Il 1° giugno scorso, all’indomani del parere definitivo espresso dal
Consiglio di Stato e dopo un lungo silenzio nel dibattito sul nuovo
Regolamento che disciplinerà la formazione iniziale degli insegnanti,
intervenni su questo giornale (Il sussidiario) per riaprire il
confronto e sollevare il problema dell’ormai indifferibile emanazione
del relativo decreto ministeriale. Fece seguito a quell’intervento
un’interessante discussione alla quale parteciparono diversi
interlocutori.
Sono passati due mesi da allora e non me ne vogliano coloro che stanno
lavorando con impegno a un provvedimento certamente difficile da
articolare, se torno sull’argomento lanciando un allarme non privo di
fondamento, nella speranza di contribuire a una più rapida conclusione
di questo travagliato percorso.
Nel luglio appena trascorso, con l’espressione dei pareri delle VII
Commissioni di Camera e Senato, sono state completate le consultazioni
di tutti gli organi che dovevano essere interpellati. Dalle indicazioni
risultanti gli uffici del ministero hanno potuto operare gli ultimi
adattamenti al testo, peraltro già noto nelle sue linee essenziali.
Questione di giorni, si dice, di ore, ma l’attesa si prolunga ancora.
Sia che ciò dipenda dagli ultimi necessari aggiustamenti di coerenza
giuridica, sia che dipenda dalle ultime verifiche che i dicasteri di
Economia-Finanze e Pubblica Amministrazione devono fare sulle
modifiche, la circostanza alimenta di fatto più di una preoccupazione:
da un lato perché anno scolastico e anno accademico sono in fase di
avvio senza che siano noti i tempi di emanazione del decreto e
dall’altro perché le ultime vicende di cronaca parlamentare preludono a
esiti di difficile previsione.
La contingenza del momento ci presenta, infatti, una fase di forte
contrasto politico e di estrema fragilità istituzionale, e getta
un’ombra di incertezza sulle effettive possibilità di portare a
compimento alcuni dei procedimenti normativi in corso. In queste
condizioni è legittimo temere che il Regolamento, se non emanato in
tempi rapidi, rischi di interrompere il suo cammino a causa di
improvvisi empasse governativi o perché superato da provvedimenti
ritenuti politicamente più rilevanti.
Un’eventualità che penalizzerebbe pesantemente gli aspiranti insegnanti
della scuola secondaria (di primo e secondo grado) che attendono di
poter accedere a percorsi formativi abilitanti ormai da tre anni.
L’ultimo accesso a tali percorsi risale, infatti, alle selezioni SSIS
del 2007, dato che con l’art. 64 comma 4-ter del D.lgs. 112/2008,
convertito dalla legge 133/2008, furono sospese a partire dal 2008 le
iscrizioni alle SSIS (formazione degli insegnanti della sola scuola
secondaria). Le facoltà di Scienze della formazione primaria, alle
quali compete formare gli insegnanti della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo, furono al contrario risparmiate dal provvedimento e
poterono continuare ad accogliere, e ancor oggi lo fanno, iscritti ai
loro corsi.
Per completezza d’informazione, e per non incorrere in fraintendimenti
già verificatisi in passato su formazione iniziale degli insegnanti e
aumento del precariato nella scuola, è opportuno rammentare che
entrambi i canali - formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia
e primo ciclo da una parte, e formazione degli insegnanti di scuola
secondaria dall’altra - sono sempre stati a numero programmato in
funzione delle cattedre disponibili; un aspetto, quest’ultimo sul quale
sarebbe opportuno aprire più di una riflessione, ma che non è il caso
di affrontare in questa sede.
Alla luce di questa situazione e per scongiurare il rischio di un altro
anno di sospensione forzata nell’offerta formativa per gli insegnanti,
inviterei a considerare le due seguenti alternative:
a) o si portano a termine entro breve, come tutti si attendono, le
procedure di emanazione del Regolamento, affrontando presto il nodo dei
decreti attuativi successivi e dei passaggi amministrativi necessari
(sul piano organizzativo nell’università e nella scuola; per la
determinazione dei numeri degli accessi nelle singole classi di
abilitazione; ecc.) che richiederanno i dovuti tempi;
b) oppure si interrompa la sospensione delle procedure di accesso alle
SSIS permettendo alle Scuole di Specializzazione di riprendere la loro
attività in modo da porre termine al vuoto determinato dall’assenza di
normazione specifica e ristabilire la parità di trattamento fra
aspiranti insegnanti dei diversi ordini scolastici.
Un breve approfondimento per spiegare la seconda azzardata ipotesi.
L’art 64 comma 4-ter del D.lgs. 112/2008 convertito dalla legge
133/2008, nel disporre di fatto la chiusura dell’esperienza SSIS
recita: 4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le
università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al
completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma
4.
Per completezza d’informazione, le lettere a) ed e) del comma 4 fissano
alcuni dei criteri stabiliti per procedere ad una revisione
dell'attuale assetto ordinamentale della scuola, e nello specifico:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una
maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
[…] e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi; […].
La revisione delle classi di abilitazione pare essere prossima alla sua
definizione e la razionalizzazione degli organici è in atto da tempo:
ritenere questi processi già compiuti è forse prematuro, tuttavia, non
è fuori luogo pensare che le condizioni per sciogliere il nodo aperto
con il comma 4-ter dell’art.64 potrebbero essere presto soddisfatte o
superate da un dispositivo che di fatto lo preveda.
Ecco allora un possibile testo, alternativo al Regolamento, che
porrebbe senz’altro termine alla lacuna normativa:
Decreto ministeriale n… del…
“Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario sono riattivate a partire dall’anno
accademico 2010-2011.”
Disposizione che se si rendesse necessario, in assenza della piena
realizzazione di quanto previsto alle lettere a) ed e) del citato
D.Lgs. 112/2008, potrebbe essere preceduta da: “In deroga a quanto
previsto dall’ art 64 comma 4-ter del D.lgs. 112/2008 convertito dalla
legge 133/2008 e in attesa dell’emanazione del decreto recante il
Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti …”
Poche righe che scompaginerebbero gli scenari fin qui ipotizzati in
quasi tutti gli ambienti che si sono occupati della ridefinizione del
modello di formazione degli insegnanti in questi due anni.
Una provocazione, certo, anche perché la tenuta sul piano giuridico del
dispositivo sarebbe tutta da verificare e sarebbero richiesti altri
necessari atti amministrativi di non semplice realizzazione (molte SSIS
hanno già chiuso i battenti smobilitando anche fisicamente le
strutture); tuttavia è un’ipotesi alimentata da un’attesa che sta
disorientando un gran numero di soggetti.
In primo luogo gli studenti universitari aspiranti insegnanti nella
scuola secondaria, che sono nell’impossibilità di accedere ai percorsi
abilitanti anche nelle classi di abilitazione già oggi in sofferenza;
quindi gli ex docenti accoglienti ed ex supervisori del tirocinio e
coloro che aspirano alle analoghe funzioni nel nuovo modello, che non
vedono possibilità di mettere a frutto le loro competenze formative;
ancora, gli universitari che si sono occupati di formazione iniziale
fino a due anni fa e coloro che potranno concorrere agli incarichi di
docenza attivabili in futuro presso le facoltà; infine, i dirigenti
scolastici, i presidi di facoltà e i funzionari dei vari uffici
scolastici territoriali, che dovranno applicare le norme in questione e
che attendono l’emanazione del decreto per avere chiare indicazioni su
come muoversi e presentarsi pronti all’appuntamento con il nuovo
modello.
Come ho già scritto e detto in altre occasioni, tuttavia, il nodo della
formazione iniziale - e, mi si permetta, anche continua - degli
insegnanti non dovrebbe preoccupare solo gli addetti ai lavori:
esso dovrebbe interessare, assai più di quanto non accada oggi,
cittadini e famiglie che, ignari di tutto questo travaglio, hanno
tuttavia il diritto di pretendere una preparazione degli insegnanti fin
dall’inizio adeguata ai tempi, di livello specialistico e altamente
qualificata: nella scuola secondaria come in quella dell’infanzia e del
primo ciclo. In gioco infatti non c’è solo la qualità del servizio
scolastico, la riorganizzazione di sistema e l’efficienza
amministrativa, che pure sono elementi di rilievo in questa partita,
bensì, e prima di tutto, in gioco c’è una fetta importante della
formazione dei nostri figli e la professionalità in ingresso delle
risorse umane di uno dei principali fattori di sviluppo del Paese.
Nella perdurante mancanza di un sistema ben definito che si faccia
carico dei suddetti elementi, è attuale e concreto il rischio di
tornare a inserire nelle classi di preadolescenti e adolescenti - età
di estrema delicatezza formativa - neolaureati inesperti e non formati
alla professione che, pur dotati delle conoscenze disciplinari
specifiche, sarebbero del tutto impreparati quanto a conoscenza del
contesto in cui operare, metodo didattico e strategie
formative-educative efficaci. Ambiti nei quali si richiedono da tempo,
in tutti i documenti che a livello internazionale sono stati prodotti,
approfondite competenze da parte degli insegnanti, e che sono posti a
fondamento stesso del nuovo Regolamento, che all’art. 2, comma 1
recita: “La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1
è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente
attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari,
psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali
necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento
previsti dall’ordinamento vigente”.
Credo che si sia tutti d’accordo sul fatto che permettere ancora,
sebbene in modo indiretto, che le competenze disciplinari degli
insegnanti non siano affiancate dalle altre fondamentali e necessarie
competenze, significherebbe riportare indietro di una ventina d’anni
l’orologio della formazione iniziale degli insegnanti secondari in
Italia (la riforma del sistema di formazione degli insegnanti fu
introdotta in Italia dagli articoli 3 e 4 della legge 19 Novembre 1990
n. 341, seguita dal DPR 31 luglio 1996 n. 470 e dal D.M. 26 maggio
1998), e avrebbe la conseguenza di porsi al di fuori di un contesto
europeo che prepara i suoi insegnanti con crescente attenzione e, in
molti casi, accurata professionalità.
Una condizione che sono certo si vuole evitare in primo luogo da parte
di chi sta cercando di fare il possibile affinché il provvedimento
termini il suo cammino e diventi presto disposizione normativa.
L’esortazione, al di là della provocazione, è dunque e nuovamente
quella di levare le voci, intervenire, chiedere, spingere affinché
aumentino le informazioni a disposizione sul tema e la consapevolezza
della gravità della situazione e delle soluzioni più opportune da
adottare per qualificare adeguatamente i nuovi docenti e per
contribuire, tutti, a rendere la scuola più efficace nel raggiungimento
dei suoi obiettivi e capace di rispondere alla forte domanda di qualità
nella formazione dei cittadini.