Benvenuto su AetnaNet
 Nuovo Utente / Login Utente 582159378 pagine viste dal Gennaio 2002 fino ad oggi 11170 Utenti registrati   
Sezioni
Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicità
Convenzione Consult Service Management srl
Contattaci
Registrati

News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e società
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...

Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili

Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy


Top Five Mese
i 5 articoli più letti del mese
aprile 2024

Catania romana e dintorni
di a-oliva
333 letture

Mascalucia - Federico Sorrenti, sindaco dei ragazzi dell’istituto Leonardo Da Vinci
di a-oliva
299 letture

Mobilità Personale Docente per l’a.s. 2024/2025 – conclusione operazioni di convalida
di a-oliva
284 letture

A Pescara Convegno per il Decennale Ancri. I Cavalieri della Repubblica in cammino sul sentiero della Solidarietà
di a-oliva
103 letture

''Riflessioni cosmiche: l’Universo e i suoi segreti” , al Circolo Didattico “Teresa di Calcutta'' di Tremestieri Etneo
di m-nicotra
75 letture


Top Redattori 2016
· Giuseppe Adernò (Dir.)
· Antonia Vetro
· Michelangelo Nicotra
· Redazione
· Andrea Oliva
· Angelo Battiato
· Rosita Ansaldi
· Nuccio Palumbo
· Filippo Laganà
· Salvatore Indelicato
· Carmelo Torrisi
· Camillo Bella
· Renato Bonaccorso
· Christian Citraro
· Patrizia Bellia
· Sergio Garofalo
· Ornella D'Angelo
· Giuseppina Rasà
· Sebastiano D'Achille
· Santa Tricomi
· Alfio Petrone
· Marco Pappalardo
· Francesca Condorelli
· Salvatore Di Masi

tutti i redattori


USP Sicilia


Categorie
· Tutte le Categorie
· Aggiornamento
· Alternanza Scuola Lavoro
· Ambiente
· Assunzioni
· Attenti al lupo
· Bonus premiale
· Bullismo e Cyberbullismo
· Burocrazia
· Calendario scolastico
· Carta del Docente
· Concorsi
· Concorso Docenti
· Consorzio
· Contratto
· Costume e società
· CPIA
· Cultura e spettacolo
· Cultura Ludica
· Decreti
· Didattica
· Didattica a distanza
· Dirigenti Scolastici
· Dispersione scolastica
· Disponibilità
· Diversamente abili
· Docenti inidonei
· Erasmus+
· Esame di Stato
· Formazione Professionale
· Formazione Superiore
· Giuridico-economiche
· Graduatorie
· Incontri
· Indagini statistiche
· Integrazione sociale
· INVALSI
· Iscrizioni
· Lavoro
· Le Quotidiane domande
· Learning World
· Leggi
· Lingue straniere
· Manifestazioni non governative
· Mobilità
· Natura e Co-Scienza
· News
· Nuove Tecnologie
· Open Day
· Organico diritto&fatto
· Pensioni
· Percorsi didattici
· Permessi studio
· Personale ATA
· PNSD
· Precariato
· Previdenza
· Progetti
· Progetti PON
· Programmi Ministeriali
· PTOF
· Quesiti
· Reclutamento Docenti
· Retribuzioni
· Riforma
· RSU
· Salute
· Satira
· Scientifiche
· Scuola pubblica e o privata
· Sicurezza
· SOFIA - Formazione
· Sostegno
· Spazio SSIS
· Spesa pubblica
· Sport
· Strumenti didattici
· Supplenze
· TFA e PAS
· TFR
· Umanistiche
· Università
· Utilizzazione e Assegnazione
· Vi racconto ...
· Viaggi d'istruzione
· Voce alla Scuola


Articoli Random

Sondaggi
Sondaggi

·Universita’di Catania: dirigenti d’oro con stipendi cresciuti del 50%
·A tenaglia sulla questione della illegittima reiterazione delle nomine a t.d. nelle scuole
·Sezioni Primavera - Esiti monitoraggio
·Questionario sul Valore Legale della Laurea, termine ultimo 24 aprile 2012
·Miur e Istat assieme per la diffusione della cultura statistica nelle scuole


