Restano aperte numerose questioni rispetto all'applicabilità della convenzione al DM 100/09 e a coloro che non sono inclusi nelle graduatorie prioritarie ma hanno comunque periodi di occupazione in costanza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e sulla validità dei servizi prestati con i contratti regionali ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, sulle quali l'INPS non ha ancora fornito risposte.
Roma, 9 giugno 2010
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INPS
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Oggetto: Disoccupazione al personale precario della Scuola. Chiarimenti ed istruzioni.
In risposta ai quesiti pervenuti dalle Strutture sul territorio, si chiarisce che le indennità ordinarie di disoccupazione non agricola con requisiti normali in favore del personale precario – docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario – della Scuola di cui all’art. 1, commi 2-3, D.L. n. 134/09 conv. L. n. 167/09, gestite secondo le modalità specifiche di cui alla Circolare n. 125/09 ed ai successivi messaggi n. 30303/09, n. 2640/10 e n. 13224/10, in pagamento al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso (30 giugno 2010), sono fruibili nei mesi di luglio ed agosto ed anche oltre il 31 agosto 2010, fino a concorrenza del periodo massimo erogabile (240 o 360 giornate).
Le domande presentate dalla medesima categoria di lavoratori a partire dal 1° settembre 2010 dovranno invece essere tenute in evidenza in attesa che il MIUR trasmetta, ai sensi dell’art 7, comma 4-ter, L. n. 25/10, l’elenco dei potenziali beneficiari per l’anno scolastico 2010/2011, comprensivo dei soggetti di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09, regolati dalla Convenzione del 5 agosto 2009 e dal relativo addendum.
Ruggero Golino da www.flcgil.it