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Riforma: TAR del Veneto: una sentenza tre volte vergognosa

Rassegna stampa
Con sentenza 1990 depositata il 12 maggio e resa nota in data 29 maggio 2010, il TAR del Veneto ha dato una doppia mazzata alle ragioni e alle lotte del popolo della scuola. La sentenza emessa si è espressa nei confronti delle seguenti richieste, avanzate dallo SNALS all’inizio del presente anno scolastico: · annullamento dei provvedimenti relativi agli organici di diritto e di fatto e alla formazione delle classi per l’anno scolastico 2009/2010 per la provincia di Venezia laddove viene imposto il superamento del limite di 25 alunni per classe, violando l’articolo 5 del DM 26/08/1992, norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; annullamento dei provvedimenti relativi agli organici di diritto e di fatto e alla formazione delle classi per l’anno scolastico 2009/2010 per la provincia di Venezia laddove ci siano più di 20 alunni di cui uno portatore di handicap; · annullamento della CM n° 38 del 2 aprile 2009 (quella sugli organici) per violazione degli articoli 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale in quanto è stata data applicazione ad un decreto come se fosse già stato adottato con conseguente disapplicazione del vigente DM n° 331 24/07/1994.

Il ricorso è stato completamente respinto con le seguenti motivazioni:
1. ….. una corretta ricostruzione della valenza della normativa che si assume violata, ovvero del decreto ministeriale 26 agosto 1992, che detta norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, induce a considerare eventuali singole violazioni ultronee ed ininfluenti ai fini dello scrutinio della legittimità dei provvedimenti di formazione degli organici. Non vi è dubbio che le disposizioni sulla sicurezza relative all’evacuazione degli edifici scolastici debbano essere sempre rispettate. Tuttavia eventuali violazioni, ove sussistenti, sono inidonee a rifluire in termini di illegittimità sui provvedimenti di formazione degli organici, in quanto estranee alla fase provvedimentale di pertinenza dell’Amministrazione statale, attenendo invece prevalentemente ai comportamenti materiali propri della fase esecutiva di competenza degli enti locali responsabili della programmazione della rete scolastica sul territorio e dell’edilizia scolastica (cfr. gli artt. 138 e 139 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, e gli artt. 83 e ss. del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297) ed eventuali inadempienze, da valutare in concreto con riguardo a ciascun edificio scolastico, al numero, alla larghezza e lunghezza delle vie d’uscita, devono trovare i propri rimedi, caso per caso, in misure di carattere logistico - organizzativo relative alla dislocazione delle classi tra i piani e le aule degli edifici scolastici, o in appositi interventi sugli edifici, senza che tutto ciò possa giustificare di per sé, quale unica soluzione, la richiesta di aumento del numero di insegnanti in servizio. Orbene, il citato art. 5 del decreto ministeriale 26 agosto 1992, come chiarito dai Vigili del Fuoco in risposta ad un apposito quesito proposto dall’Amministrazione, non fissa un numero inderogabile di alunni per classe, ma si limita ad individuare il parametro di 26 persone per aula quale base di calcolo per determinare il massimo affollamento ipotizzabile sui piani dell’edificio ai fini della conformazione delle vie d’esodo, ponendo in sostanza la media di alunni che può trovare posto in aula, potendosi bilanciare, in rapporto alla capacità di deflusso delle vie di fuga, eventuali superamenti del parametro medio con classi meno numerose, e potendosi altresì adottare apposti accorgimenti in caso di superamento del parametro.
2. …..la parte ricorrente lamenta la violazione del decreto ministeriale 3 giugno 1999, n 141 e dell’art. 10 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, nonché il difetto d’istruttoria, perché nel determinare gli organici l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della presenza di disabili tra gli alunni, il che avrebbe imposto la formazione di classi di non più di 20 alunni, senza superare il limite massimo di 25. La doglianza va respinta perché né la normativa invocata, né quella vigente (il DPR 20 marzo 2009, n. 81 ha disciplinato la materia all’art. 5 abrogando il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331) prevede l’automatica e meccanica applicazione di questi limiti numerici, disponendone la necessità in relazione ad individualizzate esigenze didattiche e di integrazione. Ne discende che non risultano conferenti i casi denunciati dal Sindacato ricorrente (il quale non ha neppure replicato a quanto eccepito dall’Amministrazione) che possono essere riferibili a situazioni di handicap lieve o di alunni che trascorrono parte del tempo fuori dall’aula con l’insegnante di sostegno, o nell’alternanza scuola – lavoro,…
3. ……la parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti di formazione degli organici per violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), in quanto è stata data applicazione ad un regolamento e ad un decreto interministeriale non ancora vigenti. La doglianza deve essere respinta, in quanto la prassi di diramare con circolari schemi di decreti non ancora vigenti, non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti adottati sulla base degli indirizzi contenuti nelle circolari, posto che l’intera procedura si giova dell’efficacia sanante della normativa sopravvenuta (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 19 febbraio 2010, n. 480), nel caso di specie rappresentata dal piano programmatico previsto dall’art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (sulla valenza del quale cfr. la delibera della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti di Governo della Corte dei Conti n. 12 dell’11 giugno 2009) e “la circolare n. 38/2008, dunque, con il suo riferimento alle riduzioni di organico di 42.100 unità per l’a.s. 2009/2010, si salda in un continuum con il detto Piano programmatico, senza alcuna cesura procedurale con esso, per effetto della convalida operata dal Regolamento sugli organici del 2 luglio 2009” (cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, 24 luglio 2009, n. 7532, punto 7 in diritto). In definitiva pertanto il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere respinti.

In sostanza:
· Non importa se si derogano i limiti di capienza della aule fissati dalla normativa antincendio, anzi, rappresenta un obbligo per le amministrazioni periferiche (comuni e provincie) quello di far sì che le aule diventino a norma (con quali soldi, vista la situazione attuale, ci avrebbe fatto piacere che il legislatore ce lo segnalasse…); · Non importa se si derogano i limiti di capienza della aule fissati dalla normativa legata agli alunni diversamente abili, basta che l’alunno e il suo insegnante di sostegno si spostino fuori dall’aula…(alla faccia dell’integrazione che ormai da decenni contraddistingue il nostro percorso scolastico e ne fa una eccellenza nei confronti degli altri paesi…); · Non importa se il governo centrale non ottempera ad una sequenza temporale degli atti legislativamente prevista, perché comunque si può sempre sanare il vizio in seguito (in questo caso con un documento “sanante” (piano programmatico) a sua volta sanato lo scorso anno...)

Decisamente un’operazione molto istruttiva per le future generazioni quella condotta dal TAR del Veneto; il messaggio, riscritto in modo leggermente più grezzo rispetto al burocratese della sentenza è il seguente:
1. ce ne freghiamo della vostra sicurezza, a noi interessa solamente far cassa: che si arrangino i nullatenenti comuni e provincie a far quadrare il cerchio; 2. ce ne freghiamo di integrare le persone più deboli: che restino fuori dell’aula e che non rompano i c…. 3. ce ne freghiamo delle leggi, tanto possiamo sempre sanare il nostro operato appoggiandoci a documenti inesistenti che ci danno ragione.

A voi ogni ulteriore commento….
www.retescuole.net/








Postato il Sabato, 03 luglio 2010 ore 00:00:00 CEST di Michelangelo Nicotra
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