Scuole Polo
· ITI Cannizzaro - Catania
· ITI Ferraris - Acireale
· ITC Arcoleo - Caltagirone
· IC Petrarca - Catania
· LS Boggio Lera - Catania
· CD Don Milani - Randazzo
· SM Macherione - Giarre
· IC Dusmet - Nicolosi
· LS Majorana - Scordia
· IIS Majorana - P.zza Armerina

Tutte le scuole del Consorzio


I blog sulla Rete
Blog di opinione
· Coordinamento docenti A042
· Regolaritè e trasparenza nella scuola
· Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre
· Coordinamento Precari Scuola
· Insegnanti di Sostegno
· No congelamento - Si trasferimento - No tagli
· Associazione Docenti Invisibili da Abilitare

Blog di didattica
· AltraScuola
· Atuttoscuola
· Bricks
· E-didablog
· La scuola iblea
· MaestroAlberto
· LauraProperzi
· SabrinaPacini
· TecnologiaEducatica
· PensieroFilosofico


Dirigenti Scolastici: PRESIDI SICILIANI : C’E’ LA SOLUZIONE POLITICA, SALVO COLPI DI CODA

Sindacati

1 – Alla buon’ora, finalmente. Certo, dire «soluzione politica», in una materia che ci ha occupato a lungo, non è una scelta linguistica felice. Il sintagma evoca invereconde sanatorie, premio all’italica furbizia adusa a barare sulle regole del gioco, se non arrogantemente a prescinderne, nel radicato – ed ex post immancabilmente confermato – convincimento che, in questo nostro singolare paese, si trovano sempre delle sponde in amministrazioni pasticcione (a principiare dall’emanazione dei bandi concorsuali e poi nella gestione dell’intera procedura), giudici amministrativi piuttosto creativi (o eversivi?), e un legislatore fatalmente destinato a soccombere alle pressioni di grandi e piccole lobbies . Tal che – giusto per richiamare alcuni esempi, qui pertinenti – risultano nei ruoli dirigenti scolastici ex presidi incaricati privi dei tre anni di esercizio della funzione dirigenziale quale obbligato titolo, per legge, di accesso a procedure concorsuali riservate, peraltro rese sempre più indolori; ovvero dirigenti pure respinti, agli scritti e/o agli orali, nel concorso ordinario, e senza neanche essere stati chiamati a ripetere le prove.

Ci stiamo riferendo – il lettore lo sa – ai vincitori del concorso ordinario a dirigente scolastico tenutosi in Sicilia. Ne avevamo discorso in «Scuola & Amministrazione» nel numero di luglio - agosto 2009 (Verso il nuovo concorso per dirigenti scolastici: il monito di una sentenza e attese da
Casella di testo: 2non deludere), poi – su questa rivista e de plano – a dicembre 2009 (Presidi «ad occhio»: intorno alla vicenda del concorso a dirigente scolastico in Sicilia) ed infine all’incirca un mese fa (Ancora sui presidi siciliani : cos’è solidarietà?), per proporre – al punto in cui si era arrivati – l’unica via percorribile: la soluzione politica, sulla scorta delle nostre pregresse, e ripuntualizzate, argomentazioni, che qui ovviamente non riproporremo, accennandone solo in parte e facendosi rinvio ai contributi poc’anzi menzionati.

