Il tribunale di
Cassino si è pronunciato sulla validità del contratto di scuola nel
caso (non infrequente!) in cui questo sia sottoscritto solo da qualche
sindacato provinciale, ma non dalla RSU come organismo.
Si tratta di una sentenza di particolare importanza perché, pur in
assenza di regole esplicite nel CCNL del comparto scuola sulla validità
dei contratti integrativi, sancisce la centralità del ruolo della RSU
nella contrattazione nei luoghi di lavoro, ruolo che non può essere
“bypassato” dall’intervento di un qualche sindacato provinciale. Una sentenza che, ci si augura, possa “fare
scuola” in quelle situazioni in cui un qualche sindacato “amico”
dell’Amministrazione, tentasse di sostituirsi alla RSU come titolare
legittimo della contrattazione di scuola. I fatti
Nel mese di novembre 2009 in un grande IPSSAR, dove è presente
una RSU di 6 componenti, al termine della trattativa per il rinnovo del
contratto d’Istituto, lo stesso viene sottoscritto da soli 3 componenti
della RSU (tutti dello stesso sindacato), dal rappresentante
provinciale dello stesso sindacato, ma non dagli altri 3 componenti la
RSU, né dagli altri provinciali, compresa la FLC CGIL, pur presenti
alla trattativa.
La segreteria provinciale della FLC CGIL, insieme agli altri sindacati
non firmatari, presentano ricorso, ex art. 28 L. 300/70, al Tribunale,
chiedendo la repressione del comportamento antisindacale tenuto dal DS
dell’Istituto e l’annullamento del contratto ritenuto non valido in
quanto non sottoscritto né dalla RSU (solo 3 su 6 e, dunque, non dalla
maggioranza), né dalla maggioranza dei sindacati provinciali
rappresentativi.
La sentenza del Tribunale
Premesso che:
l’art. 7 del Ccnl/07 scuola definisce le delegazioni trattanti
l’art. 8 dell’accordo quadro del 1998 per la costituzione delle RSU
prevede che “le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte
dalla RSU a maggioranza e dai rappresentanti provinciali dei sindacati
firmatari in base a criteri previsti dai contratti collettivi nazionali
di comparto”
l’Aran, con nota del 15.2.2002, tenendo anche conto che l’art. 43 c. 3
del d.lgs 165/01 stabilisce che il Ccnl è valido solo se sottoscritto
dal 51% complessivo di rappresentatività, ha rammentato alle
Amministrazioni destinatarie della nota (il DS dell’IPSSAR in questo
caso) che tale principio, in sede locale ed in mancanza di alcuna
specifica previsione nel CCNL, implichi comunque la necessità “del
raggiungimento del maggior consenso possibile” e che quindi sia
acconsentita la stipulazione a livello locale dell’accordo al maggior
numero possibile delle stesse
Alla luce di queste disposizioni,
l’accordo integrativo d’istituto non può considerarsi validamente
sottoscritto sia perché la decisione della RSU di firmare non è stata
assunta a maggioranza, sia perché, anche in relazione ai rappresentanti
territoriali delle OO.SS., non può ritenersi applicato il principio del
“raggiungimento del maggior consenso possibile” in assenza della firma
dei rappresentanti di tre OO.SS. su 5,
il Dirigente Scolastico ha violato i diritto di contrattazione
riconosciuti dal CCNL di categoria alla RSU ed alle OO.SS.
Pertanto il Tribunale:
dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale
accertata l’illegittimità (rectius inesistenza) dell’accordo
integrativo
condanna la condotta antisindacale del DS (ed anche alle spese!!) e
dispone la ripresa della trattativa.
Molto bene!!!
(da Flc-Cgil)
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