Con
sentenza 1990 depositata il 12 maggio e resa nota in data 29 maggio
2010, il TAR del Veneto ha dato una doppia mazzata alle ragioni e alle
lotte del popolo della scuola.
La sentenza emessa si è espressa nei confronti delle seguenti
richieste, avanzate dallo SNALS all’inizio del presente anno
scolastico:
· annullamento dei provvedimenti relativi agli organici di diritto e di
fatto e alla formazione delle classi per l’anno scolastico 2009/2010
per la provincia di Venezia laddove viene imposto il superamento del
limite di 25 alunni per classe, violando l’articolo 5 del DM
26/08/1992, norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
annullamento dei provvedimenti relativi agli organici di diritto e di
fatto e alla formazione delle classi per l’anno scolastico 2009/2010
per la provincia di Venezia laddove ci siano più di 20 alunni di cui
uno portatore di handicap;
· annullamento della CM n° 38 del 2 aprile 2009 (quella sugli organici)
per violazione degli articoli 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in
generale in quanto è stata data applicazione ad un decreto come se
fosse già stato adottato con conseguente disapplicazione del vigente DM
n° 331 24/07/1994.
Il ricorso è stato completamente respinto con le seguenti motivazioni:
1. ….. una corretta ricostruzione della valenza della normativa che si
assume violata, ovvero del decreto ministeriale 26 agosto 1992, che
detta norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, induce a
considerare eventuali singole violazioni ultronee ed ininfluenti ai
fini dello scrutinio della legittimità dei provvedimenti di formazione
degli organici.
Non vi è dubbio che le disposizioni sulla sicurezza relative
all’evacuazione degli edifici scolastici debbano essere sempre
rispettate.
Tuttavia eventuali violazioni, ove sussistenti, sono inidonee a
rifluire in termini di illegittimità sui provvedimenti di formazione
degli organici, in quanto estranee alla fase provvedimentale di
pertinenza dell’Amministrazione statale, attenendo invece
prevalentemente ai comportamenti materiali propri della fase esecutiva
di competenza degli enti locali responsabili della programmazione della
rete scolastica sul territorio e dell’edilizia scolastica (cfr. gli
artt. 138 e 139 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, e gli artt. 83 e ss.
del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297) ed eventuali inadempienze, da
valutare in concreto con riguardo a ciascun edificio scolastico, al
numero, alla larghezza e lunghezza delle vie d’uscita, devono trovare i
propri rimedi, caso per caso, in misure di carattere logistico -
organizzativo relative alla dislocazione delle classi tra i piani e le
aule degli edifici scolastici, o in appositi interventi sugli edifici,
senza che tutto ciò possa giustificare di per sé, quale unica
soluzione, la richiesta di aumento del numero di insegnanti in
servizio.
Orbene, il citato art. 5 del decreto ministeriale 26 agosto 1992, come
chiarito dai Vigili del Fuoco in risposta ad un apposito quesito
proposto dall’Amministrazione, non fissa un numero inderogabile di
alunni per classe, ma si limita ad individuare il parametro di 26
persone per aula quale base di calcolo per determinare il massimo
affollamento ipotizzabile sui piani dell’edificio ai fini della
conformazione delle vie d’esodo, ponendo in sostanza la media di alunni
che può trovare posto in aula, potendosi bilanciare, in rapporto alla
capacità di deflusso delle vie di fuga, eventuali superamenti del
parametro medio con classi meno numerose, e potendosi altresì adottare
apposti accorgimenti in caso di superamento del parametro.
2. …..la parte ricorrente lamenta la violazione del decreto
ministeriale 3 giugno 1999, n 141 e dell’art. 10 del decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, nonché il difetto d’istruttoria,
perché nel determinare gli organici l’Amministrazione non avrebbe
tenuto conto della presenza di disabili tra gli alunni, il che avrebbe
imposto la formazione di classi di non più di 20 alunni, senza superare
il limite massimo di 25.
La doglianza va respinta perché né la normativa invocata, né quella
vigente (il DPR 20 marzo 2009, n. 81 ha disciplinato la materia
all’art. 5 abrogando il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331)
prevede l’automatica e meccanica applicazione di questi limiti
numerici, disponendone la necessità in relazione ad individualizzate
esigenze didattiche e di integrazione.
Ne discende che non risultano conferenti i casi denunciati dal
Sindacato ricorrente (il quale non ha neppure replicato a quanto
eccepito dall’Amministrazione) che possono essere riferibili a
situazioni di handicap lieve o di alunni che trascorrono parte del
tempo fuori dall’aula con l’insegnante di sostegno, o nell’alternanza
scuola – lavoro,…
3. ……la parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti di
formazione degli organici per violazione degli artt. 10 e 11 delle
disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), in quanto è stata
data applicazione ad un regolamento e ad un decreto interministeriale
non ancora vigenti. La doglianza deve essere respinta, in quanto la
prassi di diramare con circolari schemi di decreti non ancora vigenti,
non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti adottati
sulla base degli indirizzi contenuti nelle circolari, posto che
l’intera procedura si giova dell’efficacia sanante della normativa
sopravvenuta (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 19 febbraio 2010, n. 480), nel
caso di specie rappresentata dal piano programmatico previsto dall’art.
64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (sulla valenza del
quale cfr. la delibera della Sezione centrale del controllo di
legittimità sugli atti di Governo della Corte dei Conti n. 12 dell’11
giugno 2009) e “la circolare n. 38/2008, dunque, con il suo riferimento
alle riduzioni di organico di 42.100 unità per l’a.s. 2009/2010, si
salda in un continuum con il detto Piano programmatico, senza alcuna
cesura procedurale con esso, per effetto della convalida operata dal
Regolamento sugli organici del 2 luglio 2009” (cfr. Tar Lazio, Sez. III
bis, 24 luglio 2009, n. 7532, punto 7 in diritto).
In definitiva pertanto il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere
respinti.
In sostanza:
· Non importa se si derogano i limiti di capienza della aule fissati
dalla normativa antincendio, anzi, rappresenta un obbligo per le
amministrazioni periferiche (comuni e provincie) quello di far sì che
le aule diventino a norma (con quali soldi, vista la situazione
attuale, ci avrebbe fatto piacere che il legislatore ce lo
segnalasse…);
· Non importa se si derogano i limiti di capienza della aule fissati
dalla normativa legata agli alunni diversamente abili, basta che
l’alunno e il suo insegnante di sostegno si spostino fuori
dall’aula…(alla faccia dell’integrazione che ormai da decenni
contraddistingue il nostro percorso scolastico e ne fa una eccellenza
nei confronti degli altri paesi…);
· Non importa se il governo centrale non ottempera ad una sequenza
temporale degli atti legislativamente prevista, perché comunque si può
sempre sanare il vizio in seguito (in questo caso con un documento
“sanante” (piano programmatico) a sua volta sanato lo scorso anno...)
Decisamente un’operazione molto istruttiva per le future generazioni
quella condotta dal TAR del Veneto; il messaggio, riscritto in modo
leggermente più grezzo rispetto al burocratese della sentenza è il
seguente:
1. ce ne freghiamo della vostra sicurezza, a noi interessa solamente
far cassa: che si arrangino i nullatenenti comuni e provincie a far
quadrare il cerchio;
2. ce ne freghiamo di integrare le persone più deboli: che restino
fuori dell’aula e che non rompano i c….
3. ce ne freghiamo delle leggi, tanto possiamo sempre sanare il nostro
operato appoggiandoci a documenti inesistenti che ci danno ragione.
A voi ogni ulteriore commento….
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