2 – E’ il frutto di una proposta di legge dell’onorevole Alessandra Siragusa, parlamentare siciliana, come emendata ed approvata all’unanimità, perfettamente bipartisan , in sede Affari costituzionali e notiziata il 21 luglio u.s. sul sito della camera dei deputati. Acquisiti i pareri delle competenti commissioni, dallo scontato esito positivo e atteso a breve (quando questo articolo sarà già stato pubblicato), essa dovrebbe avere assicurata la sede legislativa. Sicché, alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari, transiterà nella corrispondente commissione del senato per essere definitivamente approvata in sede deliberante: sicuramente prima del 14 ottobre 2010, fatidica data in cui i quattrocento e passa vincitori del concorso a dirigente scolastico in Sicilia sarebbero stati costretti, assurdamente, a risostenere prove già superate e dopo – giova ripeterlo – essere stati immessi nella funzione, svolta anche per più anni e senza la formalizzazione di una minima censura.
La proposta di legge ricalca sostanzialmente, con marginali varianti, quella da noi formulata nell’ultimo contributo poco sopra citato.
Ai sensi dell’articolo 1, l’USR della Sicilia darà esecuzione alle statuizioni della giustizia amministrativa e nel contempo garantendo la continuità all’esercizio della funzione dirigenziale.Lo farà sulla scorta di un decreto del MIUR, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della (di questa) legge, che stabilirà le concrete modalità operative con cui attuarla.
I già dirigenti scolastici siciliani, degradati dalla magistratura amministrativa ma mantenuti in servizio con provvedimenti interinali ex lege (anzi, «inchiodati » nelle rispettive sedi, essendo stata loro preclusa la mobilità territoriale), sostengono una prova scritta sull’esperienza maturata nel
corso del servizio , quindi personalizzata e non anonima (per ragioni intrinseche e per quanto a breve si argomenterà ex adverso). Il suo superamento – con un giudizio motivato: ed infatti non si parla di voto o di punteggio – comporterà la conferma del rapporto di lavoro già instaurato e la titolarità della sede (già) assegnata (art. 2).
E’ l’equivalente – o un po’ meno – della suggerita «relazione documentata delle attività svolte nell’esercizio dell’espletata funzione dirigenziale, cui seguirà una discussione con un motivato giudizio finale. La positività del giudizio finale comporta il consolidamento dell’attuale posizione. Resta salva l’anzianità giuridica acquisita nel ruolo dirigenziale».
Per i candidati idonei ancora non nominati ed inseriti nella graduatoria permanente ex legge 296/06 – nella proposta di legge: «i candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale del concorso... non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico» - si tratterà, così come per i primi, di sostenere una prova scritta (del pari personalizzata e non anonima), ma su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione (art. 3). Superata tale prova, è confermata la posizione già occupata nella graduatoria generale finale di merito. E’ un po’ più del nostro «colloquio su un progetto elaborato tra gli argomenti svolti nel corso di formazione già effettuato», ma giova sottolineare che la prova scritta inerisce ad un progetto scelto tra quelli già svolti nel corso di formazione: insomma, anche qui può essere preparata prima e per tempo.
In buona sostanza, per i già dirigenti e per i dirigenti in pectore, non dovrebbero ragionevolmente ipotizzarsi sgradite sorprese: sempreché l’amministrazione, male interpretando la chiarezza della legge, non s’induca a complicare inutilmente la procedura concorsuale introducendovi elementi spuri. E, al momento, altro non resta che incrociare le dita.
Non è un «trattamento di favore» (e su ciò ritorneremo), perché stiamo parlando di soggetti che un concorso ordinario a dirigente scolastico l’hanno già vinto. E scusate se è poco!
A riprova della linearità-semplicità-speditezza, divisate dalla (proposta di) legge, l’iter di cui agli articoli 2 e 3 dev’essere ultimato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale sopra menzionato, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (art. 4): dopodiché la partita è chiusa.
Più complessa, pour cause, è la rinnovazione della procedura concorsuale per i candidati che a suo tempo consegnarono le prove scritte, con esito negativo. Tali prove saranno rivalutate da una nuova commissione esaminatrice, che dovrà – per questi candidati sì, ed espressamente – adottare «misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione»; a ciascuno dei quali verranno attribuiti un (nuovo) giudizio e un (nuovo) punteggio (cfr. art. 5).
E’ una scelta – questa del legislatore – difforme da quel che avevamo prospettato; indubbiamente meno garantita rispetto ad un rifacimento ex novo delle prove scritte: ciò che pure – detto incidentalmente – sarebbe stato un modo appropriato di intendere quell’efficacia erga omnes (meglio: ultra partes) susseguente all’annullamento di prove concorsuali, che il consiglio di stato (sentenze n. 2775/07 e n. 5625/06, pure richiamate ma fraintese dal CGA) estende – ricorrendone le condizioni - a candidati bocciati: non già a coloro che – vincitori – il bene della vita l’hanno conseguito. Detto diversamente, non può esserci un’efficacia erga omnes in negativo! Peraltro nei riguardi di chi non è mai stato parte processuale e gli è stato precluso di esserlo. Per essere esatti e completi, proprio nelle due sentenze dei magistrati di Palazzo Spada, appena menzionate, ed in altre ancora, è statuita l’intangibilità delle «posizioni esaurite«» - e tali devono considerarsi quelle dei vincitori e degli idonei del concorso siciliano – come è chiaramente scritto in un cruciale passaggio, bellamente ignorato dai giudici siciliani.
Come che sia, non pare essere una scelta censurabile sotto il (solo) profilo dell’irragionevolezza. Dunque, in esito alla rivalutazione positiva delle prove scritte a suo tempo sostenute e valutate non sufficienti, i candidati saranno ammessi a un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, che si conclude con un colloquio selettivo. Il tutto deve esaurirsi in un anno dalla data di entrata in vigore della legge (art. 6).


L’articolo 7 dispone la compilazione di graduatorie relative ai settori formativi, che nella specie rivivranno dopo essere stati abrogati, in generale e a tutti gli effetti, dal d.p.r. 140/08, decreto c.d. di delegificazione, attuativo dell’art. 1 comma 618, legge 296/06.
Tali graduatorie resteranno valide per due anni dalla data della loro approvazione e – ai sensi dell’art. 10 – da esse si attingerà, nei limiti della loro validità temporale e con priorità per chi è già inserito nelle citate graduatorie ad esaurimento (i sopra menzionati dirigenti in pectore), per coprire i posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.
Noi propendevamo per la graduatoria unica, in coerenza con gli abrogati settori formativi, ora – e nello specifico – risuscitati; a ciò non ostando particolari ragioni tecnico – giuridiche, e neanche di opportunità, qui non trattandosi di salvaguardare posizioni precostituite e consolidate e, per contro, facilitandosi l’immissione in ruolo di tutti gli idonei, peraltro in un ristretto lasso temporale di ventiquattro mesi, pari alla vigenza delle graduatorie.
Purtuttavia, e in fatto, non dovrebbero residuare idonei, perché è da supporre che dell’incirca un migliaio di candidati, le cui prove scritte sono state a suo tempo negativamente sostenute, ne passeranno molti di meno rispetto a quelli che sarebbero passati con il rifacimento ex novo dei due elaborati (stesura di un saggio e predisposizione di un progetto): sempreché – beninteso – siano già stati «bocciati» e non, semplicemente, «mai valutati», ad avviso di una coordinatrice dei vari comitati dei ricorrenti.
Avevamo pure abbracciato quest’ultima soluzione, che peraltro si è affacciata in sede di discussione della proposta di legge, altresì sostenendo la progressiva immissione in ruolo sui posti disponibili all’atto della pubblicazione della (unica) graduatoria generale di merito, sino al suo esaurimento, all’uopo utilizzandosi i posti disponibili del prossimo concorso ordinario e con priorità rispetto ai vincitori del medesimo, portatori non di una situazione giuridicamente protetta, bensì di un’aspettativa di mero fatto, in quanto tale non tutelata dal diritto. Ma tant’è. Evidentemente, il legislatore non ha voluto togliere spazio ai futuri aspiranti dirigenti scolastici: della Sicilia e delle
altre regioni, che ben avrebbero potuto assorbire eventuali idonei non nominati nell’arco di vigenza della graduatoria biennale, grazie al generale meccanismo della mobilità interregionale.
Qualche perplessità (e correlati suggerimenti: ma i tempi si allungherebbero «pericolosamente», ne conveniamo e lo temiamo) avremmo da esprimere su alcuni contenuti della proposta di legge, ad iniziare dal problema della garanzia dell’anonimato, consustanziale ed ineliminabile in ogni procedura concorsuale ordinaria, per consolidata giurisprudenza del consiglio di stato (decisioni n. 1285/07, sez.V n. 1071/00, sez.II n. 219/90). E’intuitivo che la rinnovazione delle prove scritte il problema l’avrebbe risolto in radice. Ma è pur vero che, con un minimo di accortezza, sui grandi numeri (siamo sui mille candidati) non pare particolarmente difficile preservare l’anonimato, benché alcuni elaborati di candidati «mai valutati» - dagli stessi acquisiti nel legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, ex legge 241/90 – sarebbero stati fatti circolare: ma la colpa è tutta loro. A parte questo, si sarebbe tutti più tranquilli – incombente la minaccia di un rancoroso CGA che ha dimostrato di avercela a morte con chi ha avuto la sola colpa di vincere un concorso – se la nuova commissione venisse formata da soggetti, oltrechè di comprovata professionalità e scrupolosi, del tutto estranei all’ambiente: non diciamo friulani, ma più o meno siamo lì. Le risorse finanziarie non mancherebbero, potendole ricavare dalle economie realizzate dai singoli uffici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, da quelle agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici (cfr. art. 9, comma 1).
E a proposito di commissione (o di commissioni?) ci fa trattenere il fiato la lettera dell’art. 8, dove è prescritto che anche per il rinnovo della procedura concorsuale «si applicano le disposizioni del decreto direttoriale [del 22 novembre 2004] ... e del decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341», anziché il d.p.r. 140/08.
Dice il d.c.p.m. 341/01, all’articolo 2, che le commissioni esaminatrici nei concorsi a dirigente scolastico sono composte da «almeno » tre membri (con integrazione di esperti in lingue straniere e in informatica), di cui uno con funzione di presidente e con altri due componenti rispettivamente esperto di organizzazione/gestione e dirigente scolastico con un’anzianità minima nel ruolo di


