Esami di stato, pubblicata l'Ordinanza ministeriale con le istruzioni
operative
Tre le principali novità della Ordinanza ministeriale n. 44 del 5
maggio 2010 su Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo
svolgimento degli esami di stato nella secondaria superiore:
• per l’ammissione all’esame da quest’anno sarà
necessario avere la sufficienza in tutte le discipline;
• anche i candidati esterni già promossi in quinta
dovranno sottoporsi ad un esame preliminare di ammissione;
• la discriminazione per chi non si avvale
dell’insegnamento della religione cattolica viene appesantita dal
momento che l’insegnante di attività alternative, a differenza di
quello di religione, non parteciperà allo scrutinio di ammissione.
La prima di queste misure porta a compimento l’appesantimento delle
condizioni di ammissione previsto dal Ministro Gelmini con il DPR 22
giugno 2009, n. 122 rispetto alle norme previgenti. Si ricorderà
infatti che fino a tre anni fa le norme non prevedevano il giudizio di
ammissione, abolito da Berlinguer nel 1998. Fioroni lo restaurò nel
2007 e prevedendo anche il requisito della media minima del sei (DM
42/2008), entrata e rimasta in vigore solo lo scorso anno. La Gelmini,
a seguito di un’altra restaurazione, quella del voto in condotta, e
della valutazione di questo ai fini della media con tutti possibili
scompensi conseguenti, non trovò di meglio che decretare, la necessità
della sufficienza in tutte le discipline anche ai fini dell’ammissione
(NB: dal 1925 – Gentile – al 1998 – Berlinguer – il requisito di
ammissione era stato la media del cinque!).
La seconda novità liquida invece un assurdo privilegio che godevano gli
esterni già promossi alla quinta classe: essi, a differenza degli
interni,non erano tenuti a sottoporsi ad alcun giudizio di ammissione.
Nel restaurare l’ammissione infatti Fioroni “si era dimenticato di
loro” e per due anni il legislatore non era riuscito a trovare il tempo
per sanare questa “dimenticanza”, fino al decreto 25 settembre 2009 n.
134 convertito dalla legge 24 novembre 2009 n. 167.
La terza novità deriva dalla applicazione del DPR 122/2009. Anche in
questo caso va ricordato che già Fioroni aveva introdotto la
“supervalutazione” ai fini del credito scolastico della frequenza di
religione cattolica rispetto all’alunno non avvalentesi che sceglieva o
lo studio individuale o l’allontanamento dalla scuola nell’ora di
religione. Aveva tuttavia attribuito il medesimo trattamento per lo
studente che sceglieva l’attività alternativa. Gelmini non ha
modificato la norma generale circa la valutazione ai fini del credito
(anche se ha cancellato qualsiasi riferimento alla banda di
oscillazione del punteggio) ma ha disposto che il docente di attività
alternative anziché partecipare allo scrutinio si limiti a mandare una
relazione scritta, con ciò violando, a nostro avviso, anche la
“perfezione” del consiglio di classe e dello scrutinio. La stessa cosa
non è stata prevista per l’insegnante di religione, del quale anzi si
ribadisce la partecipazione a pieno titolo allo scrutinio.
Oltre a queste novità ve ne sono altre più marginali ma non meno
significative:
• i candidati esterni non potranno essere aggregati a
commissioni per i corsi Sirio (lo scorso anno potevano essere aggregati
ma dovevano comunque sostenere l’esame sul programma normale);
• i candidati che nell’anno hanno frequentato i corsi
ospedalieri saranno scrutinati dagli insegnanti della propria scuola o
da quelli del corso ospedaliero a seconda che abbiano svolto la maggior
parte dell’anno dall’una o dall’altra parte;
• viene precisato che per il credito scolastico resta
la ripartizione prevista dalla tabella A allegata al DM 42/2007
(Fioroni), ma comprensiva anche della valutazione del voto di condotta,
mentre la nuova tabella prevista dal DM 99/2009 si applica per
quest’anno solo alle terze;
• viene previsto che le commissioni possano procedere
alle correzioni della prima e della seconda prova scritta anche con
l’assenza giustificata di un giorno (legittimo impedimento!) di un
membro purché sia garantita la copertura di tutte le aree disciplinari
da parte di almeno due commissari;
• viene precisato che i commissari non possono
assentarsi dai colloqui, mentre possono farlo i presidenti, per un
giorno e per legittimo impedimento, purché nominino un sostituto;
• i candidati provenienti dai corsi Sirio pur
esonerati da alcune materie dovranno sostenere quest’anno anche la
terza prova scritta;
• per l’ottenimento della lode non basta più il
massimo dei voti (senza integrazione) e l’unanimità della commissione,
ma occorre anche:
- l’otto in tutte le discipline all’atto della ammissione;
- l’unanimità del consiglio di classe scrutinante sul credito
dell’ultimo anno;
- l’unanimità della commissione sulla valutazione di ogni singola prova
• l’INVALSI procederà al campionamento di alcuni
studenti ai fini della valutazione e le terze prove da inviare
all’INVALSI saranno solo quelle di questi studenti;
• i presidenti dovranno consegnare all’ispettore
tecnico di vigilanza una scheda sui criteri per l’attribuzione della
lode.
Il calendario delle operazioni è il seguente
• 21 giugno riunione preliminare
• 22 giugno prima prova scritta
• 23 giugno seconda prova scritta
• 25 giugno terza prova scritta
• 28 giugno quarta prova scritta(solo per sezioni ad
opzione internazionale)
Eventuali prove suppletive sono previste il 7 luglio (prima prova
scritta) e l’8 luglio (seconda prova scritta).