Lo schema di regolamento in materia di formazione iniziale
degli insegnanti, presentato alle Camere l'8 aprile 2010, intende
contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo
sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative,
relazionali e comunicative.
L’accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e prevede
il superamento di una prova. Il numero dei posti annualmente
disponibili è determinato sulla base della programmazione del
fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel
limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale
di istruzione (costituito dalle scuole statali e dalle scuole
paritarie).
Lo schema di regolamento in materia di formazione iniziale degli
insegnanti, presentato alle Camere l'8 aprile 2010, intende
contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo
sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative,
relazionali e comunicative.
informazioni aggiornate a venerdì, 7 maggio 2010
Lo schema di regolamento in materia di formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado (Atto 205) , dà seguito all’art. 2, c. 416, della L.
finanziaria 2008 (L. 244/2007), ma in coerenza con le previsioni del
piano programmatico di interventi adottato sulla base dell’art. 64 del
D.L. 112 del 2008 (v. Riorganizzazione della scuola ).
La relazione introduttiva evidenzia che l’esigenza di intervenire
deriva dai risultati non buoni conseguiti dalla scuola italiana, in
occasione di ricerche nazionali e internazionali, per le conoscenze
disciplinari, in particolare linguistiche e di scienze matematiche,
fisiche e naturali. Occorre, quindi, puntare ad un rafforzamento delle
conoscenze disciplinari e allo sviluppo di capacità didattiche,
psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative, affinché
l’insegnante sia capace di orientarsi a seconda delle diverse fasce di
età degli studenti e possa individuare le modalità educative adatte a
promuovere il successo scolastico.
L’accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e prevede
il superamento di una prova. Il numero dei posti annualmente
disponibili è determinato sulla base della programmazione del
fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel
limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale
di istruzione (costituito dalle scuole statali e dalle scuole
paritarie).
Il percorso formativo per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria si articola in un corso di laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico, cui si accede con il diploma di istruzione
secondaria di II grado. Dal secondo anno è previsto un tirocinio di 600
ore.
Esso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale
del tirocinio che costituiscono esame con valore abilitante.
Il percorso formativo per insegnare nella scuola secondaria di primo e
secondo grado si articola in un corso di laurea magistrale (biennale) –
o, per l’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e
coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello - e in un
anno di tirocinio formativo attivo.
Il tirocinio formativo attivo(TFA) è un “corso di preparazione
all’insegnamento” che sostituisce il percorso effettuato, fino all’a.a.
2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS).
Esso ha durata annuale e comprende quattro gruppi di attività:
insegnamenti di scienze dell’educazione; un tirocinio di 475 ore presso
le istituzioni scolastiche; insegnamenti di didattiche disciplinari;
laboratori pedagogico-didattici. La gestione delle attività è affidata
al consiglio del corso di tirocinio.
Il TFA, che si svolge nelle istituzioni scolastiche accreditate, si
conclude con la stesura di una relazione e con l’esame finale con
valore abilitante.
Per tutti i percorsi formativi si prevedono tutor coordinatori e tutor
dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono
presenti anche tutor organizzatori. I tutor sono docenti e dirigenti in
servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione.
La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
disabili, in attesa della istituzione di specifiche classi di
abilitazione, si consegue solo presso le università, con la
partecipazione a un corso di durata almeno annuale, a numero
programmato, che deve comprendere almeno 300 ore di tirocinio. Possono
partecipare solo gli insegnanti abilitati.
A conclusione, si sostiene un esame finaleche consente l’iscrizione
negli elenchi per il sostegno.
Presso le università sono, inoltre, istituiti corsi di perfezionamento
per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera (CLIL): possono partecipare gli insegnanti abilitati per
l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado che abbiano
competenze linguistiche certificate di livello avanzato. I corsi durano
almeno un anno e comprendono almeno 300 ore di tirocinio. A
conclusione, si sostiene un esame finale e si consegue un certificato
che attesta le competenze acquisite.
Per alcune situazioni è prevista una disciplina transitoria. Tra gli
altri:
• fino all’a.a. 2012-2013, chi è in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso alle SSIS consegue l’abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado previo
svolgimento del TFA. Gli accessi sono a numero programmato;
• fino all’a.a. 2011-2012, chi non è abilitato ma ha
svolto, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno 360 giorni
di insegnamento, è ammesso in soprannumero al TFA, sostenendo la prova
di accesso. Il servizio prestato vale a coprire parte dei crediti
formativi previsti;
• fino all’a.a. 2011-2012, chi ha superato l’esame di
ammissione alle SISS e ha poi sospeso la frequenza, è ammesso in
soprannumero al TFA senza sostenere l’esame di ammissione e con il
riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
Inoltre, chi è iscritto al corso di laurea in scienze della formazione
primaria alla data di entrata in vigore del decreto conclude il corso
di studi e consegue l’abilitazione all’insegnamento secondo la
normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
La VII Commissione ha avviato l'esame dello schema di regolamento il 6
maggio 2010 , con lo svolgimento della relazione.