cinque anni. Aggiunge poi che, in presenza di più di 500 candidati, le commissioni possono dividersi in sottocommissioni, «con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie».
La norma è chiara, se non fosse per l’inciso «unico restando il presidente».
Come interpretare allora questo passaggio rimarcato, che ha originato il disastro siciliano? Si danno due possibili significati:
a ) in ogni momento della valutazione delle prove concorsuali va garantita la collegialità piena dell’organo giudicante (un presidente, figura professionale di qualifica superiore – direttore generale, magistrato, avvocato dello stato o professore universitario di prima fascia – e due soggetti professionali di livello pari rispetto alla funzione che sarà svolta dai candidati vincitori). Ciò perché sia consentito ad ogni commissario di essere in grado, in ogni momento, di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.
Se la commissione è unica, le funzioni di coordinamento e di conduzione unitaria della valutazione sono, ovviamente, assicurate – in ogni momento ed in concreto – dal membro presidente. Se invece vengono costituite sottocommissioni, queste devono avere «un numero di componenti... pari a quello della commissione originaria»: ciò è a dire che vanno conformate su quella originaria, con un membro di qualifica superiore o –quantomeno e comunque – con «almeno tre membri» (ciò che ora il d.p.r. 140/08 espressamente consente, in assenza di disponibilità di soggetti con superiore qualifica).
In questa seconda ipotesi, il presidente dell’originaria commissione se ne distacca per assumere, a maggior ragione, le funzioni di coordinamento e di garanzia di conduzione unitaria dei lavori di quelle che, tecnicamente, sono diventate (due o più) tutte sottocommissioni: per l’appunto, «unico restando il presidente», significando che dev’essere uno solo;
b ) «unico restando il presidente» vuol dire invece che le sottocommissioni possono essere formate da due componenti fissi (l’esperto di organizzazione-gestione e il dirigente scolastico con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo), compresenti in ogni momento della valutazione delle prove dei
candidati, mentre la presenza del presidente non è da intendere in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. E’ di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo presidente fosse tenuto a partecipare – in ogni momento, a garanzia della collegialità piena – a tutti i lavori delle sottocommissioni, queste ultime dovrebbero riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell’intento acceleratorio perseguito [e – aggiungiamo – dei risparmi di spesa].
Quale delle due interpretazioni è quella corretta, conforme alla norma (e alla logica): la prima, fatta propria dal consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, oppure la seconda, patrocinata dal consiglio di stato?
Occorre essere onesti ed ammettere – lo avevamo già scritto – che ha ragione il CGA; che però ha avuto torto nel dedurne le abnormi ed incoerenti conseguenze: proiettate sull’intera procedura concorsuale, per incidere le posizioni consolidate dei vincitori e degli idonei, non ricorrenti, mai evocati in giudizio, financo impediti nel far valere il rimedio straordinario dell’opposizione revocatoria di terzo, perché non qualificati né qualificabili alla stregua di controinteressati; nel mentre avrebbe dovuto, correttamente, circoscrivere il thema decidendum sulle posizioni soggettive di (singoli) ricorrenti- appellanti- ricorrenti nei limiti necessari per assicurare loro il c.d. bene della vita, vale a dire la revisione delle prove scritte, già sostenute e valutate negativamente dalla commissione ( o « mai valutate»), ad opera di una diversa commissione, costituita ad hoc dall’amministrazione, completamente estranea ai fatti di causa e con la garanzia dell’anonimato: ciò che pure sembrava ben trasparire dalla prima pronuncia di merito, antecedente ai giudizi di ottemperanza. Solo questo e niente più, senza pretendere di farsi vindici di una legalità violata, che per astratte e generali ragioni di giustizia oggettiva (peraltro tutte da comprovare), imponga prepotentemente il suo ripristino. Se per principio, e per norma positiva, il giudice è soggetto alla legge, la legge vuole che il processo amministrativo (così come quello civile) sia un processo di parti, aventi la disponibilità degli interessi, da far valere anche in giudizio e nei limiti in cui possono essere fatti valere, ai quali è vincolato il giudice; comunque senza pregiudizio di terzi e rimasti estranei al contenzioso.


