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Leggi: IL CNPI BOCCIA LA REVISIONE DELLA CLASSI DI ABILITAZIONI

Comunicati
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio IX Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione Prot. n. 1683 Roma, 25 febbraio 2005 All’On.le Ministro - Sede Oggetto:Parere su: “Revisione classi di abilitazione” – Decreto Legislativo n. 59/2004 Adunanza del 25 Febbraio 2005 IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTEle note nn. 616 e 863, rispettivamente datate 25.1.2005 e 2.2.2005 con le quali il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha richiesto al C.N.P.I. il parere sulla materia di cui all’oggetto;VISTIgli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994;VISTOil documento istruttorio presentato dal Comitato Orizzontale relativo alla Scuola Media, incaricato di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato; dopo ampio e approfondito dibattito ESPRIME il proprio parere nei seguenti termini: Le valutazioni del C.N.P.I. in merito alla revisione delle classi di abilitazione sono strettamente correlate con la questione del profilo culturale e professionale e della qualità dell’istruzione nella fascia d’età 11-14 anni. Il C.N.P.I. ritiene, infatti, (come si evince dai pareri in precedenza espressi e in particolare da quello reso nell’adunanza del 15 luglio 2004 in merito alle Indicazioni nazionali sui piani di studio personalizzati), che il modello culturale ed organizzativo previsto dalle Indicazioni non consenta il pieno dispiegarsi del ruolo dell’insegnante, sia come giusta valorizzazione della professionalità docente, sia come possibilità di corrispondere alle esigenze formative degli studenti nel contesto della scuola dell’autonomia. Il C.N.P.I. fa rilevare, inoltre, che la materia della revisione delle classi di abilitazione trova nel Decreto Legislativo n. 59/2004 una soluzione “transitoria”, per niente coerente con l’ atto atteso (Regolamento a norma dell’art. 8 del D.P.R. 275/99 e dell’art. 7 della legge 53/2003) per dare certezza di norma e di diritto. In particolare il C.N.P.I. intende evidenziare il palese contrasto tra le finalità dell’art. 1 dello schema di decreto legislativo in applicazione dell’art. 5 della legge 53/2003, e la scelta di mettere insieme in modo eterogeneo e senza giustificazioni culturali e professionali alcune classi di concorso. Evidente esempio di tale incongruenza è l’ipotesi della separazione della matematica dalle altre scienze - chimiche, fisiche e naturali - e l’accorpamento, attraverso la riformulazione della classe di abilitazione 33/A (ex educazione tecnica nella scuola media) delle scienze con scienze e tecnologia. Il C.N.P.I., prima di entrare nel merito della proposta di revisione delle classi di abilitazione, ribadisce che è necessario investire sulla qualità della scuola, intervenendo sul lavoro docente in un quadro di certezza normativa tale da non indurre disorientamento nel personale. Il C.N.P.I. ritiene, inoltre, di dovere ribadire la necessità di riportare l’orario obbligatorio delle lezioni a un minimo di trenta ore settimanali, per assicurare un’offerta formativa articolata e contemporaneamente omogenea che trovi il suo fondamento progettuale e organizzativo nell’istituto dell’autonomia. In merito alla scelta di creare una fase transitoria, il C.N.P.I. ritiene che tale fase non può terminare l’anno successivo alla conclusione dei primi percorsi di formazione iniziale previsti dall’art. 5 della legge 53/2003 e, quindi, con l’uscita dall’università dei primi laureati secondo la citata norma. La fase transitoria, a parere del C.N.P.I., deve andare ben oltre per evitare contraccolpi sul personale. Il clima di incertezza circa il proprio futuro professionale avrebbe infatti ripercussioni estremamente negative fin da subito sulla qualità dell’istruzione. Proprio a proposito di questo ultimo aspetto, il C.N.P.I. chiede che nel decreto di modifica sia garantita la salvaguardia delle abilitazioni possedute, tramite il riconoscimento dell’equipollenza con i nuovi titoli, nonché delle lauree e dei titoli che saranno conseguiti nei prossimi anni in base alle scelte operate secondo il pregresso ordinamento universitario. Nel merito delle proposte di modifica e/o integrazione delle classi di abilitazione e di concorso proposte, il C.N.P.I. condivide che: • la classe 28/A assuma la denominazione di “Arte e Immagine”; • la classe 30/A assuma la denominazione di “Scienze Motorie e Sportive”. Per quanto attiene alle suddette classi di concorso, infatti, fermo restando il giudizio espresso dal C.N.P.I. in merito alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, le denominazioni delle classi di concorso sono coerenti con i titoli posseduti o con i titoli previsti nelle tabelle. Gli insegnamenti rispondono agli obiettivi formativi e culturali della fascia di età 11/14. Con riferimento alla classe 32/A – Musica - si ritiene vadano mantenuti, tra i titoli di accesso all’insegnamento, quelli rilasciati dai Conservatori di musica. Si propone la soppressione della nota 2) per la classe di concorso di Musica, poiché oltre a creare difficoltà per l’ambito disciplinare, richiede titoli di corsi oggi inesistenti. In merito alla classe 43/A, che assume nella proposta la denominazione di “Italiano Storia e Geografia”, il C.N.P.I., pur condividendo l’idea che l’educazione civica sia trasversale a tutte le discipline, non può non sottolineare il rischio che scompaia dallo specifico dell’insegnamento della storia e, contemporaneamente, la preoccupazione che diventi materia di marginali e occasionali riferimenti nel processo di insegnamento e apprendimento. Pertanto si propone il mantenimento della classe di concorso così come è attualmente formulata. Per quanto attiene alla lingua straniera - classe di abilitazione 45/A - il C.N.P.I. non condivide la proposta di ricondurre ad un’unica classe di concorso - Inglese - tutte le altre lingue. La stessa sembra ardita sul piano della fattibilità e inaccettabile sotto il profilo culturale. Infatti, un’ipotesi di riforma non può prescindere dalla situazione esistente e cioè la presenza di svariate classi di concorso per le lingue straniere. L’ipotesi prospettata determinerebbe l‘ingovernabilità delle procedure di formazione dell’organico e della mobilità del personale e una situazione complessiva in cui apparirebbe poco credibile la riforma stessa. Sul piano culturale il C.N.P.I. ritiene che elevare la lingua inglese a lingua dominante appaia più un’operazione di principio che una scelta in grado di determinare risultati positivi sul versante culturale. L’apprendimento delle lingue straniere mantiene, infatti, tra le sue finalità quella di mettere in contatto gli studenti con culture diverse dalla propria - e ciò in senso antropologico – proprio per allargarne gli orizzonti culturali. Sotto questo profilo appare riduttiva, inoltre, la denominazione della abilitazione “Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria” proprio nel momento in cui i processi di globalizzazione, che vanno ben oltre l’Unione Europea, confermano la validità della denominazione lingue straniere moderne, maggiormente proiettata verso le culture e le rivoluzioni socio-economiche di tutte le aree del pianeta. Infine la riconduzione delle varie classi di concorso delle lingue straniere ad un’unica classe ridurrebbe l’apprendimento a una sola finalità - importante ma non esclusiva - e cioè quella di carattere utilitaristico. Per quanto attiene alla classe 59/A “Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali” non si condivide la scissione della matematica dalle altre scienze. Il C.N.P.I. ritiene in via preliminare di poter affermare che la proposta contrasta culturalmente con la positiva tradizione di lavoro consolidatasi negli anni nella scuola secondaria di primo grado, che ha visto un approccio “laboratoriale” per le scienze sperimentali e la tecnologia, del tutto diverso dalla ipotesi prefigurata nelle Indicazioni nazionali. Anche se le scienze matematiche devono avere momenti specifici nell’insegnamento riferito alla fascia di età 11/14, il loro rapporto con le scienze sperimentali è di stretta interazione. La conoscenza dello strumento matematico, infatti, in questa fascia di età, acquista significato se nasce dalla osservazione del reale e dalla esperienza concreta. La scissione della matematica dalle altre scienze conferirebbe all’insegnamento un carattere prevalentemente formale rispetto a quello operativo, in netto contrasto con la psicologia dell’apprendimento specifica dei pre-adolescenti. Tra gli 11 e i 14 anni, infatti, le strutture del pensiero astratto si formano soprattutto attraverso l’attività operativa. Per tali ragioni il C.N.P.I. ritiene che l’attuale classe di abilitazione, così come è strutturata, risponda, a tutt’oggi, al meglio alle finalità della scuola media e alle esigenze e alle capacità di apprendimento dei ragazzi. Tuttavia, tenuto conto di eventuali difficoltà nella determinazione delle classi di concorso di laurea magistrale che danno accesso alla classe 59/A, il CNPI si riserva di formulare uno specifico parere in sede di applicazione del comma 7 dell’art. 4 del Decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai sensi dell’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Quanto sopra in riferimento al contributo approvato dal CNPI in data odierna e, in particolare, all’emendamento proposto dallo stesso CNPI, teso a mantenere la competenza dell’organismo a pronunciarsi sulla revisione delle classi di abilitazione. In merito alla classe 33/A, si ritiene che la stessa debba comprendere tutto l’insegnamento tecnologico e l’informatica. Anche in questo caso vanno sottolineate, da una parte, la positiva esperienza dei laboratori e della sperimentazione, maturata complessivamente nella scuola media e dagli insegnanti di educazione tecnica e, dall’altra, l’esigenza di imprimere a partire dalla scuola media una forte accelerazione al processo di alfabetizzazione informatica dei ragazzi. Pertanto si propone di attribuire alla classe 33/A la denominazione “Tecnologia ed Elementi di Informatica” e di riconoscere l’equipollenza per tale insegnamento con l’attuale classe “Educazione Tecnica”. Si sottolinea, altresì, che quanto proposto tende anche a dare una concreta risposta alla necessità di consentire un proficuo orientamento degli allievi in funzione del secondo ciclo, che non può non passare anche attraverso l’attività disciplinare. Si prende atto dell’assenza di proposte di modifica in relazione alla classe di concorso della Scuola secondaria di primo grado, A077 - strumento musicale - e delle sue sottoclassi riferite ai singoli strumenti per cui si condivide la volontà di mantenerle senza alcuna modifica, di cui non si avverte l’esigenza nel provvedimento in esame. A tale proposito il CNPI manifesta la sua netta contrarietà a qualsiasi modifica relativa all’attuale classe A077. Per quanto su esposto, pur nell’articolazione dei giudizi riguardanti le singole classi di concorso, si esprime PARERE CONTRARIO. Il Segretario Il Vice Presidente Maria Rosario Cocca Mario Guglietti








Postato il Martedì, 01 marzo 2005 ore 06:10:00 CET di Silvana La Porta
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