Con
la presente circolare vengono impartite istruzioni concernenti:
- gli esami di idoneità a classi di
scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado (per candidati
esterni);
- l’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione (per candidati esterni);
- i trasferimenti, in corso d’anno
scolastico, ad altra scuola (primo ciclo di istruzione);
- i dati da comunicare all’Invalsi per
la prova nazionale.
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/allegati/cm35_10.pdf
Redazione
OGGETTO: a.s. 2009/10 - primo ciclo di istruzione - candidati esterni:
esami di idoneità e di Stato - trasferimenti ad altra scuola - dati da
comunicare all’Invalsi per prova nazionale.
Con la presente circolare vengono impartite istruzioni concernenti:
- gli esami di idoneità a classi di scuola primaria e di scuola
secondaria di primo grado (per candidati esterni);
- l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (per
candidati esterni);
- i trasferimenti, in corso d’anno scolastico, ad altra scuola (primo
ciclo di istruzione);
- i dati da comunicare all’Invalsi per la prova nazionale.
Si premette che la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di
istruzione che, come è noto, riguarda la fascia di età compresa tra i 6
e i 16 anni. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dei
minori o coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci (art. 113
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; art. 5, comma 1, D.L.vo 15 aprile 2005,
n. 76).
All'obbligo si adempie:
- frequentando scuole statali o scuole paritarie (abilitate, in quanto
tali, al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato);
- frequentando scuole non statali e non paritarie (art. 1bis legge 3
febbraio 2006, n. 27; D.M. 10 ottobre 2009, n. 82). In tal caso, al
fine di consentire alla competente autorità di verificare
l'assolvimento del diritto-dovere di cui al citato decreto legislativo
n. 76/2005, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, che si sono
avvalsi di tale facoltà, devono produrre, al termine di ciascun anno
scolastico (ad eccezione dell’anno terminale della scuola primaria), ad
una delle scuole statali del territorio di residenza, una dichiarazione
(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445:
dichiarazione sostitutiva di certificazione) di avvenuta, regolare
frequenza della scuola non statale e non paritaria (indicando scuola e
classe);
- con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci,
che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati,
devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne
comunicazione, all’inizio di ogni anno scolastico, alla competente
autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del
territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art.
111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).
ESAMI DI IDONEITA’
Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneita’
Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei
seguenti casi:
- ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere
l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione
alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11,
comma 6, D.L. vo n. 59/2004).
Requisiti di ammissione
L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda, terza,
quarta e quinta della scuola primaria e per la classe prima della
scuola secondaria di primo grado é consentita a coloro che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2010, rispettivamente, il
sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età (art. 4,
comma 8, O.M. n. 90/2001).
L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della
scuola secondaria di primo grado é consentita (art. 11, comma 5, D.L.vo
n. 59/2004):
- a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile 2010,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano
in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado,
- nonché a coloro che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
Sedi e sessione di esame
La sessione di esami è unica. Per i candidati che siano stati assenti
per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.
Sono sedi di esami di idoneità unicamente le scuole statali o
paritarie. Non è consentito sostenere esami di idoneità presso i Centri
per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti). Gli
esami hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti. La riunione preliminare ha
luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle
prove scritte.
Commissioni
La commissione per gli esami di idoneità a classi della scuola primaria
sono formate da tre insegnanti nominati dai dirigenti scolastici tra
quelli designati dal collegio dei docenti (art. 4, comma 4, O.M. n.
90/2001).
La commissione per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di
primo grado è nominata e presieduta dal dirigente scolastico della
scuola in cui l’esame ha luogo ed è composta di docenti della classe
cui il candidato aspira e, per le classi seconda e terza, anche di un
docente della classe immediatamente inferiore (art. 180, comma 4,
D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297).
Nel caso in cui i candidati privatisti siano molto numerosi possono
essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o
paritaria.
Prove d’esame
L’esame di idoneità a classi di scuola primaria ed alla prima classe di
scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte,
riguardanti, rispettivamente, l’area linguistica e quella matematica ed
in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla
frequenza della classe per la quale sostiene l’esame (art. 4, comma 4,
O.M. n. 90/2001).
L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria
di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e
lingue straniere e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le
materie (art. 8, comma 5, O.M. n. 90/2001).
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle
classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o
idoneità.
La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle
commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici
espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene la
sufficienza in tutte le prove. La durata delle prove scritte è definita
dalle commissioni esaminatrici.
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a
giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare
altra classe inferiore per la quale siano, nel caso, privi di idoneità
o promozione. Gli esami di idoneità non sono validi in assenza anche di
una sola delle prove scritte o del colloquio.
L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione all'albo della
scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe ……. Al
candidato che abbia superato l’esame di idoneità è rilasciato un
certificato recante indicazione: dell’esito dell’esame medesimo; dei
voti attribuiti dalla commissione alle singole prove.
ESAMI DI STATO PER CANDIDATI ESTERNI
Requisiti di ammissione
All'esame di Stato sono ammessi (art. 11, comma 6, decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59), in qualità di candidati esterni:
- coloro che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno nel quale
sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso
del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado;
- coloro che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un
triennio.
Sedi di esame
Sono sedi di esami di Stato unicamente le scuole statali o paritarie.
Non è consentito sostenere esami di Stato, in qualità di candidato
esterno, presso i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri
Territoriali Permanenti). In ragione del divieto contenuto nell’art. 1
bis, comma 5, della legge 3 febbraio 2006, n. 27 (“Le scuole non
paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale,
né intermedi, né finali”), gli studenti che stanno frequentando la
terza classe presso scuole non statali e non paritarie devono
presentare domanda di esame presso scuole statali o paritarie.
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ESAMI DI IDONEITA’ E DI STATO
Iscrizioni agli esami
La domanda di iscrizione agli esami di idoneità e di Stato, redatta in
carta semplice, corredata dal programma dell’attività svolta ed
indirizzata al dirigente scolastico, deve essere presentata:
- di norma, ad una scuola del comune di residenza della famiglia;
- ad una scuola ove si insegni la seconda lingua studiata (per gli
esami di idoneità limitatamente a quelli per le classi seconda e terza
della scuola secondaria di primo grado).
La domanda, per gli esami di idoneità, deve essere presentata entro il
30 aprile 2010; quella per gli esami di Stato entro il 10 aprile 2010.
E’ fatto divieto di presentare domanda a più di una scuola statale o
paritaria. I candidati che provengano da una medesima scuola non
statale e non paritaria possono presentare domanda presso una stessa
scuola.
Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a
cambiare sede, nella nuova, motivata domanda, da inviare per conoscenza
anche alla prima scuola, occorre che si faccia menzione di quella
precedentemente presentata.
Nella domanda il genitore, o chi ne fa le veci, indica per quale classe
viene richiesto l’esame di idoneità o chiede l’ammissione all’esame di
Stato. Il medesimo deve dichiarare, sotto la sua personale
responsabilità (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n,
445: dichiarazione sostitutiva di certificazione):
- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza
dell’alunno;
- per quale classe l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione,
presso quale scuola la abbia conseguita ed in quale data (tale
dichiarazione è oggetto di verifica da parte della scuola che riceve la
domanda);
- di non aver presentato e che non presenterà altra domanda ad altra
scuola (salve le dette, comprovate necessità);
- che l’alunno, nel corrente anno scolastico, non ha frequentato alcuna
scuola statale o paritaria ovvero, ove l’abbia frequentata (da indicare
scuola e classe), che si è ritirato prima del 15 marzo 2010;
- che all’alunno non è stata irrogata, nel corrente anno scolastico, la
sanzione disciplinare costituita dall’allontanamento dalla comunità
scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato.
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di
candidati esterni, al termine dell’anno scolastico ed ove non si siano
ritirati prima del 15 marzo (art. 15, comma 3, R.D. n. 653/1925),
coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno, una classe di scuola
statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
- siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva
ed all’esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe ed all’esame;
- siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di
Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di
candidati esterni gli alunni ai quali sia stata irrogata, nel corrente
anno scolastico, la sanzione disciplinare costituita
dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato (art. 4, comma
9-bis, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249).
