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Dirigenti Scolastici: Avviato puntualmente in 1° commissione della Camera l'iter della proposta di legge risolutiva del concorso a preside cassato in Sicilia

Comunicati

Mercoledì 7 luglio 2010         I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 C. 3286 Siragusa (Esame e rinvio)  

SEDE REFERENTE
Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca Giuseppe Pizza.
La seduta comincia alle 15.55.

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca una disciplina per la rinnovazione della procedura concorsuale per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, la quale è stata annullata dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065.
I fatti dai quali nasce l’esigenza dell’intervento legislativo sono i seguenti.
Con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre 2004 è stato bandito il primo corso concorso ordinario da effettuare a livello regionale per il reclutamento di dirigenti scolasti. In ragione del consistente numero di partecipanti, come previsto dall’articolo 8 del bando di concorso e dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, in Sicilia la commissione esaminatrice è stata suddivisa in due sottocommissioni, composta ciascuna da due membri, presiedute dal medesimo presidente.
Alcuni candidati i cui elaborati non erano stati valutati positivamente hanno adito il Tar Sicilia lamentando la violazione del principio in base al quale la Commissione esaminatrice rappresenta un « collegio perfetto »: ciò, perché, avendo le due sottocommissioni lavorato contemporaneamente, la presenza del presidente non era stata costante.
Il Tar Sicilia ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte dei ricorrenti da parte di una diversa sottocommissione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ancora una volta ammessi alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento dell’intero concorso.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tar e i ricorrenti hanno quindi adito il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. Quest’ultimo, con sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti cause di inammissibilità e fondato, invece, il motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, circa l’imperfetta composizione delle sottocommissioni.
L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha, quindi, proceduto a nominare una ulteriore nuova sottocommissione per rivalutare le prove scritte dei ricorrenti.
Ma, con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065, il Consiglio di giustizia amministrativa, pronunciandosi in sede di giudizio di ottemperanza, ha ritenuto che il decreto di nomina di altra commissione non potesse avere natura ottemperativa, costituendo anzi sostanziale elusione del giu¬dicato. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha evidenziato che l’addebito di illegittimità è stato ascritto, ab origine, al provvedimento che, costituendo le due sottocommissioni con un unico presidente, ha consentito che quest’ultimo transitasse dall’una all’altra senza che, nel frattempo, fossero interrotte le operazioni di valutazione.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Ammi-nistrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine, è stato posto un termine di sessanta 60 giorni dalla notificazione della decisione, con riserva di nomina del commissario ad acta ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine.
Con decreto dell’8 gennaio 2010 il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato la Commissione giudicatrice del corso-concorso al fine di ottemperare alla rinnova¬zione della procedura concorsuale.
Adito in via cautelare, il Tar di Palermo, con ordinanza n. 81 del 28 gennaio 2010, ha sospeso il provvedimento sopra indicato, ma il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza n. 400 del 27 aprile 2010, ha annullato l’ordinanza del Tar.
Da ultimo, con decreto del 4 giugno 2010, il Direttore generale dell’Ufficio sco-lastico regionale per la Sicilia ha fissato le date per rinnovare le prove scritte del concorso, fissandole per il 14 e 15 ottobre 2010.
$ bene ricordare che, nel resto d’Italia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza del presidente nelle eventuali sottocommissioni costituite per la valutazione delle prove di concorso non deve consistere in una presenza fisica continuativa, poiché questa impedirebbe alle sottocommissioni di lavorare simulta neamente e ne vanificherebbe quindi la funzione, ma piuttosto in una supervisione e in un coordinamento.
Tra le più recenti si può ricordare la sentenza n. 7964 del 15 dicembre 2009, con la quale, pronunciandosi su un ricorso presentato avverso una sentenza del TAR Puglia che verteva, tra l’altro, su una questione analoga, il Consiglio di Stato ha evidenziato che « Nella situazione in esame, essendosi presentati 932 candidati, la divisione in sottocommissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime ( ... ) la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l’indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento. $ di tutta evidenza, del resto, che se il medesimo Presidente fosse stato tenuto a partecipare a tutti i lavori delle sotto-commissioni, queste ultime avrebbero dovuto riunirsi in giorni diversi, con totale vanificazione dell’intento acceleratorio perseguito.
I verbali nella fattispecie contestati dovevano quindi ritenersi regolari, nella parte in cui menzionavano la partecipazione del Presidente contemporaneamente nelle due sotto-commissioni, avendo lo stesso, in entrambe, funzioni garantistiche dell’uniformità di giudizio e dovendo, comunque, eventuali contestazioni investire eventualmente le norme regolamentari, che – imponendo di non sdoppiare anche la presidenza della Commissione – conducevano necessariamente ad una partecipazione dell’unico Presidente nei termini sopra indicati».
Di segno analogo, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1920 del 10 aprile 2003, nella quale si chiarisce che l’unicità della funzione del presidente della Commissione esaminatrice di un concorso non si ricollega necessariamente alla presenza di costui alle adunanze delle sottocommissioni, giacché in tal caso si rallenterebbe l’attività della Commissione stessa, ma si sostanzia nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni.
L’accaduto fa emergere una contraddizione del sistema giurisdizionale italiano per effetto della quale i cittadini italiani, a seconda che risiedano in Sicilia o nel resto d’Italia, godono oppure non godono di determinati diritti.
L’esistenza di un organo giurisdizionale autonomo e parallelo al Consiglio di Stato, qual è il Consiglio di giustizia amministrativa, consente di fatto una disparità di trattamento giurisdizio-nale tra i cittadini. Il Consiglio di giustizia amministrativa, infatti, pur configurandosi come una sezione del Consiglio di Stato, è un organo autonomo la cui giurisprudenza è molto spesso di orientamento opposto a quella del Consiglio di Stato.
Nel caso di specie, tra l’altro, le ragioni per le quali il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto di scostarsi dall’orientamento del Consiglio di Stato e di riformare la decisione del Tar Sicilia sono tutt’altro che chiare, atteso che le motivazioni della sentenza sono oltremodo stringate.
Non è possibile, in ogni caso, che in Italia una procedura concorsuale a carattere nazionale, espletata in tutte le regioni nello stesso modo, possa essere annullata in una regione e non in altre. Senza voler entrare nel merito delle scelte che hanno motivato i due alti organi di giustizia amministrativa ad adottare le loro decisioni, il legislatore ha il dovere di intervenire per assicurare l’uniforme trattamento di quanti hanno regolarmente partecipato a un concorso e regolarmente lo hanno vinto.
Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, l’articolo 1 autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a definire le modalità di espletamento del concorso con un decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il quale vengono indicati i criteri (agli articoli da 2 a 8), distinguendo tre tipologie di candidati e disponendo differenti modalità concorsuali per ciascuna di esse.
L’articolo 2 prevede che per quanti hanno partecipato con esito positivo al corso-concorso bandito nel 2004 e sono in servizio come dirigenti scolastici con con-tratto a tempo indeterminato, la prova concorsuale consiste in un colloquio sull’esperienza maturata in servizio. Il superamento di tale colloquio comporta la conferma del rapporto di lavoro e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati.
Ai sensi dell’articolo 3, per quanti hanno completato la procedura concorsuale con esito positivo e sono collocati utilmente in graduatoria, ma non sono ancora in servizio, la prova concorsuale consiste in un colloquio su un argomento a scelta trattato nel corso di formazione. Il superamento della prova comporta la conferma della posizione occupata in graduatoria.
Per l’espletamento delle prove previste dagli articoli 2 e 3 viene fissato il termine del 31 agosto 2010 (articolo 4).
L’articolo 5 dispone che sia ammesso alla rinnovazione della procedura concorsuale un terzo gruppo di candidati, ovvero quanti hanno partecipato alle prove scritte del corso concorso del 2004 consegnando il relativo elaborato.
La procedura concorsuale consiste in una nuova valutazione degli elaborati dei candidati con l’adozione, da parte della commissione giudicatrice, delle misure idonee a garantirne l’anonimato.
I candidati risultati idonei sono ammessi al corso di formazione disciplinato dall’articolo 6, che ne fissa la durata in un periodo non inferiore a sei mesi e ne affida l’organizzazione agli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.
Il corso si conclude con un colloquio selettivo, il cui superamento è certificato da un attestato rilasciato dal direttore.
Si prescrive, infine, che le procedure sopra descritte devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 7 fissa la validità delle graduatorie, distinte per settori formativi, compilate in esito alla procedura concorsuale, in 24 mesi dalla data della loro approvazione.
L’articolo 8 fa rinvio per l’organizzazione delle procedure e per la nomina delle commissioni giudicatrici alle disposizioni del decreto direttoriale 22 novembre 2004 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, adottato in attuazione dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, come già prima ricordato, nel caso di presenza di più di 500 candidati, ha previsto la possibilità di costituzione di sottocommissioni integrate con un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, unico restando il presidente (articolo 2, comma 7).
Per completezza si evidenzia che la medesima disciplina è attualmente recata dall’articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008.
L’articolo 9 dispone la copertura degli oneri concorsuali con il ricorso ad economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici.
L’articolo 10 prevede che le assunzioni dei candidati collocati utilmente in graduatoria sono espletate per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove, una volta completate le assunzioni in servizio dei candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2007.
L’articolo 11 dispone l’entrata in vigore dalla legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.









Postato il Giovedì, 08 luglio 2010 ore 10:58:38 CEST di Salvatore Indelicato
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