Il MIUR, con nota
prot. n. 6968 del 23 luglio 2010 ha diramato la tempistica differenziata dei piani di
formazione.
Di seguito la nota MIUR:
Come è noto (punto K dell’allegato tecnico al CCNI in oggetto), agli
Uffici scolastici regionali è affidato il compito di provvedere
all’organizzazione ed erogazione delle attività formative in presenza e
delle relative prove finali, pertanto ciascun Ufficio può definire, nel
rispetto degli obiettivi generali e delle regole contrattuali ed un
modo autonomo, lo svolgimento temporale delle varie attività.
E’ altrettanto noto il punto 6.3 del Decreto Direttoriale del 28
gennaio 2010 in cui si prevede che il candidato, richiedente la
mobilità professionale in altra provincia e rientrante nel contingente
individuato dall’Allegato 1 del medesimo Decreto, come per il test
selettivo, svolge il percorso formativo presso la provincia di
servizio, mentre sostiene l’esame finale di cui all’articolo 8 del
CCNI presso la provincia scelta dall’interessato per la mobilità
professionale. Ciò premesso, per la diversa consistenza del numero dei
richiedenti e per la diversa tempistica di pubblicazione degli elenchi
da cui estrarre i soggetti da avviare alle fasi successive (formazione
+ valutazione), nei diversi ambiti provinciali potrebbero venire ad
esistere differenti piani di attività tali da non consentire al
candidato l’ effettuazione della formazione nella provincia di servizio
e l’effettuazione della prova finale nell’eventuale altra provincia ove
ha richiesto la mobilità.
Al fine di non arrecare nocumento alle posizione individuali degli
aventi diritto, si avrà cura di considerare attentamente le singole
situazioni. In primo luogo si dovrà considerare se la tempistica
differenziata rientra nei termini di tolleranza dell’ assenza dalle
attività formative in presenza di cui al F dell’Allegato tecnico al
CCNI in oggetto. Nel caso in questione, una volta completata
interamente la parte on-line della formazione e la trentaquattresima o
la ventesima ora di formazione in presenza (rispettivamente per i
passaggi all'Area D e all'Area B) il corso potrà ritenersi formalmente
già frequentato, per cui il candidato potrà cessare la frequenza per la
parte restante del corso e accedere al successivo momento valutativo
finale in altra provincia. L'ufficio amministrativo responsabile della
formazione provvederà ad integrare, ove necessario, la documentazione
del candidato con l'apposito attestato delle attività svolte.
Qualora la situazione non fosse interamente riconducibile all'ipotesi
sopra citata, il candidato, oltre a completare interamente la
formazione on-line prevista, assicurerà la sua partecipazione al
massimo possibile delle ore di formazione in presenza programmate,
mentre le ore mancanti al raggiungimento dei minimi necessari al
riconoscimento della formazione svolta verranno assicurate dalla
partecipazione ad una attività lavorativa specifica propria del profilo
professionale superiore da attivarsi nell' istituzione scolastica in
cui il candidato presta servizio. Il Dirigente scolastico e/o il
Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarerà l'avvenuto
espletamento e la durata dell'attività lavorativa in questione che
eccezionalmente, proprio in forza delle necessità rappresentate, potrà
essere considerata equiparata all'attività formativa.
Gli Uffici territoriali competenti allo svolgimento della prova finale,
oltreché accettare la documentazione attestate le attività lavorative e
formative svolte, assicureranno che il candidato in questione possa
effettuare la prevista prova finale in coda al piano delle prove di
esame opportunamente programmate.
Si prega di informare tempestivamente le rispettive strutture
territorialmente competenti per l'effettuazione della formazione e
delle prove finali, fermo restando che dovranno essere tempestivamente
comunicati i casi eventuali non recuperabili dalle indicazioni di cui
alla presente nota.
Con l'occasione si precisa che i candidati che avessero presentato
domanda di mobilità sia per i l profilo di Assistente Amministrativo
che di Assistente Tecnico e qualora fossero individuati per la
partecipazione ai rispettivi percorsi formativi, dovranno svolgere
completamente entrambe le procedure che prevedono sia distinte
formazioni sia prove finali.”””
(da Cisl-Scuola-Sicilia)
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