Dopo
la Circolare Ministeriale 35/10 inerente, tra l’altro, gli esami di
idoneità e quelli di Stato dei candidati esterni, il MIUR, con la
Circolare Ministeriale n. 49 del 20 maggio scorso, impartisce
disposizioni sulla “valutazione degli alunni ed esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione”.Si tratta della prima e
completa applicazione della normativa di settore definita dalla legge
169/08 e dal DPR 122/09 sulla valutazione degli studenti. Dalla
lettura della circolare, di cui in allegato pubblichiamo una scheda
riassuntiva, emerge in più punti una sostanziale sfiducia nella
capacità dei docenti di saper valutare “correttamente” gli esiti
scolastici degli allievi. Infatti:
• riguardo
ai criteri di valutazione si afferma che: “Valutazioni superficiali o
meramente notarili possono nascondere apprendimenti approssimativi o
addirittura posticci (…)”.
• nel paragrafo intitolato “Dalla scuola primaria
alla secondaria di secondo grado” si sottolinea che: “I voti numerici e
i giudizi non possono risolversi in un adempimento formale e
burocratico, ma possono e devono configurare, nel loro insieme, una
realistica e trasparente “lettera di presentazione” dell’alunno che
intraprende un itinerario formativo nuovo”;
• nel paragrafo “Ammissione alla classe successiva
nella scuola secondaria di primo grado” si specifica che “Valutazioni
superficiali, o comunque inattendibili, possono avere conseguenze
rilevanti per il singolo studente e creare difficoltà non sempre
risolvibili per l’azione della scuola negli anni successivi”.
• nel paragrafo inerente la prova scritta a carattere
nazionale si ricorda che le istituzioni scolastiche, in quanto soggetti
istituzionali, “sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova
stessa avvenga correttamente, mettendo in atto adeguate misure per
garantire che le prove somministrate conseguano risultati oggettivi e
attendibili. Queste misure vanno anzi prese con particolare cura al
fine di evitare che in talune situazioni possa determinarsi il rischio
di “comportamenti opportunistici””;
• Nel paragrafo relativo alla Certificazione delle
competenze si afferma che “Va in ogni modo garantito che le procedure
di valutazione proprie di ogni singola scuola, di docenti o gruppi di
docenti della scuola rispettino criteri di attendibilità e di validità,
evitando che la disomogeneità esistente nelle prassi correnti siano per
gli studenti e per le loro famiglie fonti di informazioni imprecise se
non errate”.
Contesteremo nelle sedi opportune questo atteggiamento del MIUR!
Rimangono completamente aperti i dubbi e le difficoltà sulle modalità
di valutazione introdotte con le normative emanate nell’ultimo anno e
mezzo:
• La rigidità nel calcolo del voto finale dell’esame
di Stato, determinato “dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle
singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità
superiore per frazione pari o superiore a 0,5”, accresce a dismisura il
peso dell’esame rispetto al percorso scolastico ed impedisce una reale
valutazione formativa di ciascun alunno. E’ singolare che solo in
questo caso la circolare, di fronte a questa evidente distorsione
introdotta nella prassi valutativa, fa appello alla professionalità dei
docenti per far si “che il voto conclusivo sia il frutto meditato di
una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo
percorso scolastico dei giovani candidati”.
• Rimane aperta la problematica inerente l’ora di
approfondimento in materie letterarie (prevista dal DPR 89/09),
soprattutto nei casi in cui tale insegnamento non sia svolto dal
docente di Italiano e/o storia e/o geografia della classe;
• Controverse sono le modalità di partecipazione dei
docenti di strumento alle sottocommissioni, in sede di esame di stato a
conclusione del primo ciclo di istruzione, per gli alunni non
frequentanti il corso musicale.