Il presupposto
perché l'insegnamento prestato nella scuola costituisca punteggio utile
per l'inserimento nelle graduatorie ex permanenti ed ora ad
esaurimento, sta nel fatto che debba essere relativo alla classe di
concorso per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria.
L'insegnamento della religione cattolica per le peculiarità che lo
contraddistinguono non trova una classe di concorso che consenta un
inserimento nelle graduatorie oltre a non avere un titolo di studio
specifico che abiliti all'insegnamento.
Si tratta, quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella
dotazione di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento
con una individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge n.
124/1999, l'anzianità didattica richiesta per l'ammissione alla
sessione riservata di abilitazione.
da DirittoScolastico.it