Sta ora alla serietà e professionalità degli stessi giudici del CGA valutare obiettivamente le nuove circostanze e rivedere con coraggio e lealtà la precedente decisione, alla luce della nuova verità effettuale. Il ricorso infatti ricostruisce un quadro di verità non chiaramente percepita dal CGA con la precedente sentenz,a rendendo palese l’abbaglio che ha indotto il giudicante a ritenere sussistente un fatto (composizione commissione) che obiettivamente non esiste. L’avvocato Sebastiano Licciardello preliminarmente ricorda che c’è stata carenza di notifica ai partecipanti al concorso da parte delle due ricorrenti che, senza ombra di dubbio, avevano ed hanno la caratteristica di contro interessati. Chiarisce poi che il presunto vizio di forma nella composizione delle commissioni tale non era a giudizio del Consiglio di Stato, che ha deciso in altre regioni su analoga fattispecie. Per il Consiglio di Stato " la divisione in sotto-commissioni era evidentemente legittima, così come non potevano non ritenersi legittime, in base alle finalità sopra ricordate, la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l'indicata presenza in entrambe della figura del Presidente, essendo tale presenza da intendere non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento ”. I fatti nuovi emersi sono questi: Soltanto adesso si é avuto riscontro documentale sul modo di operare della commissione che non corrisponde a quanto fatto credere dalle parti principali del processo e di conseguenza accertato dal Giudice. Abbiamo raccolto ora, perché in passato impediti da presunto sequestro giudiziario, oltre 600 elaborati e i relativi verbali, corretti nelle sedute tra marzo e maggio 2006 da una commissione costituita da tre membri (il presidente e due componenti). Non risulta che detti verbali, come sicuramente altri che non sono ancora in possesso degli attuali ricorrenti, in cui non si riscontra alcun vizio di costituzione del collegio, siano stati impugnati per falso. Pertanto si è annullato un procedimento amministrativo, per un vizio relativo alla costituzione della Commissione, che, per un verso tale non è stato ritenuto dal Consiglio di Stato e che, per altro verso, in concreto non si riscontra dai verbali in possesso dei ricorrenti che si producono (e sicuramente da altri), e che pertanto la sentenza impugnata é la conseguenza di false rappresentazioni processuali, in concreto non riscontrabile nelle operazioni della commissione che ha valutato i temi di oltre 300 candidati, come da verbali che si allegano, in composizione regolare. Dai verbali in nostro possesso si riscontra in modo inequivocabile che gli elaborati sono stati corretti tutti da una commissione composta dal Presidente e da due componenti (tres faciunt collegium). Pertanto da questi verbali viene smentito quanto affermato nella sentenza di cui si chiede la revocazione, e cioè che l'unico Presidente si spostasse ora dall'una ed ora dall'altra commissione e, in tal modo la composizione dei collegi poteva ritenersi legittima. Pertanto la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione non può non inficiare in radice le relative operazioni. E stata così artatamente costruita l'immagine di un concorso "truccato" prima a livello mediatico e poi a livello processuale. Il requisito che legittima ora l'azione revocatoria riguarda il carattere "decisivo" dei documenti trovati. I verbali ora prodotti, da dove si desume la legittima e corretta composizione della commissione di concorso, rendono palese "l'abbaglio dei sensi" che ha indotto il giudicante a ritenere sussistente un fatto (composizione commissione) che obiettivamente non esiste. Certo rimaniamo sconcertati dal fatto che l’Avvocatura di Stato, con ben altri mezzi, avrebbe dovuto affrontare anch’essa questa azione revocatoria, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice CGA col rimedio straordinario della revocazione. Auspichiamo che la magistratura del CGA di Palermo valuti con serenità e obiettività gli elementi nuovi e inconfutabili forniti dall’avv. Sebastiano Licciardello e proceda a ristabilire in accordo con il Consiglio di Stato la verità sostanziale, per ridare serenità e giustizia ai 426 presidi e certezza del diritto in Sicilia. Nel frattempo continueremo a sostenere tutte le iniziative politiche e sindacali tese alla definizione per via legislativa della vicenda concorsuale, a tutela della categoria.
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