Avendo però l’amministrazione proceduto in maniera sciatta, con incredibile leggerezza nell’esecuzione della prima decisione del giudice, ne ha provocato il suo «incarognimento», con le conseguenze di cui si è ampiamente discorso ed, in prospettiva, altre ancora; che potrebbero investire la corte dei conti per responsabilità (da accertare) erariali e il giudice civile per responsabilità (sempre da accertare) risarcitorie per i danni subiti (materiali e morali) dagli incolpevoli soggetti coinvolti.
Non può pertanto stimarsi condivisibile la posizione del consiglio di stato che, agendo come giudice dell’amministrazione più che come giudice nell’amministrazione, si è impropriamente fatto carico di preoccupazioni ultronee, sacrificando sull’altare di generiche esigenze acceleratorie e di contenimento della spesa pubblica valori di rango non inferiore: la garanzia di essere valutati, in ogni momento, da commissioni integre, di «almeno tre membri» (duo non faciunt collegium), di cui uno di qualifica superiore, che non può limitarsi ad apporre una firma di ratifica; l’interesse pubblico alla corretta selezione dei migliori. Tra l’altro, se sottocommissioni di tre membri sono state costituite nei concorsi di accesso alla docenza, compresi quelli per maestri elementari, a fortiori ciò dev’essere preteso in un concorso dirigenziale. E poi non è neanche vero che l’intento acceleratorio e il (non consistente) risparmio di spesa siano assorbenti; perché la norma non impone la suddivisione delle commissioni in sottocommissioni: possono, non già devono.
Col che non è proprio il caso che i vincitori del concorso a dirigente scolastico, in regioni dove hanno operato più sottocommissioni, a composizione (per noi) viziata, si preoccupino per questa che ormai si configura alla stregua di mera disquisizione accademica: la loro posizione è, per l’appunto, consolidata, dunque intangibile.
Opportunamente, ora una norma positiva ha posto rimedio alla erronea interpretazione del consiglio di stato, espressamente disponendo, con l’articolo 10, comma 9 del d.p.r. 140/08, che «Il presidente della commissione nominata all’inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni [ora obbligatorie, se i candidati che hanno sostenuto le prove scritte risultano superiori alle cinquecento unità] svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali
per lo svolgimento dell’ attività concorsuale», quindi non partecipando alla correzione materiale delle medesime, che avviene ad opera dei tre membri fissi di ogni sottocommissione, cui gli elaborati siano stati assegnati.
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in discorso, il d.p.r. 140/08 è definito in termini di integrazione e di esplicitazione del d.p.c.m. 341/01, compreso quel passaggio che ascrive il corretto (e sensato) significato dell’«unicità del presidente». Peccato, però, che nell’articolato normativo non se ne faccia menzione. Non resta allora che attendere il futuro decreto di nomina delle due sottocommissioni, di competenza del direttore generale dell’USR Sicilia, sperando che non si ripeta quel pasticcio di cui, peraltro ed in misura superiore, è stato corresponsabile il ministero.
3 – All’indomani della sua pubblicazione la proposta di legge Siragusa è stata ferocemente (e scompostamente) attaccata da un «Comitato dei ricorrenti» siccome elusiva di un giudicato e dunque in contrasto con il principio di separazione dei poteri. La si accusa di aver promosso una sanatoria per i soli vincitori e si puntualizza che la loro posizione solo apparentemente è contrapposta a quella di chi non ha superato le prove scritte ed è stato ignorato; ché gli uni e gli altri sono parimenti il risultato della scorretta valutazione delle commissioni, ovvero di commissioni illegittimamente composte: l’ha sancito una sentenza definitiva, che pertanto va rispettata, anche quando non fa comodo. La verità è che non si vuole la ricorrezione degli elaborati dei (presunti) vincitori per non affrontare il caso di quei «numerosi» errori di grammatica e di ortografia; uno dei quali potrebbe appartenere alla sorella di un parlamentare che, con più forza, ha appoggiato la proposta di legge.
Col che siamo scivolati nel gossip; ma mette comunque conto qui precisare – per quanto ne sappiamo – che solo sull’elaborato di un vincitore sarebbero stati riscontrati consimili errori, senza che la magistratura abbia rilevato profili penalistici (ciò è a dire che non è stato provato il dolo della commissione).


Oltre a questo, non sembrano del pari meritevoli di condivisione le riferite lagnanze. Non può qui parlarsi di sanatoria, del tipo di quella contenuta nel decreto legge 134/09, convertito dalla legge 167/09, subito azzerata – per l’intervento del presidente Napolitano – dal decreto legge 170/09, convertito dalla legge 190/09; che ha disposto la rinnovazione della procedura concorsuale e, nelle more, il mantenimento nelle funzioni dei dirigenti scolastici già dichiarati vincitori, anche per garantire la continuità del servizio pubblico.
La rinnovazione della procedura già di per sé non può configurare un’elusione del giudicato, salvo che non la si ritenga puramente un atto formale, nel senso di fittizio o apparente. All’opposto, essa restituisce all’amministrazione il legittimo potere discrezionale circa tempi, modalità e profili di ordine organizzativo, che – di tutta evidenza – non possono essere imposti, sino al dettaglio, da un giudice statuente in anticipo che, diversamente, si avrebbe elusione del giudicato: sì che lo stesso, in tal modo, va ad invadere poteri non spettantigli.
Persuasivamente, nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, è argomentato che, in presenza di situazioni eccezionali, è possibile – nei «casi previsti dalla legge»: art. 97, cost – un intervento riparatorio che vada a ricomporre molteplici e confliggenti principi di rango costituzionale, secondo la stessa giurisprudenza della suprema corte (sentenza 478/95), che non esclude diverse forme di reclutamento «purché rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali da non contraddire i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione».
E, nel caso di specie, la rinnovazione della procedura concorsuale può ben essere differenziata, a motivo delle altrettante posizioni differenziate dei soggetti coinvolti: vincitori che da uno o più anni esercitano la funzione dirigenziale senza mai essere incorsi in valutazioni negative; idonei che hanno positivamente sostenuto l’intero iter concorsuale ed in legittima attesa della nomina; coloro che non hanno superato gli scritti, non solo i ricorrenti, ma anche i non ricorrenti (che, a rigore, neanche avrebbero il diritto dell’accordato effetto ultra partes).
La poc’anzi dichiarata eccezionalità emerge anche dal fatto che si è consumata un’evidente disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti (e vincitori) nel resto d’Italia, dove il consiglio di stato ha ritenuto legittima l’analoga composizione delle sottocommissioni; nel mentre il giudice siciliano si è ripetutamente pronunciato in maniera opposta, senza peritarsi di provocare un’adunanza plenaria idonea a risolvere l’originatosi contrasto giurisprudenziale, in generale dimostrando un accanito pregiudizio nei confronti di vincitori (senza loro colpa) di concorso nel rigettare ogni istanza di giustizia, prima impedendo – in quanto mai chiamati in causa – la loro costituzione in giudizio, poi addirittura negando anche la tutela interinale in sede di (meno garantita) opposizione di terzo (non riscontrando il duplice canonico presupposto del fumus boni iuris e del periculum in mora: coglibili in re ipsa da una comune persona minimamente informata). Giustamente, nella relazione in discorso, si rimarcano le centinaia di elaborati positivamente valutati da sottocommissioni al completo (come da verbali: mai contestati, per esserne stata ipotizzata – e denunciata – la falsità); pure – e senza distinguo – travolti dal giudicato: con gli interessati che mai hanno potuto far valere le loro ragioni, in spregio agli articoli 24 (inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento), 111 (giusto processo) e 113 (tutela giurisdizionale piena, dei diritti e degli interessi legittimi, davanti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa, contro gli atti della pubblica amministrazione). Il che – con notazione incidentale – ha dissuaso il giudice siciliano di prime cure (TAR) nel disporre, ad un certo punto, decisioni (cautelari e di merito) favorevoli ai ricorrenti vincitori e/o idonei nel concorso incriminato, nella rassegnata consapevolezza di risultare smentito (c.d. sentenze suicide) in appello presso il CGA. Di guisa che – per concludere sul punto – ci sembra difficilmente contestabile la prospettata soluzione legislativa, recante la composizione, nel complesso quadro di regole costituzionali, di diritti personali e di interessi pubblici coinvolti; primariamente al buon funzionamento delle attività amministrative nel fondamentale settore dell’istruzione pubblica, con salvezza del principio di selezione e di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso.


Casella di testo: 134 – E’ nota la massima di un eminente uomo politico della prima repubblica: a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina.
La soluzione legislativa che qui ne occupa, a voler ragionare frigido pacatoque animo, corrisponde oggettivamente all’asserito diritto dei suoi contestatori; le cui prove scritte, «mai valutate», ora e per l’appunto, saranno (ri)valutate: non solo quelle dei ricorrenti, ma anche dei non ricorrenti.
Perciò, il punto di domanda è : quale interesse, concreto ed attuale, può fondare la pretesa – beninteso, giuridicamente inconsistente – che questa rivalutazione (meglio sarebbe stato, per i motivi già da noi addotti, il rifacimento) investa anche chi le prove le ha già superate? Un giurista direbbe che essa persegue un gratuito intento emulativo, al solo scopo di recare nocumento ad altri senza ricavarne un apprezzabile beneficio.
A meno che non si volesse – e non si voglia tuttora – una generale, sia pure mascherata, sanatoria [un simulacro di concorso riservato, ad esito garantito?] usando come teste di ponte vincitori ed idonei. Insomma, tutti dentro, incluse ostinate ricorrenti-appellanti -ricorrenti già bocciate due volte: oves, boves et quibusdam aliis. Insieme a chi, strada facendo, ha accarezzato la speranza di lucrosi corsi di preparazione e di incetta di deleghe, che al momento sembra frustrata. Al momento, perché colpi di coda sono sempre possibili.
Per cui è bene restare allertati.

Francesco Nuzzaci, dirpresidi Lecce









Postato il Lunedì, 16 agosto 2010 ore 18:47:05 CEST di Salvatore Indelicato
Annunci Google



Mi piace
Punteggio Medio: 4.25
Voti: 16


Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile

 Invia questo Articolo ad un Amico Invia questo Articolo ad un Amico



contattaci info@aetnanet.org
scrivi al webmaster webmaster@aetnanet.org


I contenuti di Aetnanet.org possono essere riprodotti, distribuiti, comunicati al pubblico, esposti al pubblico, rappresentati, eseguiti e recitati, alla condizione che si attribuisca sempre la paternità dell'opera e che la si indichi esplicitamente
Creative Commons License

powered by PHPNuke - created by Mikedo.it - designed by Clan Themes


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.41 Secondi