La
decisione con la quale il Consiglio di Stato annulla la sentenza del
TAR del Lazio n.7076 dello scorso mese di luglio lascia intatta
la sostanza del problema. Da www.scuolaecostituzione.it
Il TAR del Lazio aveva dichiarato illegittima l'attribuzione del
credito scolastico da parte dei docenti di religione cattolica, per la
particolare natura di tale insegnamento, e dei docenti di
attività alternative, per la discriminazione operata nei confronti di
coloro che non si avvalgono dell'irc ma nel loro pieno diritto
non scelgono alcuna attività. Il Consiglio di Stato, pur tenendo conto
dello "stato di non obbligo" stabilito
dalla Corte Costituzionale per i non avvalentisi, stravolge la logica
del TAR negando l'esistenza di discriminazioni.
Lo fa con evidente imbarazzo,
laddove afferma che coloro che hanno un buon profitto possono
ottenere un buon punteggio di credito, anche senza il contributo del
docente di r.c. o di attività
alternative!!! La nostra difesa della limpida, laica, democratica
sentenza del TAR del
Lazio non arretra; anzi, trae maggior forza da alcune indicazioni
contenute nella stessa decisione del 7 maggio 2010 del Consiglio di
Stato. - Viene ribadito il particolare status dell'irc ,
insegnamento che sulla base della normativa vigente non dà luogo
a voti. Vengono così definitivamente vanificati i tentativi di
trasformare il giudizio in voti, messi in atti anche dal MIUR.
-Viene vivamente "bacchettata" la ministra per non rendere effettiva
la possibilità di attività alternative in tutte le scuole, per
far sì che chi desideri
non avvalersi dell'irc e scegliere un'attività didattica e formativa
sia in grado di farlo. Viene sottolineato che ciò non
pregiudicherebbe in alcun modo la scelta di chi intende
frequentare l'irc, rispondendo questa scelta unicamente a "un
interrogativo della coscienza". Al ministro Gelmini chiediamo:
che fine fanno i fondi attribuiti dallo Stato agli Uffici
Scolastici Regionali per l'attivazione delle attività alternative?
Perché non vengono assegnati alle scuole? Ma la ministra ci
sembra piuttosto orientata a disobbedire al Consiglio di Stato,
dal momento che nel nuovo Regolamento sulla Valutazione degli
alunni (DPR 122 dell'agosto 2009) esclude addirittura il docente
di attività alternative dal Consiglio di Classe, paragonandolo ai
docenti esterni occasionali per i quali è prevista in sede di
scrutinio e attribuzione del credito semplicemente una preventiva
nota scritta...
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