L’accesso
ai nuovi percorsi formativi sarà a numero programmato, definito
annualmente con decreto del Miur. Il numero dei posti sarà determinato
sulla base della programmazione del fabbisogno di personale docente
nelle scuole statali, che a sua volta si basa sulle esigenze rilevate a
livello regionale.
Redazione
La commissione Cultura della Camera ha dato parere favorevole allo
schema di regolamento per la formazione iniziale dei docenti. Non sono
state apportate modifiche al testo già noto.
L’accesso ai nuovi percorsi formativi sarà a numero programmato,
definito annualmente con decreto del Miur. Il numero dei posti sarà
determinato sulla base della programmazione del fabbisogno di personale
docente nelle scuole statali, che a sua volta si basa sulle esigenze
rilevate a livello regionale.
Per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella primaria è previsto un
corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico; dal secondo anno
sarà attivo un tirocinio di 600 ore, che si conclude con la discussione
della tesi e di una relazione finale che costituiscono esame abilitante.
Per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado si
richiede la laurea magistrale (o un diploma accademico di secondo
livello per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e
coreutiche) più un anno di Tirocinio Formativo Attivo che si
conclude con una relazione e un esame finale abilitante.
La specializzazione per il sostegno si consegue solo presso le
università con la partecipazione ad un corso a numero programmato e
della durata di un anno e con un tirocinio di almeno 300 ore (in attesa
che della istituzione di specifiche classi di abilitazione).
In accordo con i piani di studio previsti per il liceo linguistico dai
nuovi regolamenti della scuole superiori vengono istituiti corsi, di
durata almeno annuale, di perfezionamento per l’insegnamento di una
disciplina in lingua straniera,. Il corso richiede anche lo svolgimento
di un tirocinio di 300 ore. Con le stesse modalità sono istituiti anche
corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera.
Fino al 2011/2012, i docenti non abilitati che abbiano svolto, alla
data dell’entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni di
insegnamento, saranno ammessi in soprannumero al Tirocinio Formativo
Attivo previo superamento di una prova di accesso e saltando la parte
formativa. In questi casi il tirocinio sarà svolto senza interrompere
l’eventuale attività lavorativa.