La
condotta di un ente pubblico che non riconosce ai lavoratori a tempo
determinato gli stessi aumenti retributivi legati alla maggiore
professionalità acquisita in virtù degli scatti di anzianità,
riconosciuti, invece ai lavoratori a tempo indeterminato, costituisce
violazione del principio di non discriminazione tra le due suddette
tipologie di lavoratori.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 ottobre 2009, ha
riconosciuto le ragioni di alcuni precari al riconoscimento giuridico
degli aumenti retributivi rapportati alla maggiore professionalità,
partendo dall’interpretazione della normativa comunitaria.
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In particolare, essa ha fatto riferimento all’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18.03.1999, che figura in allegato
alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.1999/70/CE, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il
quale è applicabile anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo
determinato conclusi con le amministrazioni e con gli enti del settore
pubblico.
La clausola n. 4 del suddetto accordo prevede che i criteri del periodo
di anzianità di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a
tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando
criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati
da motivazioni oggettive.
L’art. 6 del d.lgs. n.368/01, emanato in attuazione della summenzionata
direttiva europea, prevede che il prestatore di lavoro con contratto di
lavoro a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o
la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro
trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti
dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo
lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con
la natura del contratto a termine.
Il Tribunale ha ritenuto fondamentale, ai fini della
decisione,verificare se il mancato riconoscimento degli scatti di
anzianità costituisca o meno una ragione oggettiva che, secondo
l’accordo quadro, possa legittimare un trattamento diverso dei
lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Lo scatto di anzianità ha funzione di adeguare la retribuzione alla
maggiore professionalità e competenza che il lavoratore acquisisce nel
corso del tempo. La normativa sui contratti a termine non disciplina
gli scatti di anzianità in quanto esse, per loro natura, sarebbero
incompatibili con un rapporto di durata limitata nel tempo come quelli
a termine. Tuttavia, data la possibilità di prorogare i suddetti, di
fatto può instaurarsi un rapporto di lunga durata, tale da essere
equiparabile a un rapporto a tempo indeterminato.
Mentre nel settore privato, qualora accada, il termine è considerato
nullo e il rapporto si trasforma a tempo indeterminato, nel settore
pubblico tale possibilità è stata oggetto di diverse e contrastanti
determinazioni nel corso degli anni. Ad ogni buon conto, secondo il
Tribunale questo non può comportare l’esclusione di ogni tipo di tutela
nei confronti del lavoratore a tempo determinato nel settore pubblico.
Il Tribunale ha pertanto stabilito che il mancato riconoscimento degli
scatti di anzianità costituisce una violazione del principio di non
discriminazione.
Di conseguenza è stata dichiarata l’illegittimità dei contratti a
termine sottoscritti tra le parti e, per l’effetto, il Ministero è
stato condannato ad adeguare la retribuzione del ricorrente a quella
corrispondente all’anzianità maturata nonché a risarcire il danno nella
misura delle differenze retributive conseguenti al mancato computo dei
vari periodi di servizio.
Il dato che conforta è che inizia a trovare applicazione, nella
giurisprudenza di merito, la cd. “tutela multilevel”, tra fonti
comunitarie e fonti di recepimento interne, in applicazione del
Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1.12.2009.
L’importante novità non può lasciare indifferenti poiché i principi
costituzionali europei, contenuti nelle nuove regole comunitarie di
rango primario, modificano di fatto la gerarchia delle fonti e
costituiscono un nuovo sistema di tutele dai contorni in via di
definizione ma sufficientemente chiari che incidono in modo favorevole
a tutto vantaggio dei lavoratori, laddove trovino applicazione.
Sarà compito di questo ufficio, fornire informazioni e strumenti nel
nuovo quadro normativo di regole generali sopranazionali che hanno già
modificato il diritto del lavoro ed il diritto dei lavoratori comunari.
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
UFFICIO CONSULENZA LEGALE