Emendamenti alla proposta di Legge n. 3286 – Camera dei Deputati
D’iniziativa dei Deputati
Siragusa, Barbieri, Goisis, Ghizzoni, Capitanio Santolini,
Granata, Zazzera, Antonino Russo, Giammanco
La proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dagli on.
Siragusa, Barbieri, Goisis, Ghizzoni, Capitanio Santolini, Granata,
Zazzera, Antonino Russo, Giammanco, nel ricostruire la complessa
vicenda del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale 22.11.2004 e dei procedimenti giudiziari apertisi in
Italia in seguito all’espletamento delle prove scritte e orali, in
considerazione dell’inesistenza di un orientamento giurisprudenziale
unico e della situazione di pendenza ancora presente in Sicilia, mira a
risolvere con sollecitudine la questione evitando il protrarsi del
vecchio contenzioso e l’instaurarsi di nuove cause, in funzione del
ripristino del corretto e ordinario funzionamento del sistema
scolastico regionale. In Sicilia, nelle more della presentazione della
proposta di legge, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con
ordinanze 27 aprile 2010 nn. 399 e 400 ha annullato i provvedimenti da
ultimo emessi in sede di sospensiva dal TAR di Palermo Sez. II,
affermando la necessità del rifacimento delle prove scritte per tutti i
candidati che avessero completato tali prove nei giorni 25 e 26 gennaio
2006 non giudicando possibile procedere alla ricorrezione degli
elaborati.
La nullità dell’intero procedimento concorsuale in ragione
dell’illegittima composizione della commissione giudicatrice dichiarata
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nelle sentenze nn. 477/2009 e
478/2009, è stata confermata nel parere n. 989/2007 reso dal Consiglio
di Stato Sez. I, il 14 luglio 2009 con riferimento al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica accolto con DPR
02/12/2009, a causa della mancata motivazione dei giudizi di
valutazione degli elaborati e dell’esiguità del tempo dedicato alla
correzione dei compiti.
L’articolato della proposta di Legge 3286, sul presupposto che le
modalità di rinnovazione delle prove, debbano differenziarsi a seconda
delle diverse tipologie di candidati – coloro che hanno acquisito
maggiori competenze, ossia i vincitori del concorso nullo che già
prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico; coloro che si
trovano utilmente collocati nella graduatoria annullata dal Giudice
amministrativo; coloro che hanno completato le due prove scritte con
esito negativo – finisce per riservare a questi ultimi la rinnovazione
del procedimento concorsuale prevedendo una nuova valutazione degli
elaborati e, in caso di esito positivo, un corso-concorso di durata
semestrale e un colloquio selettivo (art. 5).
Tuttavia, una simile soluzione non appare coerente con la finalità
dichiarata nella proposta di legge e con il giudicato amministrativo,
determinando un’ingiustizia sostanziale giacché impone l’obbligo di una
nuova valutazione soltanto a carico di alcuni dei candidati al
corso-concorso, e segnatamente di quelli che hanno contestato
l’illegittimità della procedura selettiva.
Per comporre a sistema l’articolato ed evitare palesi disparità di
trattamento tra i candidati si propongono i seguenti emendamenti agli
artt. 5, 6, 7 e 10, in linea con l’orientamento espresso dal TAR Lecce
e con le dichiarazione rilasciate dal Viceministro della pubblica
istruzione in data 2.1.2008, richiamati diffusamente alla pag. 3 della
relazione di presentazione della proposta di legge.
Art. 5
1. I candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di
cui all’art. 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo
elaborato, sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione,
previsto dall’art. 6, non inferiore a 6 mesi che si concluderà con la
presentazione di una relazione scritta e un colloquio orale su una
delle tematiche trattate in sede di corso.
Art. 6
1. Il corso è finalizzato a incrementare le competenze richieste per
l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico e si articola in moduli
di formazione e in 80 ore di tirocinio.
2. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di
formazione sono curati dagli Uffici Scolastici Regionali con la
collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica (ANSAS).
3. I candidati, al termine della frequenza del corso in possesso delle
competenze richieste per l’esercizio del ruolo di dirigente scolastico,
sono inseriti in una graduatoria e il punteggio di ciascuno scaturisce
dalla somma dei titoli posseduti, dei voti ottenuti sia nella relazione
scritta che nel colloquio orale.
Art. 7
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi restano
valide fino ad esaurimento delle stesse.
2. Le procedure di cui all’art.1 devono essere completate entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
Art. 10
1. Le assunzioni dei candidati di cui agli artt. 2, 3 e 5 sono
effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili nei limiti
della validità delle graduatorie, nel rispetto dell’art. 24 quinquies
del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Successivamente, i posti vacanti saranno ricoperti attingendo per
metà dalle graduatorie di cui alla presente legge e per l’altra metà
mediante concorso ordinario.