Mobilità
nella Regione Sicilia
Com’è noto, l’art. 1, c. 2-bis. della Legge n. 190/2009 testualmente
dispone: “Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito
di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di
dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 94 - del 26
novembre 2004, il personale in
servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della
procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni
medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi
gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli
incarichi di cui al presente comma”. Pertanto l’attribuzione ed il
mutamento di incarico, di cui agli artt. 6 e 9 del C.C.N.L. più volte
citato, non possono essere effettuati nei confronti dei predetti
dirigenti scolastici.
Si segnala l’esigenza di completare le operazioni predette entro il 15
luglio di ciascun anno.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
redazione@aetnanet.org