Docenti
avvocati – ammissibilità del patrocinio in controversie in cui sia
parte l’amministrazione scolastica - insussistenza di limitazioni
all’esercizio della professione forense.
Esercizio della professione legale da parte dei docenti. Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 6
aprile 2010.
Secondo il parere di alcune Direzioni scolastiche regionali, i docenti
avvocati non potrebbero patrocinare in cause in cui "è parte" una
Pubblica Amministrazione, in quanto ciò sarebbe vietato dalla legge
662/1996.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_lanciano_-_ordinanza_del_06-04-10.html
Esercizio della professione legale da parte dei docenti. Ordinanza del
Tribunale di Lanciano del 6 aprile 2010.
Secondo il parere di alcune Direzioni scolastiche regionali, i docenti
avvocati non potrebbero patrocinare in cause in cui "è parte" una
Pubblica Amministrazione, in quanto ciò sarebbe vietato dalla legge
662/1996.
Tale disposizione, com'è noto agli addetti ai lavori, si riferisce però
ai dipendenti pubblici che fino ad allora non potevano esercitare la
professione di avvocato (Dipendenti delle ASL, della regione, ecc.) non
ai professori ( universitari e degli istituti secondari) che da sempre
(art. 3, comma 4, R.D. n. 1578/1933) sono abilitati all'esercizio della
professione forense senza limitazione alcuna.
Eliminata la norma di cui all'art. 1, comma 56 bis l. 662/1996, in
forza della l. 339/03, si è assistito ad un revirement della medesima
da parte di alcuni Direttori Generali degli USR (con note reperibili
anche in questo sito).
In dottrina, è pacifica l'applicazione in subiecta materia della lex
specialis di cui al citato R.D. n.1578/1933 (Vito Tenore, "Le
incompatibilità per il pubblico dipendente- deroghe soggettive al
regime delle incompatibilità: il personale in part-time c.d. ridotto e
i professori universitari e di scuole secondarie" in "Il Lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni", n. 6/2007, pag. 1097 e segg.; Angelo Mari,
"Dipendenti pubblici e professione forense", in "Giornale di Diritto
Amministrativo", n. 5/2004, pag. 519 e segg).
L'ordinanza del Tribunale di Lanciano costituisce dunque una conferma
in sede giurisprudenziale di tale principio.
Da rilevare il richiamo operato dal Giudice del lavoro alla sentenza
della Corte costituzionale n.390/2006 che aveva ricordato che
"l'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce
del principio costituzionale della libertà dell'insegnamento (art. 33
Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di
subordinazione da esso derivante), come non può incidere
sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed
a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio
della professione forense".
( Avv. Francesco Orecchioni)
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Docenti avvocati - ammissibilità del
patrocinio in controversie in cui sia parte l'amministrazione
scolastica - insussistenza di limitazioni all'esercizio della
professione forense.
Ai sensi dell'art. 3 R.d.L 27 novembre 1933 n. 1578, per i professori
di scuole secondarie, come pure per le altre categorie ivi previste,
non si pongono limitazioni all'esercizio della professione forense, né
limitazioni in ordine alla possibilità di assistere solo una
determinata sfera di clientela e/o di affrontare solo determinate cause.
Invero la suddetta disposizione consente ai professori-avvocati di
poter difendere chiunque, pubblica amministrazione compresa, ed appare
essere una lex specialis rispetto alla norma di cui all'art. 1 comma 56
bis L. 662/96, allo stato peraltro norma priva di concreta
applicazione, in quanto (dopo la modifica attuata dalla L. 339/03) gli
unici dipendenti autorizzati ad iscriversi all'albo degli avvocati sono
i professori-avvocati, che hanno però la lex specialis che li abilita a
difendere chiunque, ergo anche una P.A.
È pertanto illegittimo il provvedimento del Dirigente scolastico che
tenda a limitare e/o a subordinare il rilascio della autorizzazione a
svolgere la professione di avvocato da parte del docente di scuola
secondaria alla condizione che l'interessato non assuma il patrocinio
in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed
in particolare il MIUR.