Garbatamente, sine ira atque studio, vorremmo rivolgere alcune
osservazioni alla prof.ssa Lilia Leonardi, Dirigente “congelata”, per
precisare, che la stessa (salvo sua smentita) ha partecipato al
concorso come del resto tanti altri suoi colleghi senza averne titolo
(non aveva i punti utili per essere ammessa alle prove concorsuali)
usufruendo poi, come del resto gli altri nella sua stessa posizione, di
leggi e commi in sanatoria fino alla sua immissione nei ruoli
dirigenziali.
In riferimento ad alcune sue affermazioni:
“noi (si riferiva agli ammessi con riserva) abbiamo avuto il solo
torto di credere che per essere validi Dirigenti Scolastici fosse
necessario dimostrare il possesso d’intelligenza, capacità, competenze,
cultura e non certamente il possedere o meno qualche manciata di
centesimi di punti (mi riferisco alla selezione iniziale sulla base dei
titoli) che ci ha spinti a ricorrere avverso l’esclusione dalla
preselezione.”
Vorremmo ricordare alla professoressa, che molti altri, che si
trovavano nella sua stessa condizione, forse più rispettosi delle
istituzioni, non hanno fatto ricorso e solo per essere stati più
rispettosi delle regole si trovano esclusi!
Proprio chi ha fruito di una sospensiva, ed è stata ammessa con
riserva, e poi sanata, parla di opinabile correttezza delle sentenze
del CGA?
Fatta questa premessa appare utile ricordare che le mezze verità sono
spesso le bugie peggiori; quindi, per recuperare la correttezza
dell’informazione occorre sottolineare quanto segue:
Non facciamo la storia del concorso, la conosciamo tutti; è stato
bandito con una procedura ben definita, in attuazione dell’art. 29 del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 22, commi 8 e 10 della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
I posti messi a concorso a livello regionale in Sicilia erano 151 nel I
settore e 49 nel II settore; le fasi dovevano essere: a) selezione per
titoli;b) concorso di ammissione;c) periodo di formazione; esame
finale di cui all’art. 17.
La selezione per titoli non è stata rispettata:
• ci sono stati molti che, pur non possedendo i
titoli previsti, hanno partecipato (docenti di educazione fisica e
diplomati dei conservatori)
• altri che non avevano i punti utili per essere
ammessi hanno partecipato lo stesso (lei è una di questi)
L’esame finale non è stato fatto.
I posti sono stati moltiplicati per due e per tre, da 200 sono
passati a 426, ma la cosa più strana è che gli elaborati non sono stati
corretti; è quanto si evince dalle sentenze del Consiglio di Stato che
la prof. Leonardi dimentica di citare e/o di leggere.
Nelle sentenze del Consiglio di Stato, adunanza dell’11 marzo
2009 nº 989/2007, nº 990/2007, ed in altre la censura non investe
l’aspetto formale della composizione della Commissione, ma entra nel
merito di altre doglianze che la sentenza del CGA ha omesso di trattare
, essendo il vizio sulla composizione della commissione assorbente di
ogni altro elemento.
Noi cosiddetti bocciati tante volte abbiamo evidenziato che i
tempi di correzione erano stati così ristretti che, di fatto, non si
sarebbe potuto parlare di correzione! –
La prova è stata data durante la trasmissione Mimandarai3,
nel lontano marzo del 2007.-
Gli elaborati, inoltre conservano una tale verginità da far ipotizzare
che non siano stati neppure sfiorati; assenza di segni e presenza di
errori grammaticali e sintattici…; queste cose sono censurate con
spietata logica dal Consiglio di Stato, quel Consiglio di Stato
invocato in contrapposizione al CGA.
Non è, dunque, un fatto puramente formale, anche se, considerata la
funzione dirigente svolta sinora dalla professoressa, non dovremmo
certo ricordarlo noi, che la forma nell’ambito degli atti della
pubblica amministrazione, costituisce un elemento essenziale, un dato
fondamentale ed imprescindibile per correttamente qualificare il suo
operato.
Si legge nelle sentenze:
Orbene, - - nel caso di specie, alla genericità dei criteri
stabiliti dalla commissione – la quale li ha mutuati dall’art. 11 del
bando, con la sola precisazione di ritenere prevalente il criterio
relativo alla forma espressiva – non hanno fatto seguito né la
predisposizione di una più stringente griglia di sotto-punteggi
afferenti ai singoli criteri né l’indicazione, anche con formula
sintetica o meri indicatori grafici, di non conformità dell’elaborato a
tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati, così da
rendere edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione
alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva
tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza,
congruità e non contraddittorietà del giudizio
espresso.
