Con nota prot. n. 74 del 19 marzo 2010 il Ministero della Funzione
Pubblica ha dato avvio a quanto disposto dall’art. 55 septies del D.Lvo
n. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lvo n. 150/2009 relativamente
alle indicazioni operative per la trasmissione telematica dei
certificati di malattia.
L’Ufficio Legislativo della CISL Scuola ha ritenuto opportuno
dettagliare le modifiche che quanto prima saranno operative.
La nuova norma prevede che, in caso di assenza per
malattia, la certificazione medica rilasciata esclusivamente da
una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, deve essere inviata per via
telematica all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, così come già avviene per il settore
privato.
Sarà quindi cura dell’INPS trasmettere, sempre per via telematica,
all’istituzione scolastica di appartenenza del lavoratore, il
certificato di malattia telematico che sarà redatto obbligatoriamente
secondo l’allegato A.
Le modalità di predisposizione per l’invio dei dati telematici delle
certificazioni di malattia verranno effettuate dal Sistema di
Accoglienza Centrale (SAC) reso disponibile dal MEF di concerto con il
Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Soggetti tenuti alla trasmissione telematica
Il medico dipendente del SSN o il medico in regime di convenzione con
il SSN sono tenuti ad effettuare la trasmissione del certificato di
malattia telematico all'INPS.
Sistema di trasmissione dei certificati di malattia
Tramite il SAC i medici potranno effettuare le operazioni di
predisposizione, trasmissione , annullamento o rettifica dei
certificati già inviati all’INPS.
Potranno inoltre inviare al lavoratore, copia della certificazione in
formato pdf alla casella di posta elettronica, certificata o meno,
indicata dallo stesso, nonché inviare un SMS contenente i dati
essenziali della certificazione di malattia.
Oneri e vantaggi del lavoratore
Il lavoratore avrà l’obbligo:
- di fornire al medico curante o alla struttura convenzionata, la
propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale
- di fornire i dati dell’amministrazione pubblica di appartenenza
- di fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato
qualora sia diverso da quello di residenza in precedenza comunicato al
datore di lavoro
- di richiedere copia cartacea del certificato o l’invio copia dello
stesso alla propria casella di posta elettronica. Nel caso in cui il
medico fosse impossibilitato a fornire copia del certificato, il
lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato emesso.
Il lavoratore non sarà più obbligato ad inviare a proprio carico,
all’amministrazione di appartenenza entro 2 giorni lavorativi
successivi all’inizio della malattia, le attestazioni di malattia con
le modalità fin ora previste (Raccomandata AR o altro) con suo notevole
vantaggio, ma dovrà semplicemente comunicare, in maniera del
tutto informale, la propria assenza per malattia.
L’INPS metterà a disposizione, sul proprio sito, una funzione
attraverso la quale, il lavoratore potrà visualizzare il relativo
attestato dando l’indicazione del codice fiscale e del numero di
protocollo del certificato rilasciato.
Trasmissione dell’attestato di malattia all’amministrazione di
appartenenza del lavoratore
Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente
per via telematica al datore di lavoro.
Entro 20 giorni dalla data della presente nota, l’INPS metterà a
disposizione dei datori di lavoro due funzioni :
- accesso diretto attraverso le proprie credenziali rese disponibili
dall’INPS
- oppure attraverso accesso alla posta elettronica certificata indicata
del datore di lavoro.
E’ riconosciuto un periodo transitorio di tre mesi dalla pubblicazione
del decreto interministeriale del 26 febbraio 2010, non ancora
pubblicato in G.U., per il completamento delle fasi di applicabilità
della norma da parte dei medici che potranno ancora
procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità
ancora in vigore. Al termine del suddetto periodo transitorio , la
trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.
Indichiamo, di seguito, le disposizioni dell’art. 55 septies:
Controlli sulle assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è
inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e
in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente
inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L 'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le
altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma
2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L 'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso
di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L 'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le
fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione