A mio avviso, la recente circolare del Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, che esprime il parere che il concetto di convivenza può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi; è estendibile sia ai trasferimenti 2010/11 precedenza) sia alle graduatorie d’Istituto per l'individuazione dei soprannumerari (inamovibilità) , legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7, ogniqualvolta nel CCNI 16.2.2010 si parla di convivenza. (http://www.leotuccari.it/view.php/id=1478/)
Libero Tassella