata al DM 39/98 non comprese in ambiti disciplinari ( vedi allegato 2 al DM n. 21/2005 poi sostituito con nota 189 del 18.2.2005); 3. per gli ambiti disciplinari 1,2,4,5 e 6 e per gli ambiti dal 10 Chi non può presentare la domanda? Non possono partecipare i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali di ogni ordine e grado di scuola. Possono presentare domanda i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e nelle scuole legalmente riconosciute, a condizione che i docenti interessati abbiano tutti i requisiti previsti e siano, comunque, privi di abilitazione, idoneità o specializzazione specifica per l’incarico a tempo indeterminato attualmente ricoperto. E’ appena il caso notare come la limitazione per i docenti di ruolo nella scuola statale sia stata introdotta dal comma 2 dell’art. 6 del DM 9.2.2005 n. 21 ma non sia stata prevista dall’ art 2 comma 1 lettera a) b) c) della legge 143/2004. ( Vedi riquadro). Quindi è ipotizzabile il proliferare del contenzioso amministrativo. Il docente già idoneo o abilitato può presentare domanda? Possono conseguire un’ ulteriore abilitazione o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso di altra abilitazione o idoneità. Non possono partecipare i docenti idonei o abilitati per lo stesso posto o la stessa classe di concorso. Il docente che è in possesso di una delle due abilitazioni comprese negli ambiti disciplinari da 1 a 5 non deve iscriversi al corso per conseguire l’altra abilitazione, in quanto le abilitazioni sono state dichiarate equipollenti. Il docente già abilitato che ha prestato servizio per 360 giorni nel sostegno in una classe di concorso della scuola secondaria di II grado, purchè fornito di valido titolo di studio, può iscriversi al corso per conseguire altra abilitazione in una diversa classe di concorso compresa nella medesima area disciplinare. Come va presentata la domanda? • La domanda per la partecipazione ai corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno e che abbia prestato 360 giorni di servizi su posto di sostegno, va presentata utilizzando il modello 5; le domande vanno indirizzate, entro il termine perentorio del 17 marzo 2005, all’ufficio scolastico regionale, Centro servizi amministrativi del capoluogo della regione competente per territorio ove è ubicata la sede di servizio dei candidati. Potrà essere accolta la domanda in regione diversa, qualora l’aspirante si trovi in una situazione giuridica che non comporti per l’intero periodo di durata del corso o, per parte prevalente, la prestazione del servizio (ad esempio astensione obbligatoria o facoltativa, assolvimento degli obblighi di leva). Ricordiamo che le dichiarazioni contenute sul modello di domanda sono soggette ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445, sulle base delle autocertificazioni contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali. E’ motivo di reclusione, oltre al difetto dei requisiti, la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell’interessato. • Coloro che al momento della presentazione della domanda non sono in servizio, oppure prestano servizio all’estero possono scegliere a quale CSA di capoluogo di regione indirizzare la domanda. • La domanda può essere presentata a mano ( farsi rilasciare ricevuta) ovvero con raccomandata in questo caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 20 ( vedi allegato 3 al DM n. 21/2005); 4. per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella D ( vedi allegato 4 al DM n. 21/2005)A quanti corsi è possibile partecipare? E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 2 della legge 143/2004. Non è possibile la partecipazione ad un corso speciale indetto con D.M.21/05 (scadenza domanda 17.3.2005) e, successivamente, ad un altro corso da attivare entro il 31 dicembre 2005. Cosa fare se si è esclusi? Il reclamo Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell’esclusione, solo per errori materiali od omissioni. Il ricorso. Avverso l’elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all’albo dell’ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione. I candidati che hanno presentato ricorso avverso l’esclusione, nelle more della definizione del ricorso, sono ammessi con riserva nell’elenco degli abilitati o degli idonei. Quali sono i vincoli nella stipula dei contratti per chi consegue l’abilitazione? I docenti una volta conseguita l’abilitazione, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno.








Postato il Lunedì, 14 marzo 2005 ore 06:10:00 CET di Silvana La Porta
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