Ne consegue che, nella circostanza, il punteggio numerico di
insufficienza attribuito all’istante (che le ha precluso l’ammissione
agli orali), in quanto svincolato da ogni possibilità di correlazione
con i criteri imposti dal bando, non soddisfa il principio di
trasparenza, che deve presiedere all’operato della commissione
esaminatrice e al quale è, in definitiva, preordinato l’obbligo di
motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990,
concerne espressamente anche lo svolgimento dei pubblici concorsi.
Ed aggiunge:
A rafforzare le conclusioni di cui sopra, concorre, nel caso concreto
anche la fondatezza della seconda doglianza articolata nel motivo in
esame, con la quale si denuncia l’assoluta inadeguatezza del tempo
dedicato dalla Commissione alla correzione degli elaborati. Al
riguardo, la Sezione, pur concordando con l’Amministrazione che non
esiste in astratto un tempo da considerarsi ragionevole per la
correzione di un elaborato e che l’indicazione del tempo medio non è di
per sé significativa in assoluto, potendo il giudizio negativo o
positivo di una prova scritta emergere con più o meno prontezza
dalla lettura del compito, che viene fatta da soggetti (i commissari
d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati
a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che
l’operazione di correzione delle prove che la Commissione era chiamata,
nello specifico, a valutare, richiedeva la spendita di un minimo
incomprimibile di tempo (tenuto conto del livello degli argomenti,
della lunghezza dei compiti e della non sempre scorrevolezza della
lettura in ragione della redazione manuale e delle conseguenti
caratteristiche di grafia di ciascuno) da parte dei commissari.
Ora, è chiaro che, anche data per presupposta l’esperienza
professionale dei commissari, il tempo risultante dal verbale n. 37 del
4 maggio 2006 di 270 minuti per la correzione di 96 elaborati ( e cioè,
in media, meno di tre minuti ad elaborato) pare eccessivamente ridotto,
e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura delle prova scritte
sia stata fatta in modo esaustivo, tale da non suscitare perplessità
sul giudizio di non sufficienza espresso (cfr., nello stesso senso,
Cons. St., VI Sez. n. 2421 del 13.5.2005; n. 3368 del 20.6.2006; n.
3666 del 20.6.2006).
Conclude:
Pertanto. Il ricorso va in conclusione accolto,
Invitiamo a leggere anche le sentenze sopra riportate, sono del
Consiglio di Stato, e non occorre dire che il ricorso accolto vale solo
per i ricorrenti, perché non è su questo che verte il nostro
intervento. (Anche se i ricorrenti sono tanti )
Il nostro intervento è volto a sottolineare che le sue battaglie e
quelle di tanti altri (più o meno interessati) che lamentavano il fatto
che semplici difetti di forma avevano (ingiustizia delle ingiustizie in
Sicilia) fatto annullare un concorso, in realtà non
appaiono più riproponibili e credibili dinanzi alle motivazioni che
stanno alla base delle citate sentenze del Consiglio di Stato, (pareri
definitivi).
Questo concorso per cui la professoressa chiede giustizia, giustizia
l’ha avuta, quella invocata è l’ingiustizia e ciò non è coerente col
suo ruolo di educatrice.
Questo Concorso fa acqua da tutte le parti e i cosiddetti bocciati lo
sono stati senza che venissero rispettate regole sostanziali
fondamentali. La graduatoria dei cosiddetti vincitori è stata formulata
sulla base di scritti la cui correzione il Consiglio di Stato ha
censurato in modo inequivocabile “tale da ingenerare dubbi sul
fatto stesso che la lettura delle prova scritte sia stata fatta in modo
esaustivo, tale da non suscitare perplessità sul giudizio di non
sufficienza espresso.”
Riteniamo più saggio mantenere un decoroso silenzio, in quanto
dirigente seppur congelata, della Pubblica amministrazione,
Suggeriamo di smettere di pietire
decreti e leggine, sanatorie e leggi incostituzionali, a sostegno
di ciò che ormai appare, inequivocabilmente, agli occhi di tutti,
un’insostenibile pretesa.
Il coordinamento Regionale dei candidati esclusi dal Concorso
Ordinario in Sicilia
Anna Maria Farinella