Come è noto, il DL
78/10 ha modificato l’età pensionabile delle lavoratrici del pubblico
impiego portandola da 60 anni a 65 dal 1 gennaio del 2012.
Questa disposizione sarebbe stata superabile ricorrendo alla legge
322/1958 che consentiva di ricostituire gratuitamente l’intera
posizione assicurativa all’INPS, lavorando anche per un periodo molto
breve presso un posto di lavoro del privato, recuperando cosi la
possibilità del pensionamento a 60 anni.
Per impedire questa possibilità il maxiemendamento del Governo alla
manovra finanziaria, già approvato dal Senato e ora in discussione alla
Camera, abroga la legge 322/1958 e, dal 1° luglio 2010, interviene
rendendo molto onerose le ricongiunzioni dei periodi assicurativi
(dall’INPS verso l’INPDAP e viceversa) richieste sulla base della legge
29/79.
A sostegno di un provvedimento iniquo, quello dell’innalzamento
dell’età pensionabile per le sole lavoratrici del pubblico impiego,
entrano nel tritacarne della macelleria sociale anche e nuovamente i
lavoratori più deboli, cioè i precari, che non hanno la garanzia della
permanenza nel posto di lavoro e che con tutta probabilità, nel corso
della loro vita lavorativa saranno costretti a passare da un ente
previdenziale all’altro.
In ogni caso è consigliabile, per chi non lo avesse ancora fatto,
provvedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (art. 2 della
legge 29/1979), rivolgendosi agli uffici territoriali dell’INCA (di cui
alleghiamo una nota in merito al maxiemendemento), prima della
pubblicazione in Gazzetta ufficiale della nuova normativa.
(da Flc_cgil)
redazione@aetnanet.org