La pubblicazione del
decreto, in applicazione della normativa sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, sull’anagrafe degli studenti suscita
molti interrogativi sulle effettive finalità. In particolare ci allarma ciò che è
contenuto all’art. 2 comma 3 circa la possibilità che l’anagrafe possa
contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni
religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad
individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l’obbligo
scolastico.
Non si capisce quale sarebbe il rapporto tra quelle informazioni, che
vengono individuate come prioritarie, con la realizzazione del successo
scolastico e formativo degli studenti, con l’assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione e con la vigilanza di tale obbligo.
Qual è l’uso reale che si vuole fare di quei dati e perché vengono
individuati proprio quelle tipologie la cui rilevazione parte dalle
scuole elementari?
Non si potrebbero determinare condizionamenti e discriminazioni nei
percorsi di istruzione e formazione?
Quel dispositivo deve essere
immediatamente cancellato perché è lesivo dei diritti civili e delle
normative sulla protezione dei dati personali.
redazione@aetnanet.org