L'aggiornamento e la formazione sono parte integrante della
stessa attività di insegnamento: per questo gli insegnanti hanno
diritto all'utilizzo di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico.
Tuttavia, la fruizione dei permessi per l'aggiornamento è determinata a
livello di ogni istituzione scolastica in relazione alle esigenze di
servizio: dipende cioè dalle necessità organizzative della scuola,
piuttosto che dalla libera iniziativa del singolo docente di integrarsi
nel piano dell'offerta formativa della scuola.( Fabrizio Foschi da Il Sussidiario)
La riforma della scuola
secondaria superiore, avviata con l'approvazione dei Regolamenti di
riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, chiama in causa i docenti e la loro capacità di muoversi
responsabilmente tra nuovi documenti, quote di autonomia, quadri orario
da ripensare. Si sta aprendo una nuova pagina dell'aggiornamento in
servizio. Come? Con quali prospettive?
La formazione in servizio dei docenti è un diritto ma fatica ad essere
contemplata, oggigiorno, come un dovere accordato senza troppe
difficoltà dall'amministrazione e incentivato economicamente. Il
Contratto nazionale della scuola (quadriennio giuridico 2006-2009)
all'art. 26 recita che la funzione docente «si fonda sull'autonomia
culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio».
L'aggiornamento e la formazione sono parte integrante della stessa
attività di insegnamento: per questo gli insegnanti hanno diritto
all'utilizzo di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico. Tuttavia,
la fruizione dei permessi per l'aggiornamento è determinata a livello
di ogni istituzione scolastica in relazione alle esigenze di servizio:
dipende cioè dalle necessità organizzative della scuola, piuttosto che
dalla libera iniziativa del singolo docente di integrarsi nel piano
dell'offerta formativa della scuola.
Per il personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario) la
qualificazione professionale è condizione per il passaggio da un
profilo all'altro, ma non per gli insegnanti che non hanno progressione
della carriera per motivi di merito e di titoli culturali. La necessità
di adeguare le conoscenze e le competenze dei docenti alle novità
implicate nei processi di riordino o riforma della scuola, sia sul
versante degli ordinamenti che su quelli dei contenuti di insegnamento,
ha comportato che soggetto dell'aggiornamento sia divenuta la stessa
amministrazione, centrale e periferica, in prima persona o l'Università
o gli enti accreditati per la realizzazione di progetti.
Certo, anche soggetti esterni come le associazioni professionali o
disciplinari possono essere riconosciuti come utili a elargire
l'offerta di formazione per il personale direttivo, docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 67 c. 2 del Contratto
nazionale della scuola).
Eppure, mentre le Università, i Consorzi universitari e
interuniversitari, gli ex IRRE (oggi Ansas, Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell'Autonomia Scolastica), gli Istituti pubblici di ricerca e
gli Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione europea,
le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani, sono
considerati «soggetti di per sé qualificati» per la formazione del
personale della scuola; mentre le istituzioni scolastiche, singole o in
rete, possono di per sé proporsi come soggetti che offrono formazione,
viceversa le associazioni professionali e disciplinari sono tenute
(com'è legittimo) ad effettuare un percorso che le abilita a formare
docenti, sulla base del possesso di determinati requisiti.
C'è di più. Cosa succede quando formazione e aggiornamento valgono come
titoli valutabili, se non ai fini della carriera, quantomeno come
punteggio per le graduatorie interne agli istituti?
Ebbene, dall'anno scolastico in corso, 2009-2010, il contratto
nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente,
sottoscritto il 16 febbraio 2010, ha introdotto tra i titoli che
attribuiscono punteggio per la mobilità e la graduatoria interna non
solo i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno
(punti 1), ma anche i «master di 1° o di 2° livello attivati dalle
Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente».
Inoltre, per la sola scuola primaria, la frequenza del corso di
aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici
scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti
di Ricerca (ex Irrsae, Cede, Bdp oggi, rispettivamente, Irre, Invalsi,
Indire) e dell'Università, comporta allo stesso modo l'attribuzione di
1 punto.
Sono diversi ormai gli enti che, emanazione delle Università, offrono
formazione a distanza e master on line. Anche la IUL (Italian
University Line), Università telematica, pubblica, non statale
istituita con decreto ministeriale nel 2005 (sostenuta per il 50%
dall'Ansas e per il restante 50% da 5 Università: Milano-Bicocca;
Firenze; Macerata; Lumsa Roma; Palermo), si sta muovendo nella
direzione dei master di 1° livello, e quindi della formazione di
docenti esperti, che comportano il suddetto riconoscimento giuridico.
Tutto bene, se non fosse che una formazione concepita come erogazione
di tecniche didattiche o gestionali rischia di emarginare la
riflessione sull'esperienza didattica maturata a diretto contatto con
la classe. Sarebbe bene, quindi, che tutta la partita
dell'aggiornamento e della formazione fosse ripensata, a partire dal
coinvolgimento dell'associazionismo professionale docente (con
conseguente valutazione dell'aggiornamento fornito e contemporanea
attribuzione agli enti erogatori di crediti da riconoscere ai
corsisti), nella misura in cui esso veicola tale esperienza e la
propone al mondo della scuola come culturalmente valida e innovativa.
( Fabrizio Foschi da Il Sussidiario)