Coloro che si ritirano prima del 15 marzo, a seguito di comunicazione
formale che la scuola frequentata acquisisce al proprio protocollo,
hanno l’obbligo di completare la formazione con istruzione familiare.
In caso di ritiro, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, devono
dimostrare, alla scuola statale frequentata, di avere capacità tecnica
od economica per l’istruzione parentale; se quella frequentata è una
scuola paritaria, la comunicazione del ritiro, integrata dalla detta
dimostrazione, deve essere inviata anche al dirigente scolastico di una
delle scuole statali del territorio di residenza che provvede agli
opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4,
D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).
Incompatibilità
Nessun candidato può essere giudicato da chi sia a lui legato da
vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale
abbia ricevuto lezioni private. Sono nulle le prove d’esame svoltesi in
contravvenzione a tali divieti (art. 11, comma 1, D.P.R. 9.5.94, n.
487; art. 508, comma 5, D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297).
Scuole paritarie
Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato
(art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27; D.M. 10 ottobre
2008, n. 83) nei seguenti casi:
- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie
che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia
comunque comunanza d'interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che
dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente
comunanza di interessi.
Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività
educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare
l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti
esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del
candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni
comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati,
fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali (art. 1bis,
comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27).
TRASFERIMENTI IN CORSO D’ANNO
Si ricorda che, in caso di trasferimento, in corso d’anno scolastico,
da una scuola ad un'altra, la relativa, motivata richiesta deve essere
presentata sia al dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione
che a quello della scuola di destinazione.
Il dirigente della scuola di prima iscrizione invierà (artt. 3 e 4 R.D.
n. 653/1925), ove ne sussistano i presupposti:
- all’interessato ed alla scuola di destinazione il nulla osta dal
quale deve risultare che la posizione dell’alunno è regolare nei
rapporti della disciplina;
- alla scuola di destinazione una dichiarazione relativa alla parte di
programma già svolta;
- alla scuola di destinazione, in seguito a richiesta scritta di
questa, i documenti scolastici dell'alunno (in copia autenticata).
Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla
osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale
condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione
e per la validità di questa.
Coloro che intendono iscriversi ad altra scuola dopo essersi ritirati
da quella frequentata sono tenuti ad inviare la domanda ad entrambe le
scuole in quanto la disciplina dei trasferimenti diretti da una scuola
ad un’altra (necessità del nulla osta) si applica anche ai casi nei
quali vi sia stata interposizione di ritiro dalla prima scuola.
In presenza, quindi, di una domanda di prima iscrizione, presentata in
corso d’anno scolastico in casi diversi da quello ordinario (ingresso
in Italia dell’alunno in corso d’anno) ed inviata ad una sola scuola,
tale domanda potrà essere accolta, in via eccezionale ed ove ne
ricorrano le condizioni, solo se l’interessato rende, sotto la sua
personale responsabilità, dichiarazione:
- che l’alunno non ha frequentato alcuna scuola statale o paritaria nel
medesimo anno;
- relativa al fatto di aver comunicato, all’inizio dell’anno
scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle
scuole statali del territorio di residenza – da indicare) la sua
decisione di voler provvedere all’istruzione parentale dell’obbligato;
- di aver provveduto a tale istruzione (da allegare le dichiarazioni di
coloro che la hanno curata).
La iscrizione dell’alunno nel secondo istituto, effettuata in
violazione di quanto precede (assenza di nulla osta), rende annullabile
l’iscrizione medesima e, conseguentemente, l’eventuale ammissione alla
classe successiva ed all’esame di Stato, nonché l’esame di Stato
medesimo (artt. 95 e 96 R.D. n. 653/1925).
DATI PER L’INVALSI
Premesso che l’Invalsi ha definito l’arco temporale (dal 1 febbraio al
20 marzo 2010) utile per la registrazione, sul proprio sito, di quanto
necessario per la gestione della prova nazionale nelle scuole statali e
paritarie sedi di esame di Stato, si precisa che i dati relativi ad
eventuali ulteriori candidati privatisti dovranno essere comunicati,
entro e non oltre il 30 aprile 2010, all’Invalsi (che provvederà ad
acquisirli a sistema) con fax al numero: 06/94185279, ovvero con e-mail
all’indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto