Difatti nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.
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Da qui la rilevanza della lesione del suo interesse alla partecipazione e l’illegittimità del provvedimento finale per violazione dell’art. 7 l.n. 241/90, con conseguente necessità per l’Amministrazione di effettuare nuovamente il procedimento di calcolo del punteggio da assegnare alla ricorrente alla luce degli elementi di fatto eventualmente da lei apportati. fonte: dirittoscolastico.it