La Legge 146/90
prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra
cui la
scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un
gruppo minimo (contingente)
di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni
indispensabili (o servizi minimi).
Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ata o gli
educatori di convitti o
educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun
contingente per i docenti.
I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono
previsti e individuati dal contratto
nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di
garanzia, attuazione
della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri.