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INVALSI: primo ciclo di istruzione - candidati esterni: esami di idoneità e di Stato - trasferimenti ad altra scuola - dati da comunicare all’Invalsi per prova

Normativa Utile
Con la presente circolare vengono impartite istruzioni concernenti:
- gli esami di idoneità a classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado (per candidati esterni);
- l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (per candidati esterni);
- i trasferimenti, in corso d’anno scolastico, ad altra scuola (primo ciclo di istruzione);
- i dati da comunicare all’Invalsi per la prova nazionale.
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/allegati/cm35_10.pdf

Redazione

OGGETTO: a.s. 2009/10 - primo ciclo di istruzione - candidati esterni: esami di idoneità e di Stato - trasferimenti ad altra scuola - dati da comunicare all’Invalsi per prova nazionale.
Con la presente circolare vengono impartite istruzioni concernenti:
- gli esami di idoneità a classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado (per candidati esterni);
- l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (per candidati esterni);
- i trasferimenti, in corso d’anno scolastico, ad altra scuola (primo ciclo di istruzione);
- i dati da comunicare all’Invalsi per la prova nazionale.
Si premette che la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione che, come è noto, riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dei minori o coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci (art. 113 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; art. 5, comma 1, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).
All'obbligo si adempie:
- frequentando scuole statali o scuole paritarie (abilitate, in quanto tali, al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato);
- frequentando scuole non statali e non paritarie (art. 1bis legge 3 febbraio 2006, n. 27; D.M. 10 ottobre 2009, n. 82). In tal caso, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere di cui al citato decreto legislativo n. 76/2005, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, che si sono avvalsi di tale facoltà, devono produrre, al termine di ciascun anno scolastico (ad eccezione dell’anno terminale della scuola primaria), ad una delle scuole statali del territorio di residenza, una dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445: dichiarazione sostitutiva di certificazione) di avvenuta, regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria (indicando scuola e classe);
- con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all’inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).
ESAMI DI IDONEITA’
Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneita’
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
 ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
 coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
- ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).
Requisiti di ammissione
L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la classe prima della scuola secondaria di primo grado é consentita a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2010, rispettivamente, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età (art. 4, comma 8, O.M. n. 90/2001).
L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado é consentita (art. 11, comma 5, D.L.vo n. 59/2004):
- a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile 2010, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado,
- nonché a coloro che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
Sedi e sessione di esame
La sessione di esami è unica. Per i candidati che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Sono sedi di esami di idoneità unicamente le scuole statali o paritarie. Non è consentito sostenere esami di idoneità presso i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti). Gli esami hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
Commissioni
La commissione per gli esami di idoneità a classi della scuola primaria sono formate da tre insegnanti nominati dai dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti (art. 4, comma 4, O.M. n. 90/2001).
La commissione per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di primo grado è nominata e presieduta dal dirigente scolastico della scuola in cui l’esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e, per le classi seconda e terza, anche di un docente della classe immediatamente inferiore (art. 180, comma 4, D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297).
Nel caso in cui i candidati privatisti siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Prove d’esame
L’esame di idoneità a classi di scuola primaria ed alla prima classe di scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistica e quella matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame (art. 4, comma 4, O.M. n. 90/2001).
L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie (art. 8, comma 5, O.M. n. 90/2001).
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o idoneità.
La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene la sufficienza in tutte le prove. La durata delle prove scritte è definita dalle commissioni esaminatrici.
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare altra classe inferiore per la quale siano, nel caso, privi di idoneità o promozione. Gli esami di idoneità non sono validi in assenza anche di una sola delle prove scritte o del colloquio.
L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe ……. Al candidato che abbia superato l’esame di idoneità è rilasciato un certificato recante indicazione: dell’esito dell’esame medesimo; dei voti attribuiti dalla commissione alle singole prove.
ESAMI DI STATO PER CANDIDATI ESTERNI
Requisiti di ammissione
All'esame di Stato sono ammessi (art. 11, comma 6, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59), in qualità di candidati esterni:
- coloro che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno nel quale sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- coloro che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio.
Sedi di esame
Sono sedi di esami di Stato unicamente le scuole statali o paritarie. Non è consentito sostenere esami di Stato, in qualità di candidato esterno, presso i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti). In ragione del divieto contenuto nell’art. 1 bis, comma 5, della legge 3 febbraio 2006, n. 27 (“Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali”), gli studenti che stanno frequentando la terza classe presso scuole non statali e non paritarie devono presentare domanda di esame presso scuole statali o paritarie.
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ESAMI DI IDONEITA’ E DI STATO
Iscrizioni agli esami
La domanda di iscrizione agli esami di idoneità e di Stato, redatta in carta semplice, corredata dal programma dell’attività svolta ed indirizzata al dirigente scolastico, deve essere presentata:
- di norma, ad una scuola del comune di residenza della famiglia;
- ad una scuola ove si insegni la seconda lingua studiata (per gli esami di idoneità limitatamente a quelli per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado).
La domanda, per gli esami di idoneità, deve essere presentata entro il 30 aprile 2010; quella per gli esami di Stato entro il 10 aprile 2010.
E’ fatto divieto di presentare domanda a più di una scuola statale o paritaria. I candidati che provengano da una medesima scuola non statale e non paritaria possono presentare domanda presso una stessa scuola.
Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova, motivata domanda, da inviare per conoscenza anche alla prima scuola, occorre che si faccia menzione di quella precedentemente presentata.
Nella domanda il genitore, o chi ne fa le veci, indica per quale classe viene richiesto l’esame di idoneità o chiede l’ammissione all’esame di Stato. Il medesimo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445: dichiarazione sostitutiva di certificazione):
- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza dell’alunno;
- per quale classe l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione, presso quale scuola la abbia conseguita ed in quale data (tale dichiarazione è oggetto di verifica da parte della scuola che riceve la domanda);
- di non aver presentato e che non presenterà altra domanda ad altra scuola (salve le dette, comprovate necessità);
- che l’alunno, nel corrente anno scolastico, non ha frequentato alcuna scuola statale o paritaria ovvero, ove l’abbia frequentata (da indicare scuola e classe), che si è ritirato prima del 15 marzo 2010;
- che all’alunno non è stata irrogata, nel corrente anno scolastico, la sanzione disciplinare costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico ed ove non si siano ritirati prima del 15 marzo (art. 15, comma 3, R.D. n. 653/1925), coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno, una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
- siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe ed all’esame;
- siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni gli alunni ai quali sia stata irrogata, nel corrente anno scolastico, la sanzione disciplinare costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato (art. 4, comma 9-bis, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249).
Coloro che si ritirano prima del 15 marzo, a seguito di comunicazione formale che la scuola frequentata acquisisce al proprio protocollo, hanno l’obbligo di completare la formazione con istruzione familiare.
In caso di ritiro, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, devono dimostrare, alla scuola statale frequentata, di avere capacità tecnica od economica per l’istruzione parentale; se quella frequentata è una scuola paritaria, la comunicazione del ritiro, integrata dalla detta dimostrazione, deve essere inviata anche al dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).
Incompatibilità
Nessun candidato può essere giudicato da chi sia a lui legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. Sono nulle le prove d’esame svoltesi in contravvenzione a tali divieti (art. 11, comma 1, D.P.R. 9.5.94, n. 487; art. 508, comma 5, D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297).
Scuole paritarie
Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato (art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27; D.M. 10 ottobre 2008, n. 83) nei seguenti casi:
- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.
Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali (art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27).
TRASFERIMENTI IN CORSO D’ANNO
Si ricorda che, in caso di trasferimento, in corso d’anno scolastico, da una scuola ad un'altra, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
Il dirigente della scuola di prima iscrizione invierà (artt. 3 e 4 R.D. n. 653/1925), ove ne sussistano i presupposti:
- all’interessato ed alla scuola di destinazione il nulla osta dal quale deve risultare che la posizione dell’alunno è regolare nei rapporti della disciplina;
- alla scuola di destinazione una dichiarazione relativa alla parte di programma già svolta;
- alla scuola di destinazione, in seguito a richiesta scritta di questa, i documenti scolastici dell'alunno (in copia autenticata).
Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione e per la validità di questa.
Coloro che intendono iscriversi ad altra scuola dopo essersi ritirati da quella frequentata sono tenuti ad inviare la domanda ad entrambe le scuole in quanto la disciplina dei trasferimenti diretti da una scuola ad un’altra (necessità del nulla osta) si applica anche ai casi nei quali vi sia stata interposizione di ritiro dalla prima scuola.
In presenza, quindi, di una domanda di prima iscrizione, presentata in corso d’anno scolastico in casi diversi da quello ordinario (ingresso in Italia dell’alunno in corso d’anno) ed inviata ad una sola scuola, tale domanda potrà essere accolta, in via eccezionale ed ove ne ricorrano le condizioni, solo se l’interessato rende, sotto la sua personale responsabilità, dichiarazione:
- che l’alunno non ha frequentato alcuna scuola statale o paritaria nel medesimo anno;
- relativa al fatto di aver comunicato, all’inizio dell’anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza – da indicare) la sua decisione di voler provvedere all’istruzione parentale dell’obbligato;
- di aver provveduto a tale istruzione (da allegare le dichiarazioni di coloro che la hanno curata).
La iscrizione dell’alunno nel secondo istituto, effettuata in violazione di quanto precede (assenza di nulla osta), rende annullabile l’iscrizione medesima e, conseguentemente, l’eventuale ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato, nonché l’esame di Stato medesimo (artt. 95 e 96 R.D. n. 653/1925).
DATI PER L’INVALSI
Premesso che l’Invalsi ha definito l’arco temporale (dal 1 febbraio al 20 marzo 2010) utile per la registrazione, sul proprio sito, di quanto necessario per la gestione della prova nazionale nelle scuole statali e paritarie sedi di esame di Stato, si precisa che i dati relativi ad eventuali ulteriori candidati privatisti dovranno essere comunicati, entro e non oltre il 30 aprile 2010, all’Invalsi (che provvederà ad acquisirli a sistema) con fax al numero: 06/94185279, ovvero con e-mail all’indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto





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Postato il Lunedì, 29 marzo 2010 ore 11:10:04 CEST di Pasquale